Abusi su minore: per la condanna è sufficiente la testimonianza de relato.

(Corte di Cassazione penale, sez. III, sentenza 18.01.2016, n. 1620)

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.O., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 30/04/2014 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GALLI Massimo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

letta la memoria difensiva della parte civile che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito per l’imputato l’avv. Gallinelli Paolo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il sig. N.O. ricorre per l’annullamento della sentenza del 30/04/2014 della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione (oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili) inflittagli dal Tribunale di Bologna che, con sentenza del 26/04/2011, l’aveva dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 56 c.p. e art. 609- quater c.p., commi 1 e 5, per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a compiere atti sessuali con R.V. (all’epoca minore degli anni 10) portandola presso la propria abitazione, calandosi i pantaloni e le mutande in presenza della stessa, chiedendole di abbassarsi a sua volta le mutande, di mostrargli il proprio organo genitale e di toccargli il suo. Fatto contestato come commesso in (OMISSIS).

1.1.Con unico motivo eccepisce che l’affermazione della propria responsabilità di fonda esclusivamente sulle testimonianze “de relato” rese dalla nonna della bambina e da un’amica di famiglia. Non sono mai stati sentiti in dibattimento la bambina stessa e la psicologa che, nel settembre 2008, aveva genericamente certificato la presenza di disturbi scolastici e da distacco, ascrivibili a qualsiasi causa. Non v’era ragione, afferma, che impedisse l’assunzione della testimonianza della R..

Motivi della decisione

2. Il ricorso è infondato.

3. L’imputato non contesta, nè l’aveva fatto in sede di appello, che la bambina, uscendo di corsa dalla di lui abitazione, avesse raggiunto la nonna e l’amica di famiglia, che si trovavano nel parco attiguo, raccontando, visibilmente turbata, quel che l’uomo aveva appena fatto.

I Giudici di merito non si sono però limitati a circoscrivere i fatti costitutivi della condanna a questo solo dato processuale.

Essi hanno anche considerato che:

a) l’imputato aveva riferito alla moglie – che aveva assistito allo sfogo della bambina – che si era limitato a far notare a quest’ultima che indossava un vestitino troppo corto che lasciava intravedere le parti intime;

b) in dibattimento, invece, il N. aveva reso una versione diversa, avendo riferito di aver solo minacciato la bambina di sculacciarla perchè non aveva messo in ordine alcuni cuscini;

c) la bambina, peraltro, aveva reagito alle affermazioni della moglie dell’imputato ribadendo la sua versione dei fatti e aveva pregato la nonna di non dir nulla alla madre mostrando un genuino senso di vergogna;

d) già da quella sera il comportamento della bambina era cambiato mostrando i segni tipici del disagio e della traumatizzazione che nel settembre successivo sarebbero stati oggetto di certificazione da parte della psicologa;

e) in particolare, aveva sin da subito evitato di lasciare da sole la mamma e la nonna per impedire a quest’ultima di riferire alla figlia quel che aveva appreso dalla nipote;

f) non aveva mai voluto raccontare ai genitori quel che era accaduto, chiudendosi a ogni tentativo della madre di instaurare un colloquio sulla vicenda e dicendole solo che si era trattato di “una cosa brutta”;

g) non aveva più voluto recarsi nel parco adiacente l’abitazione dell’imputato e aveva anche rifiutato di intrattenersi con un amico di famiglia della stessa età del N. con il quale aveva in precedenza grossa confidenza;

h) non v’erano mai stati motivi di astio nei confronti dell’imputato, nè dal dibattimento erano emersi fatti che potessero fornire una spiegazione alternativa di tali cambiamenti comportamentali.

3.1. La Corte di appello, in particolare, a seguito di doglianza difensiva circa il fatto che la bambina non fosse mai stata sentita (nè in dibattimento, nè in sede di incidente probatorio) ha ulteriormente valorizzato la circostanza che quest’ultima aveva sempre serbato un atteggiamento coerente a fronte di versioni difensive dell’imputato diverse (l’una resa alla propria moglie, l’altra in sede dibattimentale) e mostrato, sul piano obiettivo, disagi comportamentali e psicologici, scientificamente certificati, non altrimenti spiegabili.

