La diffusione non autorizzata su internet di fotomontaggi pornografici diffamatori determina l’obbligo al risarcimento dei danni.

La liquidazione del danno morale va necessariamente operata con criteri equitativi, ha tenuto conto «dell’ampiezza della diffusione on-line delle immagini, della forma utilizzata, oggettivamente e gravemente ingiuriosa, delle conseguenti presumibili ricadute negative sulla reputazione dell’attrice, anche nell’ambito professionale e sociale, della gravità dell’effetto manipolatorio ed, infine, del grado di difficoltà della eliminazione dalla Rete del contenuto lesivo», arrivando così alla cifra di 25mila euro, a cui si aggiunge la condanna del convenuto, sempre a sue spese, alla rimozione delle immagini.

il danno biologico (vale a dire la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane e delle abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell’unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate singolarmente, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale (S.U. n. 26972/2008)».

E, prosegue, sempre citando un precedente di legittimità, «se non vi è dubbio che il danno non patrimoniale, identificato soprattutto sotto il profilo del danno morale inteso quale “transeunte turbamento” dello stato d’animo della vittima del fatto illecito, debba essere allegato e provato, peraltro tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. n. 339/2016)».

E così è stato nel caso specifico, dove il giudice ha ritenuto che «le conseguenze della condotta illecita sullo stato psichico della danneggiata possono inequivocabilmente presumersi dalla portata oggettivamente offensiva della pubblicazione di immagini pornografiche con il viso della ricorrente» oltre che «dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire (Cass. n. 8397/2016)».

Tribunale di Cagliari sentenza 18 giugno 2016, n.1801