Violata consegna, aggravata dal grado rivestito (Appuntato scelto Carabinieri) e dall’essere preposto al servizio in qualità di capo equipaggio.

(Corte di Cassazione penale, Sezione I, sentenza 15 luglio 2016, n. 30202)

…, omissis …

Sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 141/2014 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 04/03/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Flamini L.M., che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del Tribunale Militare di Napoli in data 29/10/13 S.G. era dichiarato responsabile del reato di violata consegna, aggravata dal grado rivestito (Appuntato scelto CC) e dall’essere preposto al servizio in qualita’ di capo equipaggio, di cui all’ art. 120 c.p.m.p. , commi 1 e 2, art. 47 c.p.m.p. , n. 2, e, pertanto, veniva condannato, concessegli le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi due di reclusione militare, oltre spese e conseguenze di legge, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Con sentenza della Corte Militare di Appello la pena era ridotta, previa concessione della circostanza attenuante di cui all’ art. 48 c.p.m.p. , u.c., a quella di un mese di reclusione militare.

Detta sentenza, in sintonia con la sentenza di primo grado, ritiene provata, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilita’ dell’imputato, ed infondati i rilievi difensivi contenuti nei motivi di appello diversi da quelli relativi alla rideterminazione della pena.

Essendo, invero, secondo i giudici di merito, indubbie l’esistenza di una consegna in capo al militare odierno imputato (emergente dalla documentazione acquisita agli atti ed in particolare dall’ordine di servizio in data (OMISSIS), il quale ultimo nello specificare le consegne faceva obbligo ai militari di effettuare un posto di controllo dalle ore 10.30 alle ore 11.00 in localita’ (OMISSIS)) e la violazione della stessa (documentata dalle testimonianze del Ten. P. e dell’autista del medesimo App. C., che ebbero modo di verificare l’omissione del posto di controllo in (OMISSIS) nell’orario prescritto, del D.P., addetto alla Centrale Operativa che comunico’ al suddetto tenente, su sua sollecitazione, che la pattuglia, che avrebbe dovuto effettuare il posto di controllo, stava rientrando in (OMISSIS), nonche’ dalle stesse annotazioni sull’ordine di servizio relative ad un controllo di soggetto ad (OMISSIS) alle ore 10.25 e poi ad un passaggio a (OMISSIS) alle ore 11.45, con due controlli intermedi, alle ore 11.20 e alle ore 11.25 su due autovetture in Contrada (OMISSIS), oltre che dalla omessa annotazione di una variazione dell’ordine di servizio).

Invero, come specificato dai militari escussi in primo grado, per una variazione di detto tipo occorreva innanzitutto dare comunicazione alla Centrale ( D.P. esclude che il S. lo fece) e al proprio Comandante (il Comandante M. esclude di aver ricevuto comunicazioni dal S. di un cambiamento di itinerario ne’ di motivi di salute incompatibili con la consegna) e poi effettuare l’annotazione in ultimo indicata.

Il Car.Sc. A., in servizio di pattuglia automontata quel giorno con il S., in dibattimento conferma che quest’ultimo, che era sia capopattuglia che autista, assumeva l’autonoma decisione di non effettuare il prescritto posto di controllo dirigendosi verso (OMISSIS). Non ricordando il suddetto se quel giorno il S. ebbe esigenze di salute – come da prospettazione difensiva – legate ad un ipertensione arteriosa e ad un improvviso mal di testa, tali da richiedere l’assunzione di un farmaco da acquistare in una farmacia vicina, e riferendo che in uno dei giorni di turno svolti col collega detta necessita’ si era prospettata, non riuscendo pero’ a collocarla temporalmente.

Circostanza, questa, del preteso malessere, indicata dalla difesa come ricostruzione alternativa, che, come evidenziato dai giudici di merito, non solo non sembrerebbe provata, ma non presenterebbe, altresi’, quei caratteri di necessita’ costrittiva da determinare il comportamento omissivo del S..

Per cui, come affermato dalla Corte Militare di Appello, la forza maggiore, lo stato di necessita’ e addirittura il vizio di mente sarebbero apoditticamente evocati dalla Difesa. E comunque il malore non avrebbe esonerato il S. dalla comunicazione della variazione alla Centrale Operativa per ricevere le opportune istruzioni e dalla relativa annotazione sull’ordine di servizio.

Dovendosi escludere, sempre secondo i suddetti giudici, ogni dubbio sull’elemento soggettivo, in quanto il S., capopattuglia ed autista, deliberatamente ometteva, per sue personali scelte, di effettuare la vigilanza programmata senza comunicare, sempre in violazione della consegna, alla Centrale il cambio di itinerario, ne’ riportare lo stesso nel foglio di servizio.

