Art. 367 c.p.: simulazione di reato (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 11 maggio 2020, n. 14405).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente –

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Riccardo – Rel. Consigliere –

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 16/04/2019 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Antonietta Picardi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avvocato Benenati Claudio, difensore di (OMISSIS) (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in data 23/01/2017 dal Tribunale della stessa città, con cui è stata dichiarata l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ex art. 464-septies cod. proc. pen per il reato di cui all’art. 367 cod. pen.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, (OMISSIS) (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo per violazione di legge, carenza di motivazione e travisamento della prova rispetto agli atti specificamente indicati ed allegati al ricorso.

Si sostiene, in particolare, che la Corte di appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 464 -quater, comma 1, cod. proc. pen., avendo valorizzato in modo errato il contenuto della querela che è stata posta a base dell’imputazione per simulazione di reato, senza considerare che l’unico soggetto legittimato a sporgere querela era il padre dell’imputato, quale unico soggetto danneggiato dalla truffa oggetto della simulazione, con la conseguente palese ed evidente insussistenza del reato, che doveva essere rilevata dal giudice ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen.

Il ricorrente ha prodotto copia dell’atto di querela e della quietanza di assicurazione nonché delle dichiarazioni asseritamente falsificate rilasciate dagli agenti di assicurazione che riscontrerebbero la circostanza che il contraente della falsa polizza era il padre, nonché che sempre il padre dell’imputato risultava essere il soggetto sottoscrittore della falsa quietanza di pagamento.

3. In definitiva, secondo l’assunto del ricorrente, la querela per il simulato reato di truffa doveva essere ritenuta inidonea a dare seguito ad un procedimento penale perché sporta da soggetto non legittimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In tema di simulazione di reato, perchè sussista l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 367 cod pen non è necessario che un procedimento penale sia stato realmente iniziato, ma e sufficiente che sia posto in essere il pericolo di sviamento delle indagini con conseguente turbamento del normale funzionamento dell’attività giudiziaria.

La circostanza che il padre risultasse il sottoscrittore apparente della polizza e della quietanza di pagamento non è stata ritenuta correttamente dalla Corte di appello condizione sufficiente per ravvisare l’evidenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., poiché lo stesso imputato aveva dichiarato sia di essere il proprietario dell’autovettura e sia di essersi occupato di pagare i premi nel periodo antecedente alla formalizzazione del passaggio di proprietà, e tali indicazioni giustificavano lo svolgimento di indagini anche al fine di identificare gli autori non solo della truffa ma anche della falsa polizza assicurativa.

Deve, inoltre, rilevarsi come la querela per la falsa truffa imponeva lo svolgimento di indagini necessarie anche alla verifica del falso in scrittura privata relativo alla falsa polizza che all’epoca in cui è stata presentata la denuncia (2013) non era ancora stato depenalizzato, con il conseguente concreto pericolo di sviamento delle indagini per effetto della simulazione di reato.

Quindi, a prescindere dal difetto di legittimazione a sporgere querela rispetto al simulato reato di truffa, la querela sporta dall’imputato ha comportato comunque degli accertamenti investigativi necessari all’identificazione tanto dei responsabili della falsa polizza, quanto per l’individuazione degli autori della truffa simulata.

2.1. Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta all’accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all’art. 367 cod. pen., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (Sez. 6, 10/04/2014, Rv. 260455).

Non essendo stata addotta l’inverosimiglianza del contenuto della querela, la doverosità degli atti di indagine per l’individuazione dei responsabili della denunciata truffa, per la veste di proprietario dell’autovettura e quindi di soggetto ugualmente danneggiato dal fermo del veicolo conseguente all’accertata falsità della polizza, rende evidente la non pertinenza al caso in esame dell’orientamento di legittimità, invocato dal ricorrente, secondo cui non è configurabile il delitto di simulazione di reato quando la perseguibilità d’ufficio del reato oggetto della denuncia simulata sia stata esclusa e la querela non sia stata presentata (Sez. 6, 21/01/2009, Rv. 243126).