Peraltro, ha sottolineato la Corte territoriale, l’esame della minorenne non era stato mai richiesto dall’imputato che si era invece limitato a proporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, benchè in primo grado non avesse chiesto a proprio discarico l’esame della minorenne.

3.2. L’odierno ricorso ripropone, senza aggiunte sostanziali, gli stessi argomenti già contenuti nell’atto di appello, senza un vero confronto con i temi sviluppati nella sentenza impugnata (sopratutto in tema di credibilità della minore). L’imputato lamenta ancora una volta che la vittima non è mai stata sentita direttamente e che la sua condanna si fonda, in buona sostanza, sulle sole testimonianze “de relato” della nonna e dell’amica di quest’ultima. Tale acritica reiterazione dei medesimi argomenti contenuti nell’atto di appello e già affrontati dalla Corte territoriale è circostanza che di per sè renderebbe generico il ricorso per cassazione. Come affermato da questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano).

3.3. Le deduzioni difensive e la delicatezza delle questioni poste rendono, tuttavia, opportune le precisazioni che seguono.

3.4. L’imputato lamenta l’ingiustificata omissione dell’esame diretto della bambina e cita, a supporto, giurisprudenza di questa Corte di cassazione che ha affermato il principio secondo il quale sono utilizzabili le deposizioni “de relato” aventi ad oggetto le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali ove all’esame di questi non si faccia luogo in ragione dell’accertamento di possibili danni, anche transeunti, alla sua salute, collegati all’assunzione dell’ufficio testimoniale, non essendo di contro sufficiente la previsione di un mero disagio da essa derivante (Sez. 3, n. 30694 del 11/06/2009, Montagna; cfr. altresì Sez. 3, n. 39766 del 16/04/2013, Rv. 257681, che ha ulteriormente affermato che sono utilizzabili le dichiarazioni “de relato” aventi ad oggetto quanto appreso dal minore vittima di abusi sessuali non esaminato nel giudizio solo se, in base a motivato parere reso da professionista competente, sia possibile affermare che il bambino ha una personalità così fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensi dell’art. 195 c.p.p., comma 3, ovvero che dalla testimonianza possono insorgere danni, anche transeunti, alla sua salute).

3.5. La validità della tesi difensiva (e l’applicabilità del principio testè espresso) presuppone, però, che l’imputato si sia effettivamente avvalso della facoltà prevista dall’art. 195 c.p.p., comma 1, dovendosi altrimenti valutare la tenuta della motivazione della sentenza esclusivamente sotto i profili della sua completezza, coerenza e non manifesta illogicità. L’omesso esame della vittima dell’abuso, pertanto, se non sollecitato dall’imputato, va valutato alla stregua delle conseguenze che tale lacuna probatoria può avere sulla tenuta complessiva del quadro probatorio utilizzato per la decisione. Sicchè ove i fatti accertati siano comunque tali da non dare adito a dubbi di sorta sulla verità del racconto del minore, così come riportato nel processo dai testimoni escussi, alcuna norma impone l’esame diretto di quest’ultimo.

3.6. Va sul punto precisato che per quanto auspicabile, tale esame non è imposto dal codice di rito (cfr. l’art. 392 c.p.p., comma 1- bis, secondo il quale “il pubblico ministero (…) o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere”), nè costituisce prova tipica o legale per l’accertamento dei reati sessuali commessi in danno di minorenni. Si può anzi affermare che il legislatore disciplina con estrema cautela il coinvolgimento dei minorenni nel processo penale (art. 190-bis c.p.p., comma 1-bis) secondo un ragionevole approccio fatto proprio anche da questa Suprema Corte nell’interpretazione dei limiti che impediscono, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., comma 3, di assumere in dibattimento la prova del dichiarante diretto (si vedano le sentenze sopra citate al paragrafo 3.4).

3.7. Nel caso in esame, però, non risulta che l’imputato (che pure avrebbe potuto egli stesso sollecitare l’incidente probatorio o indicare la minorenne nella propria lista testimoniale) abbia mai esercitato la facoltà prevista dall’art. 195 c.p.p., comma 1.

