Carabiniere sospeso 2 mesi dal servizio per avere intrattenuto un rapporto di amicizia con alcuni esponenti di un clan camorristico.

(T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), sez. I, sentenza 5 ottobre 2015, n. 415)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Centore, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unità D’Italia 7;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato di Trieste, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l’annullamento della determina dd. 5.11.2014, prot. n. 21 215989/B-10-8, del Comando Gen.le dell’Arma dei Carabinieri/Reparto/SM/Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri con la quale si sospende, disciplinarmente il ricorrente dall’impiego per 2 mesi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dei carabinieri, chiede l’annullamento della determina 5 novembre 2014 con la quale è stato sospeso dal servizio per mesi due per ragioni disciplinari.

Fa presente che la vicenda nasce da un procedimento penale presso il tribunale di Napoli, in cui giudice per le indagini preliminari ha assolto il ricorrente perché il fatto non sussiste, con una pronuncia passata in giudicato.

Rileva di essere stato lui stesso a chiedere il rito abbreviato; nella pronuncia il giudice per le indagini preliminari ha espresso qualche dubbio sulla correttezza del comportamento del ricorrente e sull’attendibilità di alcuni testi, tuttavia ha affermato che le accuse erano del tutto generiche e quindi che il fatto non sussiste.

Secondo il ricorrente, solo sulla base dell’inciso contenuto nella sentenza assolutoria non era possibile irrogargli la sanzione della sospensione per due mesi.

In via di diritto deduce la violazione del principio di ragionevolezza, del codice militare e infine la carenza e lacunosità della motivazione. Fa presente che l’unico fatto imputabile era la sua frequentazione di alcuni pregiudicati che abitavano nel suo stesso condominio.

Manca quindi una puntuale motivazione sulla sanzione, per cui chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.

L’amministrazione si è costituita in giudizio.

Infine, nella pubblica udienza del 23 settembre 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
Diritto

Viene in esame il ricorso con cui il ricorrente, appuntato scelto dei carabinieri, contesta la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi due.

Le questioni principali dedotte in ricorso si possono compendiare in due punti: il fatto che il ricorrente è stato assolto in sede penale dal GIP di Napoli dal reato di cui agli articoli 81, 110 e 319 cp e articolo 7 legge 203 del 1991 con la motivazione che il fatto non sussiste e la circostanza che il provvedimento sanzionatorio non risulterebbe congruamente motivato.

Va premesso come l’assoluzione ottenuta in sede penale vincola l’amministrazione solo per quanto accertato in detta sede, ma non impedisce la valutazione in sede disciplinare dei fatti accertati come esistenti.

Invero, l’art. 653, comma 1, c.p.p., come modificato dall’art. 1 della legge n. 97 del 2001, prevede: “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle Pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso”.

La norma appare quindi ostativa ad una diversa valutazione dei fatti in senso disciplinare da parte dell’amministrazione soltanto quando, in sede penale, abbia avuto luogo un proscioglimento con formula piena, e cioè quando la sentenza, valutando come inesistenti i profili fattuali o la fattispecie soggettiva dell’illecito, recida alla base ogni possibile ulteriore utilizzazione degli elementi così valutati.

Ciò implica, in stretta consequenzialità, che i fatti oggetto del giudizio penale, in senso materiale come pure in relazione alla partecipazione soggettiva all’evento, siano identici sia in ambito penale che in quello disciplinare, affinché scatti l’ostacolo di cui alla norma citata.

Qualora invece questa identità venga meno, e quindi quando la sentenza penale non copra l’intera area delle fattispecie valutabili disciplinarmente, il proscioglimento penale oppure l’archiviazione in epoca processuale antecedente al rinvio a giudizio non impedisce l’avvio del procedimento disciplinare, non sussistendo il vincolo normativo in esame.

In questo senso, tra valutazione operata dal giudice penale ed ambito di cognizione dell’amministrazione possono esistere interferenze, che, nel caso di cui all’art. 653 comma 1 c.p.p., sono idonee ad elidere completamente il potere della parte pubblica, ma che, nelle rimanenti situazioni, si modulano, in relazione alla diversità di ambiti e di discipline vigenti (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6876).

Nel caso in esame si tratta di una vicenda disciplinare fondata su profili fattuali diversi da quelli considerati in sede penale e quindi certamente non incisi dalla portata assolutoria della sentenza.

Ne deriva l’inesistenza del vincolo ostativo di cui all’art. 653 comma 2 c.p.p., con conseguente legittimo esercizio dell’azione disciplinare da parte dell’amministrazione.

Invero la condotta del ricorrente, quand’anche non idonea ad integrare una responsabilità penale, appare sicuramente in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e rettitudine propri di ciascun appartenente al Corpo, in ragione delle peculiari qualifiche di operatore di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia tributaria rivestite dal militare.

Appare quindi corretta la valutazione operata dalla pubblica amministrazione, Pertanto, la sanzione disciplinare irrogata appare del tutto coerente con il quadro normativo, aderente agli accertamenti in fatto e proporzionata alla gravità della vicenda (C d S IV 22 5 2012 n 2971; 18 12 2010 n 9273).

Nel caso in esame la motivazione della sanzione disciplinare fa riferimento a un “comportamento lesivo del prestigio personale e dell’istituzione in palese violazione dei doveri attinenti al proprio status inficiando altresì il rapporto di fiducia con l’Amministrazione di appartenenza.”

Nella contestazione di addebiti del 30 giugno 2014 si precisa che il ricorrente aveva intrattenuto nei mesi di agosto e settembre 2008 rapporti di amicizia e familiarità con soggetti legati a un clan camorristico.

Orbene, nella sentenza di assoluzione del GIP in atti emergono a seguito di intercettazioni (pagina 3) “allarmanti contatti” tra il ricorrente e la famiglia camorristica.

Sempre alle pagine 3, 4 e 5 della sentenza si citano varie telefonate al ricorrente; anche se il reato di corruzione non è risultato provato, tuttavia nell’ultimo paragrafo della sentenza si afferma “pur restando fermo il giudizio negativo sulla correttezza del comportamento del ricorrente” e si conclude per l’assoluzione.

Sulla base della stessa documentazione depositata in atti dal ricorrente e soprattutto della sentenza di assoluzione, emerge che sussistevano elementi per consentire un procedimento disciplinare, soprattutto sulla base dei rapporti di amicizia e delle telefonate intercorse tra il ricorrente e alcuni esponenti di un clan camorristico.

Orbene, nonostante l’assoluzione in sede penale, appare evidente come la condotta del carabiniere fosse contraria ai suoi doveri di ufficio e tale da giustificare la sanzione irrogatagli.

Quanto alla motivazione della sanzione essa appare congrua, anche alla luce della pregressa contestazione di addebiti.

Per tutte le su indicate ragioni il ricorso va rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione le spese di giudizio che liquida in euro 2.000 oltre agli oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore.