REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano – Rel. Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere –
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) Raffaele, nato a (OMISSIS) l’11/7/19xx;
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 10/4/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Dott. Stefano Mogini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore Avvocato Marialuisa (OMISSIS), che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) Raffaele ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Trani il 3/11/2017, che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 336, 420 e 340 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, a lui contestati per avere presso il nosocomio di Corato, in stato di ubriachezza, pretendendo di essere ricoverato, danneggiato arredi vari e apparecchiature informatiche, minacciando e aggredendo addetti al pronto soccorso, incaricati di pubblico servizio, sferrando un calcio all’infermiere (OMISSIS) Luigi causandogli lesione personale con prognosi di giorni sette; il tutto interrompendo un pubblico servizio e danneggiando le apparecchiature di pubblica utilità.
2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’art. 27 Cost. e 42 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico dei reati contestati, accertato unicamente sulla base della mera condotta, allorché invece le patologie dalle quali è affetto il ricorrente (depressione e stato di ansia), avrebbero dovuto necessariamente condurre ad opposto giudizio.
2.2. Violazione degli artt. 133, 81, 69 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, al riconoscimento della recidiva contestata e al mancato bilanciamento con le concesse attenuanti generiche.
3. Il ricorso è stato trattato in udienza camerale senza discussione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
5. La difesa ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, poiché aspecifico, manifestamente infondato e meramente reiterativo di analoghe doglianze di merito già compiutamente affrontate dalla sentenza impugnata.
1.1. La Corte territoriale ha, in particolare, giustificato in modo puntuale, congruo e immune da vizi logici la ritenuta sussistenza del dolo, allorché ha rilevato che le condotte violente volontariamente poste in essere dall’imputato in danno dell’infermiere (OMISSIS) e degli arredi e delle dotazioni cliniche dell’ospedale di Corato erano finalizzate ad imporre ai medici del pronto soccorso il suo ricovero, a prescindere da esigenze sanitarie che lo richiedessero, e nella piena consapevolezza che i calci inferti alla vittima e il trambusto causato dal suo complessivo agire avrebbero provocato lesioni personali all’infermiere, danneggiato i beni della struttura ospedaliera e provocato l’interruzione dell’attività sanitaria.
Sotto altro, autonomo, profilo, il motivo di ricorso in esame si rivela aspecifico, poiché lo stato patologico del ricorrente è stato rappresentato senza il necessario, specifico riferimento ai pertinenti atti del processo.
1.2. La sentenza impugnata evidenzia specifica e adeguata giustificazione anche in ordine al trattamento sanzionatorio, là dove richiama la gravità e pervicacia delle condotte, la personalità dell’imputato e la recidiva contestata e ritenuta in primo grado, posto anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo appunto ritenersi quella in esame (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
2. All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/05/2021.
Depositata in Cancelleria il 5 agosto 2021.