3.8. Occorre allora ricordare che la sanzione dell’inutilizzabilità non ha modo di operare qualora nel dibattimento di primo grado la parte non abbia fatto uso della facoltà di chiedere che siano chiamati a deporre i testi di riferimento, nè ad una tale omissione può ovviarsi con la richiesta di rinnovazione – anche parziale – del dibattimento in appello. Tale disciplina non si pone in contrasto con l’art. 111 Cost. in quanto l’ordinamento consente che la formazione della prova avvenga senza contraddittorio, quando vi è il consenso dell’imputato (Sez. 6, n. 1691 del 15/12/1998, Leona, Rv. 212504; Sez. 5, n. 12890 del 05/10/1999, Borragine, Rv. 215547; Sez. 3, n. 38623 del 02/07/2003, Baini, Rv. 226544; Sez. 6, n. 46795 del 24/10/2003, De Rose, Rv. 226930; Sez. 6, n. 28029 del 03/06/2009, Vinci, Rv. 244415; Sez. 4, n. 35913 del 17/01/2012, Ruggieri, Rv. 254071).

Tale consenso (che si esprime attraverso la rinuncia dell’imputato alla facoltà di interrogare la testimone diretta, secondo le scansioni procedurali che tale facoltà disciplinano) esclude che la condanna fondata sulla sola escussione dei testimoni “de relato” violi l’art. 6, p. 3, lett. d), della Convenzione e.d.u., come interpretato dalla Corte e.d.u., quando – come nel caso in esame – l’imputato non si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di esaminare il testimone diretto. Il diritto dell’imputato di esaminare il teste a proprio carico si traduce nell’esercizio di concrete facoltà processuali alla cui rinuncia non corrisponde il dovere assoluto del giudice di provvedervi d’ufficio. Il processo, insomma, non è iniquo sol perchè si fonda esclusivamente su testimonianze “de relato”; lo è se l’imputato non è stato posto nelle condizioni di esercitare il diritto all’esame del testimone diretto.

La possibilità, pur riconosciuta al giudice, di assumere d’ufficio, ex art. 507 cod. proc. pen., la testimonianza diretta non richiesta dalle parti si riflette solo sulla tenuta logica e completezza della motivazione, ma il mancato esercizio di tale potere non compromette l’equilibrio delle parti e dunque l’equità del processo ai sensi dell’art. 6, Conv. e.d.u..

3.9. Questa Corte (Sez. 4, n. 1151 del 24/10/2005, Cannellino, Rv. 233170), ha ulteriormente affermato che l’inutilizzabilità della dichiarazione “de relato” resa dal testimone deriva esclusivamente dall’inosservanza della disposizione del comma primo dell’articolo 195 cod. proc. pen., allorchè il giudice, “richiesto dalla parte”, non abbia disposto che sia chiamata a deporre l’altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti. In mancanza della richiesta di parte, il giudice – come detto – può anche esercitare il potere d’ufficio conferitogli dall’art. 507 cod. proc. pen..

Tuttavia, come precisato da Sez. 5, n. 6522 del 25/01/2007, Pusceddu, Rv. 236057, l’omesso esercizio di tale potere officioso non rende inutilizzabile la deposizione “de relato”. Ne deriva che all’assenza di tale tempestiva richiesta della parte non può ovviarsi mediante la richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello giacchè, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., essa è ammissibile solo nell’ambito circoscritto dall’art. 495 cod. proc. pen. e concernente prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado in relazione alle quali soltanto è ipotizzabile il vizio di violazione del diritto della parte alla prova (nello stesso senso cfr. anche Sez. 5, n. 9274 del 03/12/2014, Lopalco, Rv. 263062; Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Palau Giovannetti, Rv. 261316).

3.10. L’imputato, dunque, non può dolersi della violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., sotto il profilo della omessa audizione del testimone diretto mai sollecitata in primo grado.

3.11. Il ricorso, peraltro, non indica, nella sua genericità, argomenti a supporto della nemmeno eccepita incoerenza o non manifesta illogicità della motivazione della condanna che, secondo questa Corte, fa invece buon governo delle regole processuali dell’accertamento del fatto e della stessa logica.

3.12. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.