Termine per il pagamento della provvisionale apposta come condizione per la sospensione condizionale (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 8 giugno 2021, n. 22425).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Rel. Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) VLADIMIR nato a (OMISSIS) il 08/01/19xx;

nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso il decreto del 20/11/2019 del GIP TRIBUNALE di TORINO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele BIANCHI;

lette le conclusioni del PG, Dott.ssa Elisabetta CENNICOLA, che ha chiesto l’annullamento, con rinvio, del decreto impugnato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto depositato in data 20.11.2019 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a (OMISSIS) Vladimir con sentenza pronunciata in data 11.10.2017 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, e divenuta irrevocabile in data 14.1.2018.

Il provvedimento ha osservato che il beneficio era stato condizionato al pagamento della provvisionale, ma per tale adempimento non era stato stabilito alcun termine.

Di conseguenza, si doveva ritenere operante, anche per la condizione apposta al beneficio, il termine quinquennale di cui all’art. 163 cod. pen., non ancora decorso.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, chiedendo l’annullamento del decreto impugnato.

Viene denunciata la violazione dell’art. 165 cod. pen., norma intrepretata dalla giurisprudenza nel senso che, nel caso di omessa indicazione di un termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, essa doveva essere corrisposta al passaggio in giudicato della condanna, e, in mancanza di tempestivo adempimento, doveva essere revocato il beneficio sottoposto a condizione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, del decreto impugnato.

Viene posta la questione della individuazione, da parte del giudice dell’esecuzione, del termine – qualora non sia stato stabilito dalla sentenza di condanna – entro il quale il condannato deve adempiere alla prestazione cui il giudice, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., ha condizionato l’operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il decreto impugnato ha ritenuto che, in assenza di statuizione del giudice della cognizione, il contenuto decisorio della sentenza dovesse essere integrato, in relazione all’imposizione di obblighi ai sensi dell’art. 165 cod. pen., con l’applicazione del termine, quinquennale o biennale a seconda che la condanna riguardi delitto o contravvenzione, previsto dall’art. 163 cod. pen., il cui decorso, senza la commissione di nuovi reati, è condizione per conseguire l’effetto estintivo del reato, ai sensi dell’art. 167 cod. pen.

La decisione ha condiviso orientamento espresso anche in diverse pronunce di questa Corte (Sez. 2, 13/03/1991, Sperone, Rv. 188600; Sez. 3, 05/07/2001, Saglimbeni, Rv. 220197; Sez. 1, 07/10/2004, Raffo, Rv. 229939; Sez. 1, 19/06/2013, Damiano, Rv. 256765) secondo le quali “In caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal comma primo dell’art. 163 cod. pen. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto)”.

Nella giurisprudenza, peraltro, si sono affermati anche diversi orientamenti, nel senso, da una parte, della necessità dell’intervento del giudice dell’esecuzione, ad integrazione del contenuto decisorio della sentenza, con la fissazione del termine (Sez. 6, 22.10,1988, Tornatore, Rv. 180015), ovvero, dall’altra, della operatività, in caso di omessa fissazione da parte del giudice, della data di irrevocabilità della sentenza come termine di adempimento della prestazione oggetto della clausola (Sez. 6, 14/05/1996, Dal Cason, Rv. 205562).

Il Collegio condivide quest’ultimo orientamento, espresso dalla giurisprudenza più recente, cui dunque si fa richiamo (Sez. 1, 23.1.2019, Leonetti; Sez. 1, 14.2.2019, Ninou; Sez. 1, 18/04/2019, Pucci, Rv. 277458; Sez. 1, 16/01/2020, Cirota, Rv. 278693; Sez. 1, 28/01/2020, Incalcaterra, Rv. 278075).

Si è evidenziata, da una parte, la diversa ratio del termine di cui all’art.163 cod. pen. e, dall’altra, la previsione legale di specifici termini di adempimento degli obblighi rientranti nella previsione di cui all’art. 165 cod. pen.

Con particolare riferimento all’obbligazione pecuniaria, l’art. 1183 cod. civ. stabilisce che “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente”, salvi i casi in cui “in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine”, che “in mancanza di accordo delle parti è stabilito dal giudice”.

La condanna al pagamento di provvisionale fa sorgere un’obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile dal suo creditore, se non è stato apposto uno specifico termine di adempimento.

Ne consegue, quindi, che l’omessa indicazione da parte del giudice della cognizione di un termine per l’adempimento dell’obbligo, di corrispondere una somma di denaro, determina l’operatività del disposto di cui all’art. 1183 cod. civ., che prevede l’immediata esigibilità della prestazione.

E’ stato quindi affermato il principio di diritto, cui si intende dare continuità, secondo il quale: “Qualora II giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di pagamento della provvisionale assegnata in favore della parte civile – cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena -, esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza”.

5. Va dunque pronunciato annullamento del decreto impugnato con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per nuovo giudizio, nel quale dovrà essere data applicazione al principio di diritto supra esposto.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria l’8 giugno 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.