La condotta di disturbo anche se condotta in un lasso di tempo brevissimo che abbia però ingenerato nella vittima uno stato d’ansia, integra il reato di stalking.

(Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 13 settembre 2016, n. 38089)

REPUBBLICA ITALIANA

IN

NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

inoltre:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/09/2015 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udito in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. Giuseppe CORASANITI, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per vizi motivazionali.

Per la parte civile, l’avv. (OMISSIS) ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 settembre 2015 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Tribunale della stessa citta’ nei confronti di (OMISSIS), riqualificati i fatti ai sensi degli articolo 81 cpv, 594 e 612 cpv cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta, riducendola ad Euro 300 di multa. Ha quindi ridotto anche la provvisionale fissata dal primo giudice, rideterminandola in Euro 1500. Ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena e ha condannato l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (OMISSIS).

Con la pronunzia di primo grado il suddetto imputato era stato condannato per il reato di atti persecutori ex articolo 612 bis cod. pen..

2. Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, denunziando vizi motivazionali con riferimento alla valutazione della prova.

La Corte territoriale, dopo aver effettuato un’ampia disamina degli elementi probatori a carico dell’imputato per il reato di cui all’articolo 612 bis cod. pen. ed aver convenuto in ordine alla persuasivita’ degli stessi, ha escluso la sussistenza del solo elemento relativo all’avere cagionato un perdurante e grave stato di ansia e di paura; infatti ha ritenuto che tale stato non fosse provato, malgrado la copiosa certificazione medica che lo attestava, affermando che fosse ostativo in tal senso il “modestissimo lasso di tempo in cui le condotte tipiche sono state tenute dal (OMISSIS)”.

Aggiunge il ricorrente che l’affermazione della Corte territoriale e’ contraddittoria rispetto alla prova esistente in atti e costituita dalla numerosa documentazione medica, da cui risulta attestato che la parte offesa presentava “uno stato ansiogeno di grado elevato ed insonnia”.

3. Anche l’imputato, con atto sottoscritto personalmente, ha proposto ricorso articolato come segue.

2.1. Con il primo motivo e’ stata denunziata l’erronea applicazione della legge quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti indicati dall’articolo 600 c.p.p. per la sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale.

2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali in ordine alla ritenuta integrazione dei reati di cui agli articoli 594 e 612 cpv. c.p.. Si denunzia inoltre violazione di legge penale quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di minaccia grave.

2.3. Con il terzo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla aggravante.

2.4. Con il quarto ed ultimo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione all’applicazione dell’articolo 133 bis c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso puo’ essere accolto limitatamente alle doglianze proposte dal Procuratore Generale, mentre l’esame di quelle denunziate dall’imputato con i motivi di ricorso attinenti l’affermazione della responsabilita’ penale (per i reati di ingiurie e minacce) e’ superfluo, dovendo essere annullata la sentenza per vizi motivazionali in relazione alla diversa qualificazione giuridica dei fatti rispetto all’originaria contestazione di atti persecutori.

Merita solo una breve annotazione il primo motivo di ricorso proposto dall’imputato, in quanto certamente inammissibile, riguardando la decisione sulla richiesta di sospensione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.

Invero, l’ordinanza con la quale la Corte di Appello si pronuncia sulla richiesta di sospendere l’esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale non e’ impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 977 del 13/07/1993, Vescio, Rv. 196187; si veda in motivazione anche la piu’ recente Sez. 3, n. 2860 del 09/10/2014, La Ferrera e altro, Rv. 262400).

2. Passando all’esame della qualificazione giuridica dei fatti ascritti al (OMISSIS), giova premettere, in via generale, che con l’introduzione della fattispecie di cui all’articolo 612 bis cod. pen. il legislatore ha voluto, prendendo spunto dalla disciplina di altri ordinamenti, colmare un vuoto di tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte che, ancorche’ non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima.

Il legislatore ha preso atto pero’ che la violenza (declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della violenza sessuale) spesso e’ l’esito di una pregressa condotta persecutoria; pertanto, mediante l’incriminazione degli atti persecutori si e’ inteso in qualche modo anticipare la tutela della liberta’ personale e dell’incolumita’ fisiopsichica attraverso l’incriminazione di condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, dunque, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o in fattispecie per cosi’ dire minori, quali la minaccia o la molestia alle persone (si veda in tal senso, in motivazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260410).

E’ peraltro utile ricordare come, per il consolidato insegnamento di questa Corte, integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall’articolo 612 bis c.p., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (ex multis Sez. 5, n. 46331 del 5 giugno 2013, D. V., Rv. 257560).

