10 mesi di reclusione ad una donna che mentì volontariamente agli inquirenti, per coprire il cugino, autore, con due complici, di una rapina, messa a segno utilizzando la vettura di proprietà della donna.

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 giugno – 8 luglio 2015, n. 29144)

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Trieste ha confermato quella emessa dal Tribunale di Udine in data 04/10/2010 con cui L.N. era stata condannata alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), com­messo col rendere false dichiarazioni agli inquirenti di avere avuto in uso esclusivo un’auto­vettura, invece utilizzata per compiere una rapina da parte del cugino L. M. unita­mente a due complici.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 378 e 384 cod. pen. e sostenendo che nel momento in cui era stata assunta a sommarie informazioni testimoniali, avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie di legge in quanto potenziale indagata, tant’è che le dichiarazioni rese hanno avuto un esclusivo movente auto difensivo, tale da integrare la scriminante speciale di cui all’art. 384 cod. pen. del grave ed imminente pericolo per la propria libertà personale, potendo fondata­mente paventare di essere tratta in arresto poiché titolare della autovettura utilizzata dagli autori della rapina.

Considerato in diritto

1. II ricorso è infondato e come tale deve essere respinto.

2. Del tutto fuori luogo è l’invocazione della ricorrenza della scriminante speciale di cui allo art. 384 cod. pen.: essa è, infatti, inapplicabile ove fosse fatta valere a tutela del cugino, come tale non contemplato nella categoria dei prossimi congiunti di cui all’art. 307, comma 4 richia­mato dall’art. 384 cod. pen.

La scriminante non trova, però, applicazione neppure in relazione alla pretesa esigenza alle­gata dalla ricorrente di salvare se stessa da un grave e inevitabile nocumento alla libertà per­sonale, cui è collegata la dedotta omissione delle garanzie difensive nell’assunzione delle som­marie informazioni testimoniali, costituenti la cornice formale della consumazione del reato in addebito.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità sostiene, infatti, costantemente il principio che l’esimente in esame non può essere invocata sulla base del semplice timore, prospettato in forma presunta o ipotetica, di essere coinvolto nella vicenda criminosa, occorrendo un effettivo pericolo di danno nella libertà o nell’onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati compresi nello spettro applicativo della scriminante (Sez. 6, sent. n. 13086 del 28/11/2013, Zuber, Rv. 259496; Sez. 6, sent. n. 10271 del 15/11/2012, Spano, Rv. 255716; Sez. 6, sent. n. 26570 del 13/06/2008, Montalbano, Rv. 241050; Sez. 6, sent. n. 2806 dei 20/11/2006, Scremin, Rv. 235723; Sez. 5, sent. n. 31523 del 15/12/2003, Scattone ed altri, Rv. 228976; Sez. 1, sent. n. 35607 dei 09/10/2002, Como e altri, Rv. 222323).

Nel momento in cui la ricorrente era stata sentita a sommarie informazioni testimoniali, la possibilità di un suo coinvolgimento nell’episodio della rapina appariva, invero, del tutto ipo­tetica, atteso che l’eventuale risposta di non avere avuto la temporanea disponibilità dell’auto­vettura di cui risultava proprietaria avrebbe ancor prima indirizzato le indagini verso gli effettivi autori dei reato: non sussisteva, pertanto, alcuna risposta necessitata e quella fornita aveva il chiaro ed unico intento di distogliere l’interesse degli inquirenti per la figura del congiunto.

Va, infine, osservato che la condotta favoreggiatrice può attuarsi secondo svariate modalità, tra cui quella di rendere dichiarazioni mendaci agli inquirenti, dato che ciò che conta è l’aiuto che l’agente intenda fornire al soggetto sottoposto alle indagini, a prescindere dal contesto, formale o di altra natura, in cui ubbia avuto luogo.

3. Al rigetto dei ricorso segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.