Aggredisce la moglie e dopo la porta in vacanza in America. La responsabilità della successiva rottura del matrimonio non può essere addebitata al marito per l’episodio della pregressa violenza.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 maggio 2016, n. 11142)

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2212/2009, ha dichiarato la separazione dei coniugi G.G. e M.Z. e successivamente, con sentenza n. 108/2012, ha accolto la richiesta di addebito della separazione a Maurizio Z., ha disposto l’affidamento ai Servizi sociali della figlia minore F., fissandone la residenza presso la madre, ha assegnato alla G. la casa familiare e ha posto a carico dello Z. un contributo per il mantenimento dei tre figli, pari a 3.000 euro al mese e un assegno di mantenimento in favore della G. di 7.000 euro con decorrenza dalla domanda, prevedendo che fossero a carico di M.Z. la spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate dei figli. Ha condannato lo Z. al rimborso delle spese legali e di CTU.

2. Ha proposto appello M.Z. chiedendo una pronuncia di addebito della separazione alla moglie, la rideterminazione del contributo per il mantenimento dei figli nella misura di 2.000 euro mensili e dell’assegno per il mantenimento della moglie in misura non superiore a 4.000 euro mensili, ha chiesto che le spese straordinarie dei figli fossero poste a carico dei due G.ri in misura del 50% per ciascuno e che le spese di lite di entrambi i gradi e quelle della CTU fossero poste a carico della moglie o compensate.

3. Si è costituita la G. resistendo alle domande della controparte.

4. La Corte d’Appello di Bologna , con sentenza n. 222/2013, ha parzialmente accolto l’appello, revocando la pronuncia di addebito a carico di M.Z. e confermando nel resto la sentenza di primo grado. Ha posto a carico dello Z. un terzo delle spese dei due gradi di giudizio compensando la quota residua.

5. La Corte di appello ha ritenuto non dimostrate le condizioni per l’addebito della separazione al marito rilevando la prova solo di un episodio di violenza ai danni della G. e la mancata prova del nesso causale fra il comportamento ascritto allo Z. e la rottura del rapporto coniugale in quanto al predetto episodio era succeduta la prosecuzione del matrimonio in un clima di ritrovata armonia fra i coniugi.

Quanto alla spese straordinarie la Corte di appello ha ritenuto che il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell’art. 148 c.c. perché non aveva tenuto conto, nel porle totalmente a carico dello Z., della capacità economica, sia pure inferiore, della G. e tale da giustificare una attribuzione delle spese straordinarie nella misura del 70% e non della totalità a carico del marito.

Peraltro a tale affermazione non è corrisposta una conseguente statuizione nel dispositivo di rigetto della domanda di addebito della separazione e di conferma nel resto della sentenza impugnata.

6. Ricorre per cassazione G.G. deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c. in relazione al mancato accoglimento della sua domanda di addebito.

7. M.Z. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale deducendo la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156, comma 2, e 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

8. Le parti hanno depositato memorie difensive.

Ritenuto che

9. Con l’unico motivo di ricorso G.G. contesta la decisione presa dalla Corte di appello sulla richiesta di addebito.

Secondo la ricorrente la Corte di appello bolognese non ha tenuto conto delle numerose testimonianze e perizie espletate sulle parti che attestano una violenza morale persistente in danno della G. e dei figli ed è pervenuta così a disattendere l’evidente nesso fra la rottura matrimoniale e le condotte antigiuridiche poste in essere dallo Z..

10. Il ricorso principale è inammissibile.

Esso nonostante la deduzione di violazione di legge della rubrica consiste nella contestazione della valutazione operata dalla Corte di appello dei materiale probatorio e specificamente delle prove testimoniali.

Tuttavia la ricorrente non fa alcun riferimento specifico alle testimonianze e alle altre prova raccolte nel giudizio di merito né riporta il testo delle deposizioni che ritiene non adeguatamente valutate, ai fini di una corretta applicazione degli articoli 143 e 151 c.c., rendendo così il ricorso privo di autosufficienza. Inoltre, sebbene debba ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona (Caso. civ. sezione I n. 817 del 14 gennaio 2011) deve rilevarsi che nel caso in esame la Corte di appello ha escluso la rilevanza di tale episodio rilevando che successivamente ad esso “la comunione spirituale e materiale rimase.

Ne fanno fede: – in primo luogo il tempo trascorso, – il viaggio a Miami (Natale anno 2004) che portò, tra l’altro, all’acquisto di un immobile in quella zona, con intestazione paritaria; la testimonianza Carmina, diretta, quanto alla manifestazione della volontà di Z. di non consentire la separazione, pur dopo l’episodio delle Maldive, in quanto ancora innamorato della moglie e indiretta, perché riferitagli dallo stesso Z., a proposito della manifestazione da parte di G. di essere anch’essa innamorata; – la testimonianza G. Ilaria, secondo la quale, nonostante tutto, la sorella era innamorata persa del marito e non aveva occhi che per lui.

Né contraddice l’esposto ragionamento il fatto che sia stata la moglie a prendere l’iniziativa di manifestare l’intenzione di volersi separare poiché ciò è avvenuto molto tempo dopo, precisamente a anno 2006 inoltrato, e non ne sono seguite iniziative concrete tanto che fu invece Z. a prendere l’iniziativa di abbandonare l’abitazione coniugale”.

La ricorrente non ha contestato tale ragione del decidere che è stata risolutiva nel determinare la Corte distrettuale al rigetto della domanda di addebito e si è limitata ad affermare che appare lampante che la rottura matrimoniale dipenda esclusivamente dalle condotte antigiuridiche poste in essere dallo Z..

11. Con il ricorso incidentale M.Z. fa rilevare la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 comma 2 c.p.c.$ perché, relativamente al carico delle spese straordinarie, il dispositivo della sentenza contrasta apertamente con quanto stabilito in motivazione.

12. Il motivo è fondato risultando evidente l’omessa traduzione nel dispositivo della valutazione compiuta sul punto dalla Corte di appello nella sua motivazione senza che sia possibile una ulteriore valutazione di merito relativa alla congruità della misura di partecipazione dei coniugi alle spese straordinarie dei figli.

13. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso principale e accolto l’incidentale con conseguente cassazione e decisione nel merito che renda coerente la motivazione della Corte di appello al dispositivo.

14. Le decisioni sulle spese dei giudici del merito devono essere confermate mentre le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della G..

P.Q.M.

a. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale.

b. Accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui, relativamente alla misura delle spese straordinarie a favore dei figli, “conferma nel resto” la decisione appellata e, decidendo nel merito, pone a carico di M.Z. dette spese nella misura del 70%, con decorrenza della deliberazione dalla presente sentenza.

c. Conferma le statuizioni sulle spese dei giudizi di merito.

d. Spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, liquidate in 3.200 euro di cui 200, per spese, oltre agli accessori di legge.