Impugnazioni: la Suprema Corte sulla rimessione della causa al primo giudice (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 12 agosto 2021, n. 22800).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30357-2019 proposto da:

(OMISSIS) SRL, GRUPPO (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, COMPAGNIA PARTECIPAZIONE FINANZIARIE SAS DI (OMISSIS) (OMISSIS) & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAOVUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati PIERGIOVANNI (OMISSIS), LUCA (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1562/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, Gruppo (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l. e Compagnia Partecipazione Finanziarie S.a.s. di (OMISSIS) (OMISSIS) & C. ricorrono per due mezzi, nei confronti del Fallimento Immobiliare (OMISSIS) S.r.l., contro la sentenza del 25 giugno 2019 con cui la Corte d’appello di Firenze ha respinto il loro appello avverso ordinanza del locale Tribunale dichiarativa dell’estinzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotta dalle società odierne ricorrenti, in conseguenza del decorso del termine perentorio di sei mesi di cui all’articolo 289 c.p.c. per la richiesta di integrazione di una precedente ordinanza, che, dichiarando provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, aveva omesso di fissare l’udienza per la prosecuzione del giudizio.

2. — Non spiega difese il fallimento intimato.

CONSIDERATO CHE

3. — Il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 308 e 354 c.p.c. nonché degli articoli 50 ter e 645 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che, versandosi al di fuori dell’ipotesi di rimessione al primo giudice, l’appello fosse inammissibile per avere le società appellanti dedotto la mera nullità processuale dell’ordinanza dichiarativa dell’estinzione, senza svolgere motivi di merito.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare su un motivo di appello.

RITENUTO CHE

4. — Il ricorso è manifestamente fondato.

I due motivi possono essere simultaneamente esaminati.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che: «Secondo il disposto dell’art. 334 c.p.c., comma 2, il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’art. 308 c.p.c..

Quest’ultima norma prevede al comma 2 che il collegio, in sede di reclamo proposto ai sensi dell’art. 178 c.p.c., avverso l’ordinanza d’estinzione assunta dal giudice istruttore, provvede con sentenza se rei ne il reclamo e con ordinanza non impugnabile se l’accoglie.

Dal testo dell’art. 178, comma 2, … si desume che è soggetta a reclamo l’ordinaria del giudice istruttore purché non operi come giudice monocratico.

In quest’ultimo caso, il provvedimento definisce il giudizio e siccome determina la chiusura de/processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, art. 279 cod. proc. civ., comma 2, n. 2), ha natura di sentenza„ quale che sia la forma adottata.

Secondo esegesi che si condivide e s’intende ora ribadire (cfr. Cass.nn. 2151/1992, 15253/2005, 14592/2007, 18242/2008,), esclusa l’esperibilità del reclamo ai sensi dell’art. 308 c.p.c., la parte che si ritiene pregiudicata da detto ultimo provvedimento può impugnarlo con gli ordinari mezzi d’impugnazione (Cass. 27 giugno 2007 n. 14392, 17 maggio 2007 n. 11434, 18 gennaio 2003 n. 930; 28 aprile 2004 n. 8092), e, nell’alveo di tale procedimento, è ammessa a formulare l’istanza di remissione al primo giudice.

L’ipotesi rientra, infatti, nell’assetto normativo risultante dal combinato disposto delle disposizioni richiamate, in quanto il provvedimento dichiarativo dell’estinzione, non reclamabile sol perché emesso da giudice monocratico, rientra comunque nell’archetipo tratteggiato dall’art. 308 c.p.c..

Diversamente accade nel caso, qual è quello di specie, in cui la decisione sia stata assunta dal tribunale in composizione monocratica ma dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 189 c.p.c..

La sentenza che -, pronunciando l’estinzione definisce il giudizio chiude quella fase processuale ai sensi dell’art. 307 c.p.c., e; quindi non è omologabile al provvedimento adottato nel caso contemplato dall’art. 308 c.p.c., in cui il tribunale, in composizione unica, prende atto della causa d’estinzione e pronuncia relativa ordinanza (v. Cass. n. 1434/ 2008,fr.c Cass. n. 4470/1995). Non può perciò mutuarne la disciplina né in via estensiva né in via analogica.

Il disposto dell’art. 354 c.p.c., elenca tassativamente i casi di rimessione al precedente grado di giudizio, che rappresentano numerus clausus, ed è dunque norma di stretta interpretazione» (Cass. 11 novembre 2010, n. 22917).

Nel caso in esame:

-) si versava in materia estranea alla disciplina dettata dall’articolo 50 bis c.p.c., di guisa che trovava applicazione l’articolo 50 ter dello stesso codice, secondo cui, fuori dei casi previsti da detta norma, il Tribunale giudica in composizione monocratica, esclusa pertanto la praticabilità della strada del reclamo;

-) il giudice monocratico ha dichiarato l’estinzione con ordinanza senza la preventiva precisazione delle conclusioni e senza che la causa fosse stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’articolo 189 c.p.c.;

-) si versava dunque in evidente ipotesi di applicazione dell’articolo 354, secondo comma, c.p.c.;

-) non occorreva dunque che le appellanti formulassero dinanzi al giudice d’appello motivi di merito, non spettando alla Corte d’appello di pronunciare su di essi;

-) ha quindi errato la Corte d’appello a dichiarare inammissibile l’impugnazione per mancata deduzione dei motivi di merito.

Viceversa, la Corte d’appello avrebbe dovuto vagliare se l’estinzione dichiarata dal Tribunale avesse avuto o meno luogo, in dipendenza delle censure spiegate dalle appellanti, provvedendo conseguentemente sul motivo di appello, richiamato qui nel secondo motivo, in forza del quale, comunicata in data 11 novembre 2017 l’ordinanza che aveva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, il termine di cui all’articolo 289 non era ancora decorso alla data del 5 aprile 2018, in cui era stata resa l’ordinanza di estinzione.

5. — La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 12 agosto 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.