Spinaci venduti con la presenza di principio attivo di Fludiomixil pari a 0,10 mg/kg. Il limite è nella soglia di 7 mg/kg. Il processo va rifatto (Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 23 sett. 2013, n. 39052).
Con la sentenza in epigrafe il Gip del tribunale di Livorno dichiarò B.S. colpevole del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. h), per avere detenuto per la vendita e poi ceduto alla ditta Fratelli Bisogni sas spinaci contenenti Fludioxonil in misura di 0,10 mg/Kg, sostanza pericolosa per l’uomo Continua …