Affrontando il profilo di una pretesa inoffensivita’ del fatto oggetto di accusa, di cui all’atto di appello, la Corte Militare ha rilevato che essendo la “violata consegna” un reato di pericolo e non di danno, in una interpretazione costituzionalmente orientata della norma che la prevede, per dimostrare l’inoffensivita’ di una condotta violativa delle consegne sarebbe necessario che a priori si possa escludere una situazione di pericolo in concreto (come nel caso in cui per la strada sottoposta a controllo non fosse fisicamente possibile il passaggio di alcun veicolo). Al contrario nel caso di specie il comportamento del S. dava luogo ad uno stato di pericolo in concreto, che solo per un caso non si traduceva in danno effettivo.

2. Avverso la sentenza della Corte Militare di Appello ha proposto ricorso in Cassazione, tramite il proprio difensore, S.G., lamentando vizi di motivazione e violazione dell’ art. 120 c.p.m.p. , commi 1 e 2 e 47, n. 2, art. 192 c.p.p. , comma 1, art. 125 c.p.p. , comma 3, art. 546 c.p.p. , comma 1, lett. e), e art. 530 c.p.p. , comma 3, art. 533 c.p.p. e art. 530 c.p.p. , comma 2, e art. 111 Cost. , comma 6.

Ci si duole in primo luogo della motivazione fittizia e lacunosa da parte della Corte Militare di Appello in relazione alla lesivita’ ed offensivita’ in concreto del reato in argomento. E cio’ nonostante l’interpretazione costituzionalmente orientata del delitto contestato al ricorrente offerta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/00, che imponeva al Tribunale Militare la verifica, oltre che della violazione della consegna (dato formale), anche dell’effettiva compromissione del servizio (dato sostanziale).

Sul punto ci si lamenta della contraddittorieta’ della motivazione dei giudici di merito che, pur affermando la penale responsabilita’ del S., nel determinare la pena parlano di “scostamento della consegna” per un “limitato arco temporale” e “senza arrecare disservizi” e dell’impegno dell’imputato “in altra attivita’ di controllo del territorio”, facendo pensare all’inesistenza di un “danno effettivo”.

Il difensore ripercorre l’argomentazione, gia’ addotta in appello, del male fisico dell’imputato, cosi’ intenso da costringerlo a raggiungere la prima farmacia utile e da impedirgli di svolgere un solo compito, invocando le esimenti della forza maggiore e dello stato di necessita’, nonche’ il vizio di mente ed il diritto dell’imputato all’assoluzione anche nel caso di un dubbio sull’esistenza dell’esimente.

Sempre, secondo il difensore, sarebbe stata omessa la valutazione della deposizione del teste G., titolare della farmacia, sulla circostanza che un carabiniere gli volle parlare in disparte, e della deposizione del teste Car. scelto A. sul fatto che non si era mai verificato per il passato che col collega avessero saltato posti di controllo. Con conseguente travisamento della prova, consistente nell’omissione della valutazione degli indicati apporti dichiarativi.

Si censura, altresi’, la decisione della Corte Militare di Appello di non acquisire, come integrazione probatoria, i tabulati telefonici delle telefonate intercorse il 15 marzo 2011 tra la pattuglia capeggiata dal ricorrente e la centrale operativa; nonche’ la contraddittorieta’ della motivazione, laddove ammette i colloqui telefonici tra l’ A. e la centrale operativa e poi trascura detto dato nel momento in cui rimprovera al ricorrente di non aver contattato la Centrale.

Si sostiene che il fatto che il S. abbia comunque annotato tutte le operazioni svolte in quel giorno, facendo cosi’ emergere la variazione rispetto all’ordine di servizio (mentre nulla era annotato dai superiori gerarchici), sarebbe sintomatico della carenza dell’elemento psicologico del reato contestato.

Si censura, infine, la omessa motivazione da parte della Corte Militare di Appello sulla lamentata – in uno specifico motivo di appello disparita’ di trattamento tra l’odierno imputato ed il Car. Scelto A. che, pur facendo parte della pattuglia che avrebbe violato la consegna, non e’ stato sottoposto ad alcun procedimento penale, neppure, a ritenere integrata la violazione della consegna da parte del solo capopattuglia, per omissione di atti d’ufficio in relazione alla denuncia per detta violazione.

Si insiste, pertanto, per l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia e statuizione di legge.

Motivi della decisione

1. Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.

In relazione alla prima doglianza difensiva relativa alla violazione dell’ art. 120 c.p.m.p. e alla conseguente motivazione fittizia, lacunosa e contraddittoria della Corte Militare di Appello in punto di lesivita’ od offensivita’ del reato, si osserva che non e’ ravvisabile alcuna violazione di legge ne’ sotto il profilo dell’inosservanza ne’ sotto il profilo dell’erronea incriminazione, in quanto la decisione e’ fondata sull’accertamento di una fattispecie perfettamente corrispondente alla previsione della norma incriminatrice, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/00, che, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a detto articolo, ha affermato: “Il termine “consegna” nell’ambito della ordinamento militare e’ sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica che lo rende oltremodo preciso e per nulla indeterminato.