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il giorno 11 maggio 2020.

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Massime relative all’art. 367 Codice penale

Cass. pen. n. 40021/2016

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 40021 del 26 settembre 2016)

 

Cass. pen. n. 16277/2015

La falsa denuncia che integra l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 367 cod. pen. può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, anche in assenza di una iniziativa spontanea del denunciante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva condannato l’imputato per aver falsamente dichiarato alla P.G., che lo escuteva nel corso di un’indagine già avviata, di aver smarrito una carta “post-pay”, per la quale era stata presentata denuncia di smarrimento, così simulando tracce del reato di furto e di indebito utilizzo della carta).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16277 del 17 aprile 2015)

 

Cass. pen. n. 45067/2014

Il delitto di simulazione di reato può essere scriminato dalla ritrattazione solo se questa si verifica nel medesimo contesto (inteso in termini di continuità e di durata) della denuncia, in quanto solo la resipiscenza realizzata in un “continuum” rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell’azione ex art. 49 cod. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la rilevanza di una ritrattazione posta in essere oltre due ore dopo la denuncia di furto).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 45067 del 30 ottobre 2014)

 

Cass. pen. n. 19077/2011

La simulazione di reato ha natura di reato istantaneo e di pericolo, e si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare investigazioni e accertamento della polizia giudiziaria. (La Corte ha precisato che, nonostante tale natura giuridica, è configurabile il concorso nel reato del soggetto il quale rafforzi ed agevoli l’agente nel suo proposito criminoso, fornendo una conferma al falso narrato).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19077 del 16 maggio 2011)

 

Cass. pen. n. 4983/2010

Il delitto di simulazione di reato non è configurabile se la condotta non è idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale e, quindi, se il contenuto della denuncia appaia palesemente inverosimile ovvero la complessiva situazione di fatto consenta di escludere la necessità di svolgere delle indagini sul reato denunciato e suggerisca invece di avviarle proprio sulla falsità delle denuncia. (Fattispecie in cui un militare, dopo aver informato i Carabinieri di non aver più rinvenuto il tesserino di riconoscimento nel proprio armadietto, del quale escludeva l’effrazione, si presentava il giorno successivo alla medesima autorità per effettuare formale denuncia del furto dello stesso tesserino, affermando che quest’ultimo era stato sottratto, previa effrazione, dal suo armadietto).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4983 del 8 febbraio 2010)

 

Cass. pen. n. 13109/2009

Non è configurabile il delitto di simulazione di reato quando la perseguibilità d’ufficio del reato oggetto della denuncia simulata sia stata esclusa e la querela non sia stata presentata. (Fattispecie in cui è stato escluso il carattere di gravità delle minacce oggetto di denuncia).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13109 del 25 marzo 2009)

 

Cass. pen. n. 35808/2007

Non si ha simulazione di reato nella ipotesi in cui il fatto non venga alterato così da costituire un titolo di reato assolutamente diverso, a nulla valendo che l’entità di esso o altre modalità della sua verificazione siano state esposte in modo difforme, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 367 c.p., il raffronto tra il reato consumato e il reato denunciato non va condotto con esclusivo riguardo alla astratta qualificazione giuridica del fatto, ma deve coinvolgere anche quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione. (Nella specie la Corte non ha ritenuto costituire simulazione di reato il fatto che il denunciante non avesse rivelato di conoscere più in dettaglio le modalità del furto, anche con riferimento alla provenienza «etnica» del ladro).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35808 del 28 settembre 2007)

 

Cass. pen. n. 45291/2005

In tema di simulazione di reato (art. 367 c.p.), la denuncia all’Autorità nella quale si affermi falsamente un delitto mai avvenuto costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento; ne consegue che le affermazioni ivi contenute debbono essere valutate nel loro complesso e sono interamente utilizzabili ai fini della prova degli elementi costitutivi del delitto in questione; mentre del tutto inconferente, al riguardo, è il richiamo al disposto di cui all’art. 63 c.p.p. che sanziona con l’inutilizzabilità le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona indagata o imputata senza le garanzie previste dalla legge.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45291 del 14 dicembre 2005)