Invece, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che e’ indicato come l’evento naturalistico del reato, non e’ sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma in esame, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi: e cio’ in aderenza alla volonta’ del legislatore il quale, infatti, non ha lasciato spazio alla configurazione di una fattispecie solo “eventualmente” abituale (Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014, C, Rv. 261024).

Il delitto, inoltre, e’ configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. (Sez. 5, n. 33563 del 16/06/2015, B, Rv. 264356).

Trattandosi di reato abituale e’ la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza (Sez. 5, n. 12509 del 17/11/2015, M, Rv. 266839) ed in tal senso l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non gia’ nello spettro degli atti considerati tipici, bensi’ nella loro reiterazione, elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo.

E’ dunque l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensivita’ ed e’, per l’appunto, alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicita’, anche sotto il profilo della produzione degli eventi alternativi richiesti per la sussistenza del reato (Sez. 5, n. 29872 del 19/05/2011, L., Rv. 250399).

In tale ottica, il fatto che tali eventi si siano in ipotesi manifestati in piu’ occasioni e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori e’ non solo non discriminante, ma addirittura connaturato al fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice e’ finalizzata, giacche’ alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell’articolo 612 bis cod. pen..

Insomma, il delitto di atti persecutori, quale reato abituale, differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di “danno” consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015, P.C. in proc.G., Rv. 262517; Sez. 5, n. 39519 del 05/06/2012, G., Rv. 254972).

Indubbiamente l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se puo’ manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, T, Rv. 262636). E’ peraltro sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall’articolo 612 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, P.M. in proc. A, Rv. 265231).

Va detto, inoltre, che, ai fini dell’individuazione dell’evento cambiamento delle abitudini di vita, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Sez. 5, n. 24021 del 29/04/2014, G, Rv. 260580).

E in tema di prova va detto che, ai fini della configurabilita’ del reato di atti persecutori, non e’ necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o piu’ degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto irrilevante il fatto che la persona offesa non avesse riferito espressamente di essere impaurita, alla luce dei certificati medici delle lesioni subite, delle annotazioni di polizia giudiziaria sul suo stato di esasperazione e spavento, e dei messaggi sms di minaccia) (Sez. 5, n. 47195 del 06/10/2015, P.M. in proc. S., Rv. 265530).

Ed ancora, la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneita’ a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui e’ stata consumata (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G, Rv. 261535; Sez. 5, n. 14391 del 28/02/2012, S., Rv. 252314).

Ne’ puo’ trascurarsi che, ai fini della integrazione del reato in esame, non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma e’ sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenita’ e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (articolo 582 cod. pen.), il cui evento e’ configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica. (Sez. 5, n. 16864 del 10/01/2011, C., Rv. 250158).

Infine si deve precisare che nel delitto di atti persecutori, che -come si e’ gia’ detto- ha natura di reato abituale di evento, l’elemento soggettivo e’ integrato dal solo dolo generico, il cui contenuto richiede la volonta’ di porre in essere piu’ condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneita’ a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualita’ del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicita’ normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, P.M. in proc. A, Rv. 265230; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260411; Sez. 5, n. 20993 del 27/11/2012, Feola, Rv. 255436).

3. Fatte le suesposte precisazioni in diritto, risultano fondate le censure del Procuratore Generale ricorrente alla sentenza dei giudici di merito, che non hanno ritenuto integrata la fattispecie di “stalking” perche’ non sarebbe stato provato uno degli eventi alternativi previsti dall’articolo 612 bis cod. pen..

In primo luogo va detto che, alla stregua dell’imputazione come ascritta, i fatti sono stati contestati con riferimento a reiterati atti persecutori (consistiti in appostamenti, minacce, attivita’ di discredito presso terzi, aggressioni verbali, etc.), verificatisi “dall’inizio del mese di febbraio 2011 all’11 febbraio 2011” (ovvero sino alla data del suo arresto in seguito alla denunzia della persona offesa) e produttivi di piu’ eventi: “in modo da cagionare alla predetta un perdurante e grave stato di ansia e di paura nonche’ fondato timore per l’incolumita’ propria e dei propri famigliari e da costringere la predetta ad alterare le proprie abitudini di vita, in particolare a cambiare ripetutamente i percorsi, a ritardare l’ingresso al lavoro, ad acquistare un nuovo telefono onde cambiare utenza cellulare, a pernottare presso una stanza di albergo onde non incontrarlo” (cosi’ il capo di imputazione).

