Vendita armi con matricola abrasa tra cui un Kalashnikov per 10.000 euro (Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza 6 marzo 2017, n. 10773).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

…, omissis …

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) G.A., nato (OMISSIS), residente a (OMISSIS) … .

Avverso la sentenza emessa il 12/02/2015 dalla Corte di appello di Caltanissetta;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona della dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa il 18/06/2012 il Tribunale di Caltanissetta giudicava A. G. colpevole del reato di cui all’art. 1 della legge 12 ottobre 1967, n. 895, commesso a S.C. tra il 20/02/2010 e il 24/02/2010, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione e 1.000,00 euro di multa.

2. Con sentenza emessa il 12/05/2015 la Corte di appello di Caltanissetta, pronunciandosi sull’impugnazione proposta dall’imputato, riformava la decisione appellata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che veniva rideterminato in anni tre di reclusione e 1.000,00 euro di multa, con la conseguente condanna del G. al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3. Da entrambe le sentenze di merito, unicamente divergenti sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, emergeva che il G. aveva proposto a F. F. e R.S., dietro il corrispettivo di 10.000,00 euro, la vendita una pluralità di armi con matricola abrasa, tra cui alcune pistole a tamburo e un fucile Kalashnikov, delle quali disponeva tramite terze persone rimaste ignote.

I fatti in contestazione venivano accertati in conseguenza di un servizio di intercettazione ambientale, attivato nei primi mesi del 2010 su impulso dei Carabinieri della Stazione di S.C., le cui captazioni venivano richiamate, mediante pertinenti richiami testuali, nei passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 2-6 del provvedimento impugnato.

I Giudici di merito, inoltre, escludevano che il tenore delle conversazioni intercettate potesse avvalorare l’assunto difensivo, secondo cui il ricorrente intendesse provocare la reazione dei suoi interlocutori, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall’ufficiale dei carabinieri che aveva coordinato le indagini – il tenente colonnello L. – che escludeva l’esistenza di rapporti investigativi con il G.. Sulla base di tali elementi probatori l’imputato veniva condannato alla pena di cui in premessa.

2. Avverso tale sentenza il G., a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso motivazionale che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione dell’ipotesi di reato contestata al G. ai sensi dell’art. 1 della legge n. 895 del 1967 e alla formulazione di un giudizio di responsabilità nei suoi confronti.

Si deduceva, in particolare, che il giudizio di responsabilità della Corte di appello di Caltanissetta era stato espresso sulla base di un compendio probatorio privo di univocità, atteso che gli esiti delle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari non consentivano di formulare un tale giudizio nei suoi confronti.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del G., la cui concessione si imponeva tenuto conto del disvalore della condotta delittuosa e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali era maturata la determinazione criminosa dell’imputato, su cui la motivazione del provvedimento impugnato risultava carente. Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, riguardante l’incongruità del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, conseguente al fatto che l’interpretazione delle intercettazioni ambientali risultava fondata su un’incongrua valutazione del loro contenuto, se ne deve rilevare l’infondatezza.

2.1. Deve, in proposito, rilevarsi che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi di natura estrinseca, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle singole conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, a condizione che risulti motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali ci si deve attenere (cfr. Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 6, n. 15396 dell’11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636).

2.2. Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, così come richiesto nel ricorso del G., essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questa Corte, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (cfr. Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).

2.3. Questa posizione, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni unite, che hanno affermato il seguente principio: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

2.4. Nella cornice descritta nel paragrafo precedente, deve rilevarsi che la doglianza in esame mira a una rivalutazione del contenuto delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che, secondo la difesa del G., non consente di ritenere l’imputato coinvolto nella messa in vendita delle pistole e del fucile Kalashnikov oggetto di contestazione, anche alla luce delle giustificazioni addotte dall’imputato a proposito del rapporto di collaborazione investigativa intrattenuto con gli investigatori nisseni.

3. Questa doglianza, invero, costituisce una riproposizione del motivo di appello sul quale il Giudice di secondo grado si soffermava con argomenti immuni da censure, nelle pagine 2-6 della sentenza impugnata, giungendo a conclusioni ineccepibili in ordine al coinvolgimento personale del G. nella vendita delle armi in questione, proposta a F. F. e R. S. dietro il corrispettivo di 10.000,00 euro.