 

Cass. pen. n. 13971/2005

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 367 c.p. la condotta dell’agente deve essere idonea a determinare l’apertura di un procedimento penale. Ciò non si verifica quando la denuncia riguardi un reato commesso all’estero, per il quale difettino le necessarie condizioni di procedibilità.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13971 del 14 aprile 2005)

 

Cass. pen. n. 39241/2004

Il delitto di simulazione di reato è integrato, sul piano dell’elemento materiale, anche quando venga falsamente descritta la quantità e la qualità delle cose costituenti l’oggetto di un illecito effettivamente avvenuto. (Fattispecie nella quale l’agente, avendo subito il furto di un’automobile poi recuperata, aveva indicato nell’elenco dei pezzi sottratti anche componenti in realtà non asportate dalla vettura).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39241 del 7 ottobre 2004)

 

Cass. pen. n. 38814/2002

Il privato che presenti una falsa denuncia di smarrimento di un assegno firmato in bianco e negoziato a favore di una ben individuata persona non risponde del delitto di simulazione di reato, ma bensì del delitto di calunnia in danno del soggetto negoziatore del titolo di credito.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38814 del 19 novembre 2002)

 

Cass. pen. n. 5786/2000

Ai fini della configurabilità della simulazione di reato, di cui all’art. 367 c.p., che, essendo un reato di pericolo, risulta integrato allorché la falsa denuncia di reato determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta al suo accertamento, non è necessario che l’autorità sia stata in concreto ingannata né che un procedimento penale sia stato realmente iniziato, bastando che si sia verificato un pericolo di sviamento delle indagini. Ne consegue che la sussistenza del reato può essere esclusa solo quando la non verosimiglianza del fatto denunciato appaia prima facie ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell’inizio di un procedimento penale.

In tema di simulazione di reato, ai fini della rilevanza della ritrattazione, occorre che questa avvenga continenter, e cioè subito dopo la falsa denuncia, dato che, se le indagini sono state già avviate, la resipiscenza del simulatore del reato interviene comunque tardivamente, in quanto il turbamento all’amministrazione della giustizia si è già realizzato. Tale comportamento può comunque integrare la circostanza attenuante del pentimento operoso di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, c.p., che può riguardare anche le conseguenze penalistiche del reato, nel senso che il comportamento dell’agente, successivamente al fatto, può incidere in senso attenuativo sulla gravità della lesione del bene giuridico considerato dalla norma, che può essere più o meno accentuata in relazione alla dimensione, anche temporale, dell’attività di indagine conseguente alla falsa denuncia.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5786 del 18 maggio 2000)

 

Cass. pen. n. 716/2000

In tema di simulazione di reato, la ritrattazione della falsa denuncia può escludere il delitto solo allorché con essa si impedisca il venire a esistenza dell’evento lesivo della condotta, che consiste nel pericolo dell’inizio di un procedimento penale. È necessario, inoltre, che tale ritrattazione sia piena, spontanea (cioé non indotta dalle contestazioni degli inquirenti) nonché immediata (vale a dire posta in essere prima dell’inizio delle indagini), ovvero, «a fortiori», contestuale alla denuncia simulatoria.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 716 del 19 gennaio 2000)

 

Cass. pen. n. 6156/1996

Deve ritenersi integrato il presupposto oggettivo del reato di simulazione di reato quando la differenza tra il reato denunciato e quello realmente avvenuto investe non un certo numero di cose indiscriminatamente considerate, bensì cose la cui singola identità assume un’entità e una funzione separatamente e significativamente rilevabile. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto configurabile la falsa denuncia di cui all’art. 367 c.p. con riguardo a fattispecie nella quale era stato denunciato il furto, oltre che della ruota di scorta, effettivamente rubata, anche della ruota anteriore destra, della batteria e del crik dell’autovettura).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6156 del 19 giugno 1996)

 