La Corte territoriale, rispondendo alle censure proposte dall’imputato con l’atto di appello, ha ritenuto attendibili e riscontrate le dichiarazioni della persona offesa e sulla base delle stesse ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado (si vedano in particolare pagg. 7 e 8 della sentenza di appello).

La lettura della sentenza di primo grado consente di ritenere che le risultanze dibattimentali (fondate sulle dichiarazioni della persona offesa e di alcuni testi, sentiti a riscontro della prima) hanno consentito di ricostruire dettagliatamente i fatti in maniera conforme a quanto denunziato dalla vittima degli atti persecutori posti in essere dal (OMISSIS) (si vedano pagg. 3 – 11 della sentenza di primo grado), ivi compreso quelli attinenti gli eventi previsti dall’articolo 612 bis cod. pen., cosi’ come descritti nello stesso capo di imputazione: 1) perdurante e grave stato di ansia e di paura; 2) fondato timore per l’incolumita’ propria e dei propri famigliari; 3) cambiamento delle proprie abitudini di vita (percorsi, ora di ingresso al lavoro, acquisto di un nuovo telefono, pernottamento presso una stanza di albergo).

Di tali ultime circostanze si da’ specifico conto nella sentenza di primo grado, con indicazione delle fonti di prova, costituite non solo dalle dichiarazioni della persona offesa, ma anche di colleghi e di vicini di quest’ultima, nonche’ di carabinieri e dello stesso imputato durante l’esame cui si era sottoposto.

In ragione di quanto appena rappresentato, risulta del tutto illogica, carente e contraddittoria la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui esclude la sussistenza degli eventi tipici del reato di atti persecutori.

Si legge infatti (pag. 8) che “se e’ innegabile lo stato di disagio emotivo provato dalla (OMISSIS), che ha pure allegato certificazione medica attestante lo stato ansiogeno e l’insonnia (per vero, uno solo dei certificati prodotti data al periodo dei fatti, 18 febbraio 2011, mentre gli altri sono successivi, anche di mesi), ritiene questo collegio che difetti sufficiente prova che tale stato, ove integralmente ricollegabile alle condotte del (OMISSIS), costituisca quel “perdurante e grave stato di ansia e di paura” tale da integrare l’evento tipico del reato che ne occupa, specie ove tenuto conto del modestissimo lasso di tempo in cui le condotte tipiche sono state tenute dal (OMISSIS). E’ vero infatti che il primo giudice ha ritenuto integrato l’evento tipico del reato solo con riferimento a tale fattispecie (cosi’ escludendo il fondato timore per la propria ed altrui incolumita’ o l’alterazione delle abitudini di vita”.

Orbene, in primo luogo non e’ vera tale ultima annotazione. Come si e’ detto, basta leggere la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado (alla quale pure la Corte di Appello ha fatto rinvio, ritenendola corretta) per sostenere che siano stati accertati anche gli eventi del “timore per la propria incolumita’” e del “cambiamento delle abitudini di vita”.

E’ il caso allora di ricordare che, ai fini dell’individuazione dell’evento cambiamento delle abitudini di vita, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate; detto cio’, non puo’ che rilevare il fatto che la vittima sia stata costretta in una occasione a dormire in albergo invece che a casa sua, pur di evitare il suo persecutore.

Ma anche a voler considerare il solo evento del “perdurante e grave stato di ansia e di paura”, e’ certamente erronea la valutazione della Corte territoriale in ordine alla insufficienza della prova derivante dalla unicita’ del certificato medico e del breve lasso temporale in cui si sono consumate le gravi condotte persecutorie.

Come si e’ gia’ sopra rilevato, e’ pacifico che il delitto di atti persecutori sia configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto (Sez. 5, n. 33563 del 16/06/2015, B, Rv. 264356).

Inoltre, la prova del nesso di causalita’ tra le condotte persecutorie e gli eventi indicati dall’articolo 612 bis cod. pen. e, in particolare, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, puo’ essere ancorata anche solo ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, come ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima. Infatti, ai fini della integrazione del reato in esame, non si richiede affatto l’accertamento di uno stato patologico, ma e’ sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenita’ e dell’equilibrio psicologico della vittima.

E’ allora evidente l’errore nel quale e’ incorsa la Corte di Appello di Torino nell’ancorare la valutazione della prova della causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura solo alle certificazioni mediche in atto, trascurando del tutto le dichiarazioni della stessa vittima del reato, i suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dal (OMISSIS) e le altre risultanze processuali (prove testimoniali di terzi ed accertamenti delle forze di polizia).

 

P.Q.M.