Il ricorrente acquista una KAWASAKI e, considerata l’età, ne chiede il depotenziamento. Dopo un mese, la moto ha un’avaria determinando l’impatto contro il muro (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 1° giugno 2021, n. 15230).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 3583-2020 proposto da:

(OMISSIS) CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

KAWASAKI MOTORS (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE (OMISSIS) (OMISSIS), 122, presso lo studio dell’avvocato PIROLA (OMISSIS) (OMISSIS) & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati TONTO (OMISSIS), GABRIELE (OMISSIS);

– resistente –

contro

(OMISSIS) BENITO, (OMISSIS) RACING DI (OMISSIS) LUCA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 1808/2018 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 10/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE, che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.

Rilevato che:

con atto di citazione del 19 luglio 2018, Ciro (OMISSIS) deduceva, davanti al Tribunale di Fermo, di avere acquistato, nel mese di giugno 2008, dal rivenditore (OMISSIS) Racing il motociclo Kawasaki ZR 750 L e che a causa dell’età dell’acquirente la moto era stata depotenziata, su autorizzazione della casa costruttrice Kawasaki (OMISSIS) (OMISSIS), e a ciò aveva provveduto la società (OMISSIS) Benito & C.

Lamentava che, dopo un mese dall’acquisto, mentre l’attore percorreva il centro urbano di Porto San Giorgio il veicolo aveva avuto una avaria, non rispondendo al comando del conducente, restando accelerato e così determinando l’impatto dello stesso contro un muro, con danni alla persona e al mezzo.

Il sinistro si sarebbe verificato per una avaria meccanica connessa al depotenziamento del mezzo.

Sulla base di tali elementi e dopo avere richiesto, con ricorso ai sensi dell’articolo 696 c.p.c. del 10 agosto 2012, l’accertamento delle cause dell’incidente, Ciro (OMISSIS) richiedeva al Tribunale il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali rappresentati dal danno biologico, dal danno patrimoniale relativo alle spese mediche affrontate e dal danno emergente concernente le spese legali per l’attività stragiudiziale;

si costituiva in giudizio la Kawasaki (OMISSIS) (OMISSIS) che chiedeva, tra l’altro, la sospensione del giudizio sensi dell’articolo 295 c.p.c. sino all’esito del procedimento promosso dallo stesso Ciro (OMISSIS), in ordine alla responsabilità per i danni materiali derivanti dal sinistro e pendente in cassazione.

Si costituivano il rivenditore (OMISSIS) Racing e la società che aveva eseguito il depotenziamento, (OMISSIS) Benito & C;

il Tribunale, sciogliendo la riserva, rilevata la pendenza del ricorso per cassazione relativo al procedimento che si era concluso con la sentenza del Tribunale di Fermo, ritenendo pregiudiziale la decisione su tale ricorso, rispetto al giudizio pendente, adottava il provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 295 c.p.c.;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Ciro (OMISSIS), affidandosi un motivo.

Si costituisce con memoria difensiva Kawasaki (OMISSIS) (OMISSIS), filiale italiana, e deposita memoria.

Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità del ricorso.

Considerato che:

con il ricorso si deduce l’errata applicazione dell’articolo 295 c.p.c. applicabile solo nel caso di accertamento che rappresenti il necessario antecedente logico giuridico rispetto all’oggetto del giudizio in esame.

Al contrario, nel caso di specie, la sospensione sarebbe stata adottata per ragioni di opportunità;

rileva questa Corte che, nel caso di specie, il giudice, a scioglimento della riserva assunta, rilevata la pendenza del ricorso per cassazione relativo al procedimento che si era concluso con sentenza del Tribunale di Fermo del 2018, ritenendo pregiudiziale e dirimente rispetto alla causa in corso la decisione relativa al ricorso per cassazione, sospendeva il giudizio ai sensi dell’articolo 295 c.p.c;

il Tribunale erroneamente richiama i presupposti dell’articolo 295 c.p.c. ai fini della sospensione, mentre il riferimento corretto avrebbe dovuto riguardare il secondo comma dell’articolo 337 c.p.c. che recita “quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata”;

in questi termini va correttamente qualificato il ricorso nella parte in cui censura il profilo di pregiudizialità di una controversia rispetto all’altra, dovendo i rilievi riferirsi all’articolo 337 c.p.c;

sotto tale profilo va ricordato che il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., richiede un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; conseguentemente, la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici;

il provvedimento in oggetto è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. Sez. 6 – 3, n. 14146 del 08/07/2020);

alla luce di tali considerazioni il ricorso deve trovare accoglimento.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che in applicazione di tale principio deve essere disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice che abbia disposto la sospensione del procedimento limitandosi ad evidenziare il rapporto di pregiudizialità con un procedimento pendente davanti ad altro organo giurisdizionale (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14738 del 29/05/2019: si trattava -in quella decisione- di un procedimento pendente davanti al Consiglio di Stato, ed il giudice di merito aveva omesso di spiegare perché la sentenza del T.A.R., che lo aveva annullato, fosse inidonea a spiegare effetti di autorità nel giudizio davanti a sé); nel caso di specie difetta del tutto la motivazione che, pertanto, non è conforme al diritto vivente espresso da questa Corte in ordine ai presupposti legittimanti della sospensione facoltativa di cui all’art. 337 c. 2 c.p.c., applicabile in parte qua.

Il giudice di merito, infatti, ha erroneamente fatto riferimento presupposti dell’articolo 295 c.p.c. e, comunque, non ha espresso alcuna congrua argomentazione sulle ragioni per le quali non ha inteso riconoscere l’autorità della sentenza già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici;

a prescindere da ciò va ricordato che, quando -come nel caso in esame- tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2 (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13823 del 07/07/2016, Rv. 640357 – 01);

sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Fermo del 10 dicembre 2019 va cassata con conseguente prosecuzione del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio.

Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, in data 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1° giugno 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.