Ne consegue che il delitto di violata consegna, previsto dall’ art. 120 c.p.m.p. e diretto a salvaguardare l’efficienza di servizi determinati (che il legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le modalità di esecuzione da parte del militare comandato) risponde al requisito dell’offensivita’ in astratto (da intendere come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti) in quanto e’ di per se’ suscettibile di ledere interessi di rilievo costituzionale riconducibili ai valori espressi dall’ art. 52 Cost..

Ne’ può rilevare, in contrario, che sia demandato all’autorita’ giudiziaria militare l’accertamento della sussistenza dei presupposti che identificano, in concreto, la consegna e rendono l’inadempimento del militare ad essa idoneo a pregiudicare l’integrità del bene protetto”.

Si vedano, per tutte, Sez. 1, n. 5030 del 17/12/2008 – dep. 05/02/2009, Cadice, Rv. 243371: “integra il reato militare di violata consegna la condotta di inottemperanza all’ordine di servizio, senza che sia necessario il verificarsi di un evento di danno come conseguenza della violazione presunta (Fattispecie in cui un maresciallo dell’Arma dei carabinieri aveva abbandonato il posto di servizio facendosi sostituire da un appuntato; la Corte ha ritenuto che – poiche’ la consegna e’ personale ed individuale e richiede, a seconda dei compiti, anche il grado – non potesse parlarsi di sostituzione inoffensiva)”, e, in ultimo, Sez. 1, n. 23316 del 15/05/2015 – dep. 29/05/2015, Cherubini, Rv. 263820: “per la configurabilita’ del reato di violata consegna previsto dall’ art. 120 cod. pen. mil. pace e’ sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, la cui tassativita’ ne esige l’osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto (Fattispecie relativa ad un militare dell’Arma dei Carabinieri, che, nel corso del servizio di perlustrazione si era recato al di fuori del territorio di competenza del proprio Comando per incontrare una donna per finalita’ private di natura sentimentale)”.

Tanto detto, non si ravvisa alcuna violazione di legge nel senso sopra specificato, ne’ alcuna contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della decisione impugnata laddove ribadisce la natura di reato di pericolo e non di danno della “violata consegna” e, a fronte della “pretesa” inoffensivita’ del fatto oggetto dell’accusa prospettata nell’atto di appello, afferma che per dimostrare l’inoffensivita’ di una condotta violativa delle consegne, in un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’ art. 120 c.p.m.p. , sarebbe stata necessaria l’esclusione a priori di una situazione di pericolo in concreto (ipotesi raffigurata dalla stessa Corte e riportata in punto di fatto), non configurabile nel caso di specie in cui la condotta del S. “dava luogo certamente ad uno stato di pericolo in concreto”.

Passando agli ulteriori argomenti addotti in impugnazione (il malessere fisico dell’imputato e le omesse valutazioni delle deposizioni del farmacista e del Car.scelto A. sul punto, con conseguente travisamento della prova; l’omessa acquisizione dei tabulati telefonici e la contraddittorieta’ della motivazione sui contatti telefonici tra il Car.scelto A. e la Centrale Operativa; l’omessa considerazione dell’attenzione del S. ad annotare tutte le operazioni svolte quel giorno e l’omessa valutazione della disparita’ di trattamento tra l’imputato ed il Car.scelto A.), in punto di fatto analiticamente riportati, si osserva che con essi il difensore, sotto forma di vizio di motivazione e di travisamento della prova, sottopone al giudizio di legittimita’ aspetti che riguardano la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio, da riservare alla esclusiva competenza del giudice di merito e gia’ adeguatamente valutati dal Giudice di secondo grado, anche previo confronto con la pronuncia di prime cure.

La Corte Militare di Appello, invero, fa un corretto uso dei canoni valutativi della prova (ivi compreso quello dello “al di la’ di ragionevole dubbio”), non violando in alcun modo le norme processuali di cui apoditticamente si afferma la violazione, dando vita ad una struttura motivazionale scevra da vizi logici e giuridici. Nella quale si confronta con la ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa e riproposta in questa sede, che invoca la forza maggiore, lo stato di necessita’, il vizio di mente ovvero l’assenza dell’elemento soggettivo del delitto contestato, escludendola con un ragionamento, riportato in punto di fatto, non manifestamente illogico alla luce delle emergenze processuali.

In assenza di contraddizioni e/o lacune motivazionali da inficiare il percorso argomentativo, alla Corte di cassazione deve ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, considerati maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa, dovendo il giudice di legittimita’ soltanto controllare se la motivazione della sentenza di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito.

Non possono avere rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non puo’ essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. Il controllo di legittimita’, quindi, e’ limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell’assenza d’illogicita’ evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), senza che possa integrare vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391).

La Corte, infatti, “non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento” (si veda per tutte Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia).

2. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016.