Contratti di locazione ad uso abitativo registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – previsione di salvezza, fino alla data del 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di essi – manifesta inammissibilità.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, è priva del suo oggetto fin dall’origine, non dovendo il giudice rimettente fare applicazione della norma contestata, già espunta dall’ordinamento per effetto della sentenza n. 169 del 2015, anteriore all’ordinanza di rimessione, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 136 Cost..

Sull’argomento, cfr. Corte Cost. n. 169/2015: è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 136 della Costituzione, l’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge. n. 47/2014, che persegue e realizza lo scopo di impedire, sia pure temporaneamente, che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23/2011, in tema di rideterminazione “ex lege” di elementi di contratti di locazione non registrati nei termini, produca le previste conseguenze, vale a dire la cessazione di efficacia delle disposizioni dichiarate illegittime dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.