Secondo la Corte territoriale, il coinvolgimento del G. emergeva in termini certi dalle captazioni ambientali citate in sentenza, tra le quali si richiamavano la conversazione n. 204 del 24/02/2010, intercorsa tra l’imputato e il F., richiamata a pagina 2; la conversazione n. 1034 del 21/03/2010, intercorsa tra l’imputato e lo S., richiamata a pagina 2; la conversazione n. 1035 del 21/03/2010, intercorsa tra l’imputato e lo S., richiamata nelle pagine 3 e 4; la conversazione n. 1050 del 22/03/2010, intercorsa tra l’imputato e lo S., richiamata nelle pagine 5 e 6.

Il contenuto univoco di queste conversazioni, al contempo, non consente di ipotizzare di ipotizzare l’esistenza di rapporti tra l’imputato e gli investigatori nisseni, anche alla luce dei chiarimenti forniti dai militari che avevano condotto le attività investigative da cui traeva origine il presente procedimento.

Tra queste, peculiare rilevanza probatoria veniva attribuita dalla Corte territoriale alla deposizione resa dal tenente colonnello Romeo Litterio – all’epoca dei fatti comandante del Reparto Operativo del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Caltanissetta – le cui dichiarazioni, così come richiamate nelle pagine 4 e 5 della sentenza in esame, consentivano di chiarire lo scenario investigativo nel quale veniva attivato il servizio di intercettazione in questione, escludendo l’esistenza di rapporti di collaborazione investigativa, anche solo informali o confidenziali, con il ricorrente.

Su ciascuna di tali captazioni, in ogni caso, ci si soffermava in termini ineccepibili nei passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 2-6 del provvedimento impugnato, rispetto ai quali le censure difensive – oltre a essere prospettate in termini generici – costituiscono una riproposizione delle doglianze già correttamente vagliata dalla Corte di appello di Caltanissetta, alla luce della giurisprudenza consolidata di legittimità, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 2., cui si deve rinviare (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, cit.).

Non può, infine, rilevare, in senso contrario rispetto alla decisione impugnata, la mancata conclusione della vendita delle armi, atteso che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dalla Corte territoriale, il delitto di cui all’art. 1 della legge n. 895 del 1967, comprendendo anche le sole trattative caratterizzate dall’oggettivo interesse delle persone coinvolte nella trattativa – connotazione, quest’ultima, certamente riscontrabile nello S. e nel F. – non implica, ai fini dell’integrazione della condotta incriminata, la materiale consegna dei beni da parte del soggetto attivo del reato (cfr. Sez. 1, n. 5570 dell’11/11/2011, dep. 2012, Tanda, Rv. 251835; in senso conforme, si veda Sez. 1, n. 10071 del 25/06/2014, dep. 2015, Lanfranchi, Rv. 262691).

4. Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso.

5. Deve ritenersi infondata l’ulteriore doglianza difensiva, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche, pur richieste in via subordinata, su cui si riscontrava una carenza assoluta di motivazione.

Deve, in proposito, rilevarsi che la mancata concessione delle attenuanti generiche risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Caltanissetta, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dell’ipotesi di reato contestata al G., ai sensi dell’art. 1 della legge n. 895 del 1967, formulando un giudizio dosimetrico ineccepibile e conforme alle emergenze processuali.

5.1. Queste conclusioni discendevano da una verifica, immune da censure motivazionali, che teneva conto della gravità della condotta in contestazione, nel valutare la quale occorreva considerare ulteriormente l’elevata potenzialità offensiva delle armi oggetto della trattativa, tra l’altro comprendente alcune pistole a tamburo e un fucile Kalashnikov.

Per altro verso, non si ritiene possibile censurare il giudizio espresso dalla Corte territoriale, atteso che la pena irrogata al Gelsomino, in accoglimento delle richieste difensive, veniva ridotta nel giudizio di secondo grado, sulla scorta di una rivalutazione complessiva del disvalore della condotta delittuosa del ricorrente, effettuata nei termini correttamente richiamati a pagina 6 del provvedimento in esame.

Si consideri, infine, che le attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, riscontrabili con riferimento alla posizione dell’imputato.

6. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso – e che impediva l’ulteriore attenuazione della pena irrogata al G. – è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (cfr. Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804).

6.1. Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso.

7. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da A. G. deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.