Reato di furto quando vengono rubati al supermercato alimenti non per fame (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 3 aprile 2020, n. 11289).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. MAZZITELLI Caterina – Rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DERY VOLPATI GABRIEL MARCO nato a LA PAZ (BOLIVIA) il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Caterina MAZZITELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore di fiducia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 2/07/2018, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del 30/09/2016, pronunciata dal Tribunale della medesima città, con cui Dery Volpati Gabriel Marco – previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., ritenute equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale contestata – era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed C 80 di multa per il reato di tentato furto aggravato, contestato al prevenuto per aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di generi alimentari (per un valore complessivo di C 32,77), avendo asportato detti beni dai banchi di vendita dell’esercizio commerciale Coop. Liguria Centro Acquisti “A Negro”, e avendoli successivamente occultati sotto la giacca, senza tuttavia riuscire nel proprio intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto i seguenti motivi.

2.1 Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità. Il ricorrente aveva sostenuto di aver tentato il furto per fame, ma la Corte territoriale, nell’escludere l’esimente, ritenendo il valore della merce (pari ad euro 32,77) “non rilevante ma considerevole”, sarebbe incorsa in un ragionamento illogico e privo di ulteriori spiegazioni.

2.2 Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., escluso dalla Corte territoriale in considerazione dell’abitualità della condotta del prevenuto. Sarebbe invero illogico ritenere ostative all’applicazione della particolare tenuità del fatto le due precedenti condanne per furto, posto che, senza alcuna ulteriore valutazione circa le modalità, i motivi e i tempi dei fatti, non sarebbe possibile affermare, solo sulla base di queste, l’abitualità del comportamento.

2.3 Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 59 legge n. 689/1981.

Infatti, la Corte di Appello avrebbe negato al ricorrente la sostituzione della pena detentiva breve di cui all’art. 53 della predetta legge per il solo fatto di avere il prevenuto commesso il reato dopo una precedente condanna a pena condizionalmente sospesa; detta ultima circostanza non rientrerebbe tra i casi di esclusione dell’istituto in parola, e mancherebbe dunque qualsiasi motivazione in ordine al giudizio prognostico circa l’adempimento delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e va dunque dichiarato inammissibile.

1. Per quanto attiene al primo motivo, si osserva che nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha rimarcato l’assenza di prova circa la finalità legata alla commissione del reato, ossia quella di sopperire a gravi ed urgenti esigenze alimentari. In tale contesto va inteso il riferimento, in motivazione, al valore “non rilevante ma considerevole” delle merci sottratte: invero, pur trattandosi di una cifra modesta (€ 32,77), la causa di giustificazione dello stato di necessità deve essere ricollegabile ad un bisogno impellente, e dunque a una sottrazione minimale, esigua, destinata ad una immediata soddisfazione dell’esigenza alimentare. Il motivo è quindi manifestamente infondato.

2. Altrettanto deve affermarsi in relazione al secondo motivo di ricorso, relativo al diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131- bis cod. pen.

Vero è che la Corte di Appello ha motivato sul punto adducendo a causa ostativa l’abitualità del comportamento e desumendo quest’ultima dall’esistenza di due precedenti condanne del ricorrente per furto, ma è altrettanto vero che una motivazione di tale guisa non può essere considerata illogica, poiché simile ragionamento appare perfettamente compatibile con le norme di legge e costituisce esercizio di una valutazione discrezionale rimessa al Giudice di merito.

3. Anche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Considerata la dedizione del prevenuto ai reati di furto, si deve ritenere che sia esente da censure la motivazione, resa dalla Corte territoriale, sul rigetto della richiesta di sostituzione della pena: invero, è proprio sull’esistenza delle precedenti condanne e sulla non occasionalità della condotta che la Corte di Appello di Genova opera una prognosi negativa circa il futuro comportamento dell’imputato.

4. Sulla base delle considerazioni esposte, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con contestuale condanna del Dery Volpati al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che si reputa equo determinare in C 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di C 3.000,00.

Così deciso il 23/09/2019.

Si dà atto che il presente provvedimento viene sottoscritto dal solo Presidente a norma dell’art. 546, comma 2, cod. proc. pen., per impedimento del Consigliere estensore.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.