Violazione obblighi assistenza familiare da parte del marito: condannato sia in primo e secondo grado. La Cassazione ordina un nuovo processo: il Tribunale ha l’obbligo di sentire anche il marito.

(Corte di Cassazione Sezione VI Penale, sentenza 31 ottobre 2017, n. 47331)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente –
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere –
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere –
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.G., nato ad (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/10/2016 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Laura Scalia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. De Masellis Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, su appello del Procuratore generale ed in totale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Trapani, ha condannato l’imputato, B.G., alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per essersi egli sottratto agli obblighi di assistenza familiare nei confronti della moglie e dei figli minori a cui faceva mancare i mezzi di sussistenza, corrispondendo somme di denaro insufficienti al loro sostentamento.

2. Ricorre in cassazione per l’annullamento della sentenza nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia che, con unico articolato motivo, deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

2.1. La Corte territoriale avrebbe riformato la sentenza di primo grado con motivazione apparente senza palesare il ragionamento svolto, limitandosi all’astratta applicazione di indirizzi giurisprudenziali e trascurando che l’imputato aveva versato, nel periodo in cui aveva svolto attività lavorativa, l’assegno di mantenimento e che la moglie aveva lavorato per diversi mesi percependo, a sua volta, importi annui superiori agli undicimila Euro.

2.2. La motivazione sarebbe stata priva di adeguata valutazione dei parametri di commisurazione della pena e del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.

2. Le ragioni della decisione sono quelle espresse dalla Corte di legittimità in sede di interpretazione della previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d) della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” ed all’affermata necessità per il giudice di appello che riformi la decisione assolutoria di primo grado, per diverso apprezzamento della prova dichiarativa, di rinnovare il dibattimento.

3. Ogni volta che il giudizio di penale responsabilità venga formulato per la prima volta in appello sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, è tenuto a sentire il dichiarante (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487), anche d’ufficio, senza che possano aversi distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante, figura nella quale rientra anche l’imputato che abbia reso dichiarazioni “in causa propria” (Sez. U, n. 27620 cit. Rv. 267488).

4. La Corte territoriale, secondo quanto emerge dal corpo dell’impugnata motivazione, ha ritenuto l’integrazione del contestato reato di violazione degli obblighi di assistenza di cui all’art. 570 c.p., commi 1 e 2, per una lettura in peius delle prove dichiarative assunte in primo grado.

4.1. Tanto è avvenuto: quanto al teste R. che ha richiamato un prospetto dell’Inps i cui esiti sono stati apprezzati dalla Corte di appello per ricostruire i periodi nei quali l’imputato ha svolto attività lavorativa ed i correlati maturati crediti da retribuzione; quanto alle spontanee dichiarazioni rese dal prevenuto sul proprio stato di disoccupazione; quanto alla persona offesa che ha riferito delle attività svolte per poter provvedere a fornire il necessario ai tre figli minori con l’aiuto dei propri genitori.

5. Si tratta di passaggi dichiarativi già apprezzati in primo grado nel senso della loro non idoneità, e quindi non decisività, a sostenere l’affermazione di penale responsabilità e che, in quanto tali, avrebbero dovuto tradursi in grado di appello in una rinnovazione della prova per poter poi sostenere il contrapposto epilogo di condanna, all’esito di nuova ponderazione dell’apporto dichiarativo assunto direttamente dal nuovo giudice nel rispetto dei principi di oralità ed immediatezza.

6. Si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei termini di cui al dispositivo perchè la Corte di appello di Palermo provveda a rinnovare la prova dichiarativa assunta in primo grado.

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

1 thought on “Violazione obblighi assistenza familiare da parte del marito: condannato sia in primo e secondo grado. La Cassazione ordina un nuovo processo: il Tribunale ha l’obbligo di sentire anche il marito.”

  1. .. condannato sia in primo e secondo grado.
    … il Tribunale ha l’obbligo di sentire anche il marito.

    In primo grado il tribunale aveva sentito il marito e l’aveva assolto.
    E’ la corte d’appello che l’ha condannato senza sentirlo, mentre aveva l’obbligo di sentirlo.

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