Differenza tra Bancarotta fraudolenta documentale e Bancarotta fraudolenta patrimoniale (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 9 giugno 2021, n. 22793).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ANIELLO nato a (OMISSIS) il 03/05/19xx;

avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) Aniello, con il ministero del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 7 novembre 2019, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia dell’11 febbraio 2017, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, applicategli in relazione alla condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore unico della ‘(OMISSIS) Srl.’, dichiarata fallita il 20 settembre 2012, per avere sottratto parte della contabilità societaria, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, avendo consegnato alla curatela fallimentare soltanto il registro dei beni ammortizzabili, le dichiarazioni dei redditi 2006, 2007 e 2010, nonché la lista controllo movimenti IVA 2005/2006, e per avere distratto risorse aziendali costituite da un’autovettura, strumentistica di cantiere e apparati informatici da ufficio.

2. Il ricorso per cassazione consta di due motivi, qui enunciati nei limiti stabiliti per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Si assume, al riguardo, che a dispetto della descrizione del fatto contenuta nella contestazione (capo 1), chiaramente riferita alla prima ipotesi delineata dalla norma di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, L.F., punita a titolo di dolo specifico, la Corte di appello aveva confermato l’errore in cui era incorso il Tribunale, qualificando il fatto medesimo alla stregua della fattispecie criminosa delineata nella seconda parte della norma evocata, punita solo a titolo di dolo generico.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Si censura la sentenza impugnata, rilevandosi come nessun vulnus, neppure potenziale, sarebbe stato arrecato alle ragioni dei creditori, atteso il valore pressoché nullo, siccome accertato in dibattimento, dei beni, in tesi distratti, tale rilievo riverberandosi anche in punto di prova dell’elemento soggettivo del reato.

3. Ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor Vincenzo Senatore, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 17 aprile 2021, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

1. Coglie nel segno il primo motivo.

Rilevato che la condotta contestata all’imputato e ritenuta dai giudici di merito è stata quella di avere «sottratto parte della contabilità», avendo «omesso la tenuta dei libri contabili» (pag. 4 sentenza impugnata) – posto che il Curatore fallimentare aveva deposto in giudizio ricordando che non era venuto: «in possesso di alcun elemento contabile per svolgere indagini sui motivi del dissesto» (ibidem) -, deve riconoscersi come integrata la fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2), prima ipotesi, L.F..

La assolutamente maggioritaria giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, espressa affermando che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la fisica sottrazione delle scritture contabili dell’impresa fallita alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce, in seno all’art. 216, comma 1, n. 2), L.F., una fattispecie autonoma, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904).

Ne viene che ha errato la Corte censurata, laddove, a fronte di una contestazione sostanziale di omessa tenuta (di parte) della contabilità, ne ha motivato la sussistenza attraverso una “fusione” con l’ipotesi di tenuta delle scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento d’affari della fallita, trasformando il relativo impedimento in evento della condotta di fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi della Curatela e sostituendo il dolo generico, sufficiente ad integrare la seconda, a quello specifico necessario per integrazione della prima.

La sentenza, per le ragioni esposte ed in riferimento al punto riguardante la prova dell’elemento soggettivo corrispondente all’ipotesi di reato individuata, di cui al capo 1) della rubrica, deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame condotto al lume del principio di diritto enunciato.

2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.

La relativa censura è priva di qualsivoglia confronto critico, risultando in tale guisa aspecifica (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), con la ratio sottesa alla statuizione di conferma della condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

A fronte delle precise affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo le quali le giustificazioni, addotte dal ricorrente in ordine alla destinazione impressa ai beni oggetto di distrazione, si sarebbero risolte in «mere asserzioni indimostrate», posto che nessuna documentazione era stata offerta a riprova dell’avvenuta rottamazione dell’autovettura Opel e del valore pressoché nullo dei beni strumentali non rinvenuti in sede di inventario fallimentare – lo stesso non potendosi dire tale sulla base di una stima fondata su comuni nozioni ovvero sulla dimostrata loro non commerciabilità, perché, posti in vendita, nessun acquirente si era fatto avanti -, i rilievi articolati in ricorso si dilungano in astratti richiami delle massime di orientamento in materia, senza alcuna effettiva utilità, atteso il non raggiunto obiettivo di dimostrare, preliminarmente, la mancanza di valore dei beni pur distolti dalla garanzia dei creditori.

3. La sentenza, per le ragioni esposte, limitatamente alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto contestato al capo 1), deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame sul punto, condotto al lume del principio di diritto enunciato.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto contestato al capo 1), con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso il 20/05/2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.