E’ nulla la notificazione effettuata nelle mani del portiere del Condominio senza una apposita delega alla ricezione atti? (Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza 1° dicembre 2017, n. 28902)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12729-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Condominio (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 379/2016 del Tribunale di Napoli, depositata il 14 gennaio 2016, letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis cod. proc. civ.;

letto il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 maggio 2017 dal consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Ritenuto in fatto

(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti del Condominio di (OMISSIS), chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa di infiltrazioni di umidità.

Nella contumacia del Condominio convenuto, il giudice di pace di Napoli accoglieva la domanda.

Su appello del Condominio, che asseriva di aver conosciuto della pendenza del giudizio solamente al momento della notifica della sentenza di primo grado, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d’appello, ha ritenuto nulla la notifica effettuata al portiere del Condominio, identificato con le generalità e quale “addetto alla ricezione”.

Ha altresi’ rilevato che il portiere non risultava incaricato della ricezione della corrispondenza, difettando nella specie la prova di un’apposita delega (come prevista dal relativo CCNL).

Ha quindi disposto la restituzione degli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c..
Contro tale decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso per tre motivi.

Il Condominio non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c., ha relazionato proponendo la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Considerato in diritto

La motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 148 e 160 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo si deduce nuovamente la violazione degli articolo 148 e 160 c.p.c., ma questa volta in relazione all’articolo 19, lettera m), del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati del 21 aprile 2008.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

Anzitutto, deducendosi la violazione di norme che comportano nullità processuali, entrambi i motivo (vanno riqualificati e ascritti al paradigma di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Cio’ posto, va rilevato che la decisione impugnata si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il comma 2 (e non il quarto) dell’articolo 139 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 18492 del 26/10/2012, Rv. 624322; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014, Rv. 630202).

Consegue che il giudice d’appello ha errato nel ritenere la nullità della notificazione effettuata a mani del portiere del Condominio, ritenendo che per poterlo validamente ritenere quale “addetto alla ricezione” fosse necessaria la prova di un’apposita delega.

I primi due motivi di ricorso sono, dunque, fondati e, in relazione agli stessi, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d’appello, che procedera’ all’esame nel merito dell’impugnativa proposta dal Condominio.

La cassazione della sentenza impugnata determina l’assorbimento del terzo motivo, relativo alle spese del giudizio d’appello.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

TESTO:

Art. 139.
(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)

1) Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.
2) Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
3) In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
4) Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata. (1)
5) Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
6) Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

(1) Comma così modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

1 thought on “E’ nulla la notificazione effettuata nelle mani del portiere del Condominio senza una apposita delega alla ricezione atti? (Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza 1° dicembre 2017, n. 28902)”

  1. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which
    I think I might by no means understand. It seems too complicated
    and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up,
    I will try to get the hang of it!

Comments are closed.