REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente –
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere –
Dott. ROMANO Michele – rel. Consigliere –
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere –
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.N., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/07/2018 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Picardi Antonietta, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 21 aprile 2017 del Tribunale di Trapani, che, all’esito del giudizio ordinario, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti, ha condannato A. e C.N. alla pena di mesi quattro di reclusione e Euro 100,00 di multa, per il reato di cui all’art. 81 c.p., comma 2, artt. 110 e 624 c.p. e art. 625 c.p., comma 1, n. 7, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si impossessavano di tre pedane in legno e di un sollevatore meccanico “transpallet”, riposti nell’area di carico e scarico di un supermercato, asportando la refurtiva caricandola sul cassone di un triciclo a motore condotto da C.A..
In particolare, la Corte di appello ha applicato anche la circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., comma 1, n. 6, riducendo la pena a mesi tre di reclusione e Euro 80,00 di multa ciascuno.
2. Ricorre per cassazione C.N., a mezzo del suo difensore, chiedendo l’annullamento parziale della sentenza impugnata ed affidandosi a due motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce che la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare che gli atti di appello dei due imputati erano identici, in quanto C.N., a differenza di suo fratello, aveva anche dedotto che egli non aveva partecipato al furto del transpallet, commesso da C.A., atteso che al momento della sua sottrazione egli si era già allontanato dal supermercato, come risultava dai filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza.
L’autorizzazione al prelievo del transpallet riguardava la posizione del coimputato.
2.2 Con il secondo motivo denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma l’applicabilità dell’aggravante contestata.
L’area in cui si trovavano i beni sottratti era recintata ed accessibile oltrepassando un cancello e quindi non poteva ritenersi sussistente la esposizione alla pubblica fede. Anche il sistema di videosorveglianza consentiva un controllo costante.
L’esclusione della aggravante comportava che il delitto era procedibile a querela che non risultava validamente sporta, essendo la S. una mera dipendente del supermercato e comunque la stessa nel corso del suo esame aveva espresso la volontà di rimettere la querela.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Quanto al secondo motivo che attiene alla procedibilità del delitto, deve considerarsi che, in tema di furto, è configurabile l’aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando l’area in cui si trovano è recintata, nel caso in cui, per la particolare modalità di accesso, essa risulti priva di vigilanza continua (Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017 – dep. 2017, Scaturro, Rv. 27160201).
Correttamente, quindi, la Corte di appello ha affermato la sussistenza della contestata aggravante dopo avere osservato che il sistema di videosorveglianza non consentiva un controllo costante.
Tale ultima circostanza è stata negata dal ricorrente ma sul punto la censura, contrastante con la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, attiene al merito e non è consentita in questa sede.
3. E’ invece fondato il primo motivo di ricorso.
C.N. ha dedotto nel suo atto di appello che egli non era presente sull’area destinata al carico e scarico delle merci quando il fratello ha sottratto il transpallet e che pertanto egli non aveva in alcun modo contribuito a tale episodio di furto. Ne consegue che erroneamente la Corte di appello, affermando che gli atti di appello dei due imputati avevano identico contenuto, non si è pronunciata in ordine a detto motivo.
Il motivo, peraltro, ha un’indubbia rilevanza nel caso di specie, in quanto ai due imputati, come emerge chiaramente dallo stesso capo di imputazione ove si menziona l’art. 81 c.p., comma 2 e si afferma che si tratta di più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sono stati contestati due episodi di furto, uno avente ad oggetto le pedane e l’altro avente ad oggetto il transpallet.
Tale circostanza si evince anche dalla descrizione delle condotte criminose contenuta nella sentenza di primo grado. In essa si afferma che sono stati estrapolati due diversi filmati; in uno dei filmati si vede l’autovettura di C.N. arrivare nel piazzale del supermercato seguita dal motociclo Ape condotto da C.A. e mentre C.A. si ferma per prelevare le pedane, l’autovettura esce dal cancello destro e rientra dal cancello sinistro e poi carica le pedane ed esce dal cancello; in un altro filmato si vede C.A. che a bordo dell’Ape si posiziona sullo spazio precedentemente occupato dalle pedane già asportate; riappare l’autovettura di C.N. che si ferma vicino alla Ape condotta da C.A. e poi riparte verso il cancello ove si ferma per verificare se sopraggiungano altri veicoli e quindi si allontana mentre C.A. carica il transpallet sul suo veicolo.
Laddove si escludesse la partecipazione di C.N. al furto del transpallet e la sua partecipazione alla sola sottrazione delle pedane, assumerebbe rilevanza anche un eventuale consenso manifestato dagli addetti del supermercato alla asportazione delle pedane.
Con altro motivo di appello C.N., come da lui evidenziato in ricorso, aveva infatti dedotto che le pedane erano state asportate con il consenso degli addetti al supermercato.
Il motivo è stato rigettato dalla Corte di appello sul rilievo che in ogni caso l’autorizzazione alla asportazione del transpallet, dedotta da C.A. nel proprio atto di appello, non era stata dimostrata.
Tuttavia la mancata autorizzazione all’asportazione del macchinario non spiega effetti in relazione al diverso furto delle pedane.
Anche in relazione a detto motivo la Corte, ritenendo erroneamente che l’atto di appello di C.N. avesse contenuto identico a quello di C.A., non ha fornito risposta.
Un eventuale valido consenso alla asportazione delle pedane non consentirebbe di ritenere sussistente il loro furto.
4. La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il giorno 11 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il giorno 28 giugno 2019