Boss ai domiciliari: il corteo in Ferrari lungo le strade del paese gli costa il ritorno in carcere (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 16 dicembre 2021, n. 46074).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente –

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere –

Dott. RECCHIONE Sandra – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) PASQUALE nato a NAPOLI il 07/01/19xx;

avverso l’ordinanza del 27/07/2021 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa SANDRA RECCHIONE;

sentite le conclusioni del PG, Dott.ssa VALENTINA MANUALI che concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

L’avvocato (OMISSIS) VINCENZO in difesa di: (OMISSIS) PASQUALE, dopo dibattimento, chiede l’accoglimento del ricorso.

L’avvocato (OMISSIS) DARIO in difesa di: (OMISSIS) PASQUALE, dopo dibattimento, chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli confermava l’aggravamento imposto ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen della misura cautelare degli arresti domiciliari, imposta al (OMISSIS) per il reato di estorsione aggravata dall’art 7 D.I. n. 152 del 1991.

L’aggravamento era stato disposto in ragione del fatto che il ricorrente, dopo avere partecipato, previa autorizzazione, alla cerimonia religiosa per la comunione del figlio, terminata alle ore 11.00 del 6 giugno 2021, faceva un giro per Arzano, durato un’ora, a bordo di una vettura “Ferrari”, seguito da un corteo di altri veicoli di grossa cilindrata, e rientrava in casa solo alle ore 12.00.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che il ricorrente si era recato in caserma per comunicare il rientro alle ore 12.00, laddove la cerimonia era terminata solo alle 11 e 19; lo stesso non avrebbe violato alcuna prescrizione in quanto nel provvedimento autorizzativo non era stato imposto un itinerario prestabilito per il rientro, sicché mancherebbe l’identificazione della prescrizione violata; si deduceva inoltre che le precedenti violazioni richiamate dal Tribunale erano risalenti a circa un anno prima ed erano state seguite da un comportamento ineccepibile; inoltre non sarebbe stato indicata l’esigenza cautelare in ipotesi aggravata in seguito alla ritenuta violazione;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: la motivazione sarebbe carente in ordine alla valutazione delle entità della violazione, elemento decisivo per apprezzare la necessità dell’aggravamento e la sua ragionevolezza in ragione della risalenza della condotta illecita, della lunghezza del presofferto e della dichiarazione di non pericolosità effettuata dal Giudice della prevenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. In via preliminare si ribadisce che in tema di aggravamento delle misure cautelari per la violazione alle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036 – 01; Conf. Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994, Rv. 201400).

Il collegio rileva, in via sistematica, che vi sono dei casi in cui la violazione dello statuto degli arresti domiciliari si traduce in una vera e propria “evasione”, riconoscibile quando il ristretto si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall’autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (Sez. 6, Sentenza n. 35681 del 30/05/2019 Di Martino Rv. 276694 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 21975 del 12/05/2006, Sculli, Rv. 234510).

Si tratta di violazioni che vengono trattate ai sensi dell’art. 276 comma 1 ter cod. proc. pen.; diversamente nei casi in cui l’allontanamento avviene nel rispetto dei limiti orari e per le finalità previste dal provvedimento giudiziale, ma vengano violate altre specifiche prescrizioni si versa in un caso riconducibile al primo comma dell’art. 276 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 42847 del 22/10/2009, Palma, Rv. 244990; Sez. 1, Sentenza n. 46093 del 07/10/2014, Calculli, Rv. 261365.).

Quando non si versa in una ipotesi di violazione strutturale del regime degli arresti domiciliari – ovvero ad una trasgressione riconducibile a quelle previste dall’art. 276 comma 1 ter cod. proc. pen. – il giudice della cautela dispone di un ampio potere di valutazione in ordine alla verifica della sua gravità e della concreta idoneità a rivelare la sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le esigenze cautelari’, che in ipotesi possono anche risultare “inalterate” (Sez. 6 – , Sentenza n. 58435 del 04/12/2018 D’ Albenzio Rv. 275040 – 01).

In sintesi: il giudice della cautela chiamato a pronunciarsi ai sensi dell’art. 276 comma 1 cod. proc. pen. in ordine alla richiesta di aggravamento degli arresti domiciliari correlata alla rilevazione di una violazione “non strutturale” della misura gode di un ampio potere discrezionale nella valutazione (a) della concreta idoneità delle misure disponibili a contrastare le esigenze cautelari, rilevate che possono anche rimanere inalterate, (b) dell’eventuale aggravamento del pericolo cautelare segnalato dalla condotta trasgressiva.

Tale potere discrezionale patisce una significativa contrazione nel caso in cui sia violato il divieto di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, ovvero in un caso di violazione “strutturale” dello statuto degli arresti domiciliari: in questo caso l’aggravamento ai sensi dell’art. 276 comma 1 ter cod. proc. pen. è doveroso, salvo che si versi in un caso di violazione di lieve entità.

1.2. Nel caso in esame il (OMISSIS) era stato autorizzato “solo” a partecipare alla cerimonia religiosa per la comunione del figlio: l’autorizzazione al rito religioso implicava il raggiungimento del luogo la partecipazione al rito ed il ritorno immediato nella sede degli arresti.

Il giro “in corteo” per Arzano evidentemente non era autorizzato e rappresentava una violazione delle autorizzazioni imposte, non riconducibile all’allontanamento arbitrario dal luogo degli arresti previsto dall’art. 276 comma 1 ter cod. proc. pen.

Tale violazione veniva tuttavia ritenuta grave, ed idonea a giustificare l’aggravamento della misura, in quanto espressiva di un concreto aggravamento delle esigenze cautelari; il giro effettuato dal ricorrente in corteo per Arzano veniva considerata come una azione appariscente tesa, se non a riaffermare il suo potere mafioso, quanto meno a palesare la sua presenza sul territorio con atteggiamento di sfida nei confronti delle forze dell’ordine (pag. 2 dell’ordinanza impugnata).

Si tratta di una motivazione logica, coerente con le emergenze procedimentali e con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione in materia che, si ripete, legittimano l’esercizio di un ampio potere discrezionale in ordine alla valutazione della necessità di aggravare la misura in caso di violazioni non strutturali dello statuto degli arresti domiciliari: la stessa si sottrae ad ogni censura in questa sede.

2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter, disp. att. Cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il giorno 16 dicembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.