Cass. pen. n. 14411/1990

La simulazione di reato, di cui all’art. 367 c.p., è reato istantaneo che si perfeziona con la semplice denunzia idonea a provocare anche soltanto investigazioni e accertamenti da parte della P.G., onde la successiva ritrattazione non fa venir meno il reato. (Nella fattispecie la confessione-ritrattazione spontanea, fu effettuata nella stessa giornata dopo due interrogatori).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14411 del 2 novembre 1990)

 

Cass. pen. n. 7548/1990

Il reato di cui all’art. 367 c.p. è reato istantaneo e di pericolo e si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare investigazioni ed accertamenti della P.G.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7548 del 30 maggio 1990)

 

Cass. pen. n. 1909/1989

Il delitto di simulazione si consuma allorché sono iniziate le indagini a seguito della denuncia sporta. Ne consegue che la resipiscenza del denunciante può assurgere ad evento impeditivo del delitto quando sia piena, spontanea ed immediata e sia posta in essere prima che inizino le indagini dirette ad accertare il fatto nella sua materialità e a ricercare i suoi autori.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1909 del 9 febbraio 1989)

 

Cass. pen. n. 2273/1987

Colui, il quale denunzi di aver subito un furto, anziché una rapina, realmente effettuata in suo danno e attribuisca il fatto ad ignoti invece che alla persona da lui ben conosciuta, venendo in tal modo ad alterare il reato non solo nella sua struttura obiettiva ma anche per quanto riguarda il soggetto attivo, in modo da rendere concreto il pericolo di deviazione nelle indagini dirette all’individuazione dell’effettivo responsabile, commette il delitto di simulazione di reato.

È configurabile il delitto di simulazione non soltanto allorché venga denunciato come avvenuto un reato assolutamente inesistente, ma anche quando si denunzi un fatto diverso, nei suoi elementi essenziali, da quello effettivamente verificatosi, poiché anche in quest’ultima ipotesi si realizza quel pericolo di gravi deviazioni nelle indagini di polizia giudiziaria dirette alla scoperta del colpevole che l’art. 367 c.p. mira ad evitare.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2273 del 20 febbraio 1987)

 

Cass. pen. n. 12565/1985

Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, il raffronto fra realtà ed apparenza non va condotto con esclusivo riguardo all’astratta definizione giuridica del fatto denunziato, dovendosi, invece, valutare anche quelle alterazioni del vero che, senza immutare il titolo di reato, ne modifichino gli aspetti sostanziali, così da incidere sulla sua identificazione. In questa prospettiva si è da ritenere che la simulazione sussiste non solo quando la denunzia riguardi un fatto inesistente ovvero un reato diverso, per nomen juris, da quello consumato, ma anche nelle ipotesi in cui la divergenza fra il delitto commesso e quello denunziato incida, oltre un apparente diversità soltanto quantitativa, sull’aspetto qualitativo dell’oggetto materiale.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12565 del 30 dicembre 1985)

 

Cass. pen. n. 11134/1985

In tema di simulazione di reato, qualsiasi modifica delle circostanze di un fatto realmente avvenuto integra l’ipotesi criminosa, ove si voglia far apparire che il fatto inerente al reato presupposto sia diverso o più grave di quello reale.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11134 del 22 novembre 1985)

 

Cass. pen. n. 10056/1985

La ritrattazione della denuncia, non contestuale alla presentazione di quest’ultima, vale ad escludere la configurabilità del delitto di simulazione, purché sia posta in essere dal denunziante spontaneamente e prima che siano state iniziate le indagini rivolte all’accertamento del reato denunciato e alla scoperta dei responsabili. (Fattispecie in tema di denuncia di furto, ad opera di ignoti, di beni in parte diversi da quelli realmente rubati, e parzialmente ritrattata circa un’ora dopo la presentazione della denuncia medesima davanti alla stessa autorità).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10056 del 29 ottobre 1985)

 

