REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia – Presidente
Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Rel. Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO Alessio nato a SIRACUSA il 16/07/1970;
avverso l’ordinanza del 03/09/2019 del Giudice di Sorveglianza di CUNEO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Raffaello MAGI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Domenico SECCO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Cuneo per la decisione sulla richiesta di permesso premio avanzata da Attanasio Alessio
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo, con provvedimento emesso in data 3 settembre 2019 ha dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di permesso premio proposta in data 3 maggio 2019 da Attanasio Alessio.
In motivazione si evidenzia che il 9 agosto del 2019 è intervenuto il trasferimento di Attanasio Alessio presso la Casa di Reclusione di Parma e che appare opportuno che la domanda venga valutata dal Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – Attanasio Alessio, deducendo violazione di legge.
Si evidenzia che al momento di presentazione della domanda Attanasio Alessio era ristretto presso la Casa di Reclusione di Cuneo e tale condizione di fatto radica la competenza a provvedere.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La decisione impugnata – direttamente ricorribile in quanto assimilabile ad una declaratoria di inammissibilità – non compie esatta ricognizione delle disposizioni di legge e degli arresti di questa Corte di legittimità in tema dì competenza.
Va ricordato che il trasferimento del soggetto recluso, se è, come nel caso di specie, posteriore alla domanda introduttiva, non determina variazione della regola attributiva della competenza, così come più volte affermato da questa Corte di legittimità.
Il criterio, secondo cui la competenza territoriale della magistratura di sorveglianza si determina in base all’istituto di prevenzione o di pena in cui l’interessato si trova all’atto della richiesta (o della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento), non implica un atto di assegnazione formale del detenuto a una determinata struttura, ma è oggettivo, e si riferisce a qualsiasi situazione di permanenza, apprezzabile in termini di non assoluta provvisorietà, del detenuto in una certa sede.
Sono di conseguenza inidonee a determinare la competenza soltanto le soste inconsistenti sotto il profilo temporale, determinate da transito o appoggio temporaneo, prive di quel minimo di stabilità che consenta agli organi competenti un rapporto con il detenuto idoneo all’impostazione dell’esame della sua personalità, prodromico alla fase trattamentale (tra le molte, Sez. I n. 10441 del 4.3.2010, rv 246511).
4. Va pertanto annullato il provvedimento impugnato con rinvio per la decisione sull’istanza al Magistrato di Sorveglianza di Cuneo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per la decisione sull’istanza al Magistrato di Sorveglianza dì Cuneo.
Così deciso il 19 maggio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020.
Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Raffaello Magi, è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.m. 8 marzo 2020.