Disturbo delle persone, coscienza e volontarietà della condotta molesta, accertamento (Corte di Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 27.5.2015, n. 22152).

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 660 c.p. sono necessarie la coscienza e la volontarietà della condotta molesta, rispetto alla quale gli intenti perseguiti dall’agente – proprio perché attinenti alla sola sfera interiore dei motivi – non hanno alcuna incidenza sulla finalità dell’azione criminosa in relazione alla quale si configura il dolo.

Tali comportamenti, a prescindere dalla liceità o meno delle motivazioni che stanno alla base del comportamento dell’imputato, impongono di accertare che il comportamento del soggetto sia connotato per la sua petulanza, ovvero per quel modo di agire pressante, insistente, indiscreto e impertinente, che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà della persona.

Né deve trarre in inganno l’espressione usata dalla legge – che utilizza la formula residuale “o per altro biasimevole motivo” – che mira soltanto ad aggiungere alla petulanza, ritenuta di per sé un movente biasimevole, qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata e che è considerata dalla norma come produttiva degli stessi effetti della petulanza.

…omissis…

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, riguardanti la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato al … ai sensi dell’art. 660 c.p., che devono ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori doglianze difensive.

In via preliminare, deve rilevarsi che, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 660 c.p., così riqualificati i fatti contestati al V., sono necessarie la coscienza e la volontarietà della condotta molesta, rispetto alla quale gli intenti perseguiti dall’agente – proprio perchè attinenti alla sola sfera interiore dei motivi – non hanno alcuna incidenza sulla finalità dell’azione criminosa in relazione alla quale si configura il dolo.

Tali comportamenti, a prescindere dalla liceità o meno delle motivazioni che stanno alla base del comportamento dell’imputato, impongono di accertare che il comportamento del soggetto sia connotato per la sua petulanza, ovvero per quel modo di agire pressante, insistente, indiscreto e impertinente, che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà della persona (cfr. Sez. 1, n. 33267 dell’11/06/2013, dep. 31/07/2013, Soggiorno, Rv. 256992).

Nè deve trarre in inganno l’espressione usata dalla legge – che utilizza la formula residuale “o per altro biasimevole motivo” – che mira soltanto ad aggiungere alla petulanza, ritenuta di per sè un movente biasimevole, qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata e che è considerata dalla norma come produttiva degli stessi effetti della petulanza (cfr. Sez. 1, n. 3494 del 21/09/1993, dep. 07/01/1994, Benevento, Rv. 195915).

In questa cornice sistematica, deve rilevarsi che il Tribunale di Milano formulava un giudizio di condanna del V. senza tenere conto dell’insussistenza del requisito della petulanza o di degli altri biasimevoli motivi, che lo avrebbero indotto porre in essere le molestie oggetto di contestazione nei confronti dell’ex convivente.

Non v’è dubbio, infatti, che, secondo quanto evidenziato nella stessa sentenza impugnata, le condotte del V. non erano finalizzate a creare disagi o molestie all’ex convivente, ma esclusivamente ad avere notizie del figlio minore, allo scopo di poterlo incontrare, esercitando in tal modo i propri diritti di genitore. Tale valutazione delle condotte dell’imputato trae conferma dalla circostanza incontroversa che i fatti contestati si verificavano prima che il tribunale dei minorenni intervenisse per regolamentare i rapporti tra gli ex conviventi, funzionali all’educazione del figlio minore, come attestato dallo stesso provvedimento in esame a pagina 1.

Invero, nello stesso provvedimento impugnato, si dava atto che i fatti contestati al ricorrente risultavano collegati all’esercizio del diritto di visita del figlio minore …, che l’imputato riteneva ostacolato in modo prevaricatore della sua ex convivente, …, prima che su tali diritti genitoriali intervenisse il tribunale per i minorenni. Tuttavia, rispetto a questo fondamentale profilo valutativo della vicenda delittuosa, gli elementi probatori acquisiti, richiamati nello stesso provvedimento in esame, impongono un’interpretazione alternativa dei fatti in contestazione, finalizzata a collegare le condotte del … non già all’intento di creare una situazione di disagio all’ex convivente, ma a esercitare i propri diritti di genitore ostacolati dalla …

Su questo punto della vicenda delittuosa in esame, la stessa sentenza impugnata non consente interpretazioni differenti dei fatti di reato, collegando l’atteggiamento del ricorrente ai suoi sentimenti di ansia e frustrazione provocati dall’atteggiamento dell’ex convivente, a proposito dei quali, a pagina 1, si affermava: “E risulta agli atti che la B. sovente non consentiva all’imputato di vedere il bambino, ovvero frapponeva ostacoli alla già difficoltosa condizione del … (…), ovvero ancora esigeva che gli incontri tra padre e figlio avvenissero in presenza sua o di suoi familiari”.

In questo contesto processuale, come correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente, era lo stesso a giudice a riconoscere esplicitamente che il suo comportamento era finalizzato all’esercizio del suo diritto di genitore di un figlio minore, che veniva ostacolato dal disinteresse e dalle condotte ostruzionistiche della B., tanto da escludere – sulla scorta di tali considerazioni – la ricorrenza del reato di cui all’art. 612 bis c.p. originariamente contestato al …

Occorre, invero, ribadire che era lo stesso provvedimento impugnato a evidenziare come la persona offesa ostacolasse l’esercizio del diritto di visita del ricorrente, il cui atteggiamento orienta il materiale probatorio acquisito verso una condotta alternativa rispetto a quella contestata, esclusivamente finalizzata a ricondurre i suoi rapporti con il figlio entro ambiti ordinari. Esemplare, da questo punto di vista, ci appare il passaggio del provvedimento in esame, esplicitato a pagina 4, nel quale si affermava le condotte elencate contestate al V. andavano inserite “in un contesto in cui la stessa B. si mostrava sostanzialmente indifferente rispetto al rapporto tra l’imputato ed il figlioletto, quando non frapponeva ostacoli alle visite, già difficoltose per i problemi logistici già esposti”.

Ricostruita in questi termini la vicenda delittuosa non è possibile inquadrare l’atteggiamento soggettivo del … nell’alveo normativo dell’art. 660 c.p., tenendo conto della giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di ribadire, secondo cui: “Il reato di cui all’art. 660 c.p. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà” (cfr. Sez. 1, n. 19071 del 30/03/2004, dep. 23/04/2004, Gravina, Rv. 228217).

Gli ulteriori motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti in quelli esaminati nel paragrafo precedente, l’accoglimento dei quali impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto dell’elemento soggettivo richiesto per la configurazione dell’art. 660 c.p..

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2015.