Cass. pen. n. 9056/1985

È configurabile la simulazione di reato, ai sensi dell’art. 367 c.p., in caso di denuncia di un furto il quale sia stato realmente consumato, ma in ordine a beni in tutto o in parte diversi, sotto il profilo qualitativo, dagli oggetti di cui è stata denunciata la sottrazione. (Nella fattispecie è stato ritenuto sussistente il reato in un caso in cui l’imputato aveva dichiarato ai carabinieri di aver subito il furto, oltre che della ruota di scorta della sua autovettura — realmente rubata — anche della batteria elettrica che non gli era stata invece sottratta).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9056 del 12 ottobre 1985)

 

Cass. pen. n. 8437/1985

Sussiste il delitto di simulazione, anche nell’ipotesi in cui si faccia apparire come consumato da ignoti un reato commesso dallo stesso autore della denuncia.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8437 del 2 ottobre 1985)

 

Cass. pen. n. 5364/1985

Ai fini della sussistenza del delitto di simulazione di reato, di cui all’art. 367 c.p., non si richiede che sia stato concretamente instaurato un procedimento penale, ovvero siano state iniziate indagini di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il reato denunziato e la scoperta del colpevole, essendo sufficiente che la condotta del soggetto attivo determini la sola probabilità di una lesione dell’interesse giuridico, tutelato dalla norma, al regolare funzionamento degli organi deputati all’accertamento ed alla repressione dei reati. Tuttavia, è necessario che la notitia criminis possegga la capacità propulsiva di provocare atti diretti all’accertamento del reato, sicché tale capacità deve ritenersi insussistente nel caso in cui il fatto denunziato appaia sin da principio inverosimile e, quindi, del tutto inidoneo a determinare la semplice possibilità dell’inizio del procedimento penale o delle indagini preliminari di polizia. In tal caso, infatti, si tratta non di simulazione, bensì di un’ipotesi di reato impossibile, ai sensi dell’art. 49 c.p. per l’inidoneità della condotta posta concretamente in essere.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5364 del 28 maggio 1985)

 

Cass. pen. n. 4652/1984

In tema di simulazione di reato la ritrattazione da parte del denunziante esclude la configurabilità dell’addebito nel solo caso in cui sia spontanea e contestuale alla presentazione della denunzia.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4652 del 18 maggio 1984)

 

Cass. pen. n. 2050/1984

Si ha reato strutturalmente diverso, come tale idoneo ad integrare il presupposto oggettivo del delitto di cui all’art. 367 c.p., quando la differenza fra il fatto denunciato e quello realmente avvenuto è solo apparentemente quantitativa, nel senso che investe non un certo numero di cose indiscriminatamente considerate, bensì cose la cui singola identità assume un’entità o una funzione separatamente e significativamente rilevabile. (Nella specie, un automobilista, avendo subito il furto dell’autoradio, non coperta da assicurazione, aveva falsamente denunciato la sottrazione di altri accessori dell’auto: ruota di scorta, sedili, ecc.).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2050 del 3 marzo 1984)

 

Cass. pen. n. 4081/1982

L’inverosimiglianza del fatto denunciato fa venir meno la sussistenza del delitto di simulazione di reato solo quando la denuncia appaia fin dal principio assolutamente inidonea a determinare la semplice possibilità dell’inizio di un procedimento penale.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4081 del 21 aprile 1982)

 

Cass. pen. n. 8264/1980

Il reato di cui all’art. 367 c.p. è reato istantaneo che si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare investigazioni e accertamenti della polizia giudiziaria, né l’omissione della firma del verbale di denuncia può avere alcuna influenza sulla commissione dello stesso una volta che la denuncia orale sia stata proposta. L’omissione della firma infatti — non accompagnata da una chiara ed esplicita dichiarazione di insussistenza del reato denunciato — non può aver valore di ritrattazione.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8264 del 1 luglio 1980)

 

Cass. pen. n. 4130/1975

Per la integrazione della fattispecie di simulazione di reato a mezzo denunzia non è necessario che questa rivesta tutti i requisiti formali previsti dalla legge, avendo ad essa il legislatore fatto riferimento per indicare qualunque informazione concernente fatti delittuosi, diretta all’autorità giudiziaria od altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4130 del 12 aprile 1975)