REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CERVADORO Mirella – Presidente –
Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere –
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere –
Dott. FERRANTI Donatella – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIALLO ABDUL nato il 09/01/1985;
avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DONATELLA FERRANTI.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Diallo Abdul ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli in funzione monocratica, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato in 12.06.2019, in riferimento al reato di tentato furto di raccordi e componenti metalliche di proprietà della società Trenitalia, commesso in Napoli il 11.06.2019, ha rideterminato la pena ad anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 134,00 di multa.
2. L’esponente deduce:
2.1. violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione delle condizioni di vita che lo hanno indotto alla condotta delittuosa.
3. Sussistono i presupposti per dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Va ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1,n.944 del 23.10.2019 rv 278170-01).
Il ricorso, infatti, ha ad oggetto la richiamata sentenza, che è stata pronunciata dalla Corte territoriale, a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., stante l’espressa e rituale rinuncia della difesa al motivo di doglianza riguardante l’applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
Le parti hanno concordato una diversa e più mite rideterminazione della pena proporzionata al fatto per cui è giudizio.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30.07.2020.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020.