Carabinieri – In ferma volontaria quadriennale – Trasferimento – Istanza – Diniego – Accesso agli atti relativi – Esclusione – Ratio.

(Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10.03.2015, n. 1209)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5666 del 2014, proposto da:

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro
Ge. Be., non costituito ;

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I^ n. 00646/2014, resa tra le parti, concernente diniego parziale dell’accesso agli atti trasferimento ad altra sede;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015 il Cons. Sandro Aureli, nessuno è presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Ministero della Difesa propone appello per la riforma della sentenza in epigrafe con la quale il T.A.R. della Lombardia ha parzialmente accolto la domanda d’annullamento proposta dall’odierno intimato, Carabiniere in fv4.

Tale annullamento ha riguardato la determinazione del 27 novembre 2013 con la quale l’Arma dei Carabinieri, a sua volta, ha parzialmente respinto l’istanza di accesso agli atti, presentata dal predetto graduato in ragione del denegato suo trasferimento dalla sede, richiesto con istanza presentata ex comma 5° dell’art. 33 l. n. 104/1992.

Nel ritenere meritevole d’accoglimento parziale l’istanza d’accesso, il primo giudice lo ha esteso, rispetto all’accesso già consentito dall’Arma, alle piante organiche dei “reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri Lombardia” e di quelli della Regione Campania limitatamente alle “sedi della Provincia di Napoli”.

Con l’appello in esame il Ministero contrasta l’estensione dell’accesso ai documenti disposta con la sentenza impugnata, deducendo al riguardo non soltanto che gli atti individuati dal primo giudice rientrano tra quelli ex lege sottratti all’ostensione, ma anche che l’intimato, in quanto Carabiniere tutt’ora in ferma volontaria quadriennale, non avendo concluso il quadriennio di servizio dall’arruolamento, non è nella condizione giuridica dello svolgimento di un “servizio permanente”, con la conseguenza che, non avendo per tale ragione titolo al trasferimento, non ha neppure titolo alcuno ad ottenere l’accesso agli atti per motivi connessi al diniego di trasferimento oppostogli dall’Arma.

In effetti, osserva la Sezione, il trasferimento del pubblico dipendente, nella fattispecie di un militare, in forza della disciplina di favore introdotta dalla legge n. 104 del 1992 e segnatamente per le condizioni individuate dal comma 5° del suo articolo 33, non è, pacificamente, estensibile al lavoratore pubblico che non si trova nella situazione dello svolgimento di un rapporto di servizio di ruolo (Cons.Stato Sez.VI , 18.03.2009 n. 1598).

Ciò determina, nella fattispecie, ricadute sull’istanza di accesso agli atti presentata dall’intimato in quanto connessa alla domanda di trasferimento, come visto respinta dall’Arma.

Ed invero, l’impossibilità di ottenere il trasferimento in forza degli invocati benefici previsti dalla legge n. 104/1992 ed in relazione al quinto comma del suo art. 33, per la condizione di Carabiniere in ferma volontaria quadriennale, pone di riflesso l’intimato del presente giudizio nella situazione di soggetto privo d’interesse ad ottenere un accesso agli atti connessi con il procedimento conclusosi con il diniego del suo trasferimento, e richiesto in ragione di tale connessione.

La particolarità della fattispecie esaminate consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente