Aspirapolvere “Kirby” spacciato per presidio elettromedicale: non è frode in commercio (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 11 giugno 2021, n. 23101).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. ROSI Elisabetta – Rel. Consigliere –

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere –

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS) PIETRO nato a (OMISSIS) il 16/06/19xx;

(OMISSIS) ANTONINO nato a (OMISSIS) il 11/12/19xx;

(OMISSIS) SEBASTIANO nato a (OMISSIS) il 09/04/19xx;

(OMISSIS) LIDIA nata a (OMISSIS) il 10/09/19xx;

(OMISSIS) KATIA nata a (OMISSIS) il 11/07/19xx;

avverso la sentenza del 22/06/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa ELISABETTA ROSI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore Avv. Enrico (OMISSIS) del foro di Firenze per le parti civili Dolores (OMISSIS), Giuliana (OMISSIS), Ginola (OMISSIS), Livio (OMISSIS), Rosalia (OMISSIS), Silvana (OMISSIS), Loretta (OMISSIS), Lucia (OMISSIS), Aurora (OMISSIS) e Gabriella (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

udito il difensore Avv. Giacomo (OMISSIS) del foro di Firenze per gli imputati (OMISSIS) Pietro, (OMISSIS) Antonino e (OMISSIS) Sebastiano, che insiste per raccoglimento dei motivi del ricorso;

udito il difensore Avv. Stefano (OMISSIS) del foro di Prato per le imputate (OMISSIS) Lidia e (OMISSIS) Katia, che si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 22 giugno 2018, in riforma della sentenza emessa il 22 aprile 2013 dal Tribunale di Firenze, che, previa declaratoria di prescrizione per i delitti commessi in data anteriore al 6 luglio 2009, ha rideterminato la pena, giusto dispositivo, nei confronti di (OMISSIS) PIETRO, (OMISSIS) ANTONINO, (OMISSIS) SEBASTIANO, (OMISSIS) LIDIA e (OMISSIS) KATIA, per il delitto di cui agli artt. 110, 48, 515 cod. pen. perché (OMISSIS) Pietro quale socio della Ital(OMISSIS) srl , (OMISSIS) Antonino quale amministratore di fatto della Ital(OMISSIS) srl e titolare della impresa individuale “(OMISSIS) – Company di (OMISSIS) Cristian”, (OMISSIS) Sebastiano quale socio ed amministratore unico della Ital(OMISSIS) srl, (OMISSIS) Lidia e (OMISSIS) Katia, quali collaboratrici dei coimputati con compiti di formazione degli addetti alle vendite (la (OMISSIS)) e di gestione contabile (la (OMISSIS)), mediante annunci di offerta di lavoro per svariati profili professionali su riviste, formando detti agenti sulle modalità di vendita a domicilio dell’aspirapolvere “Kirby”, invogliandoli a vendere detto elettrodomestico con la prospettiva di lauti guadagni ed inquadramento in livelli superiore dell’organizzazione di vendita, convincendoli a proporre la vendita dell’elettrodomestico come prodotto avente le caratteristiche di presidio elettromedicale approvato dal Ministero della Sanità e con conseguente possibilità per l’acquirente di beneficiare delle relative detrazioni fiscali, in tal modo, avvalendosi di detto personale, vendevano per un prezzo oscillante tra i duemila ed i tremila ed ottocento euro ciascuno ingenti quantità, e comunque quantità non inferiori alle cinquecento unità per anno solare, dell’indicato elettrodomestico, non avente le qualità di apparecchio elettromedicale o presidio medico chirurgico dichiarate dagli addetti alle vendite, trattandosi di normale aspirapolvere; fatti commessi in Incisa Valdarno e Reggello negli anni dal 2006 al gennaio 2010.

2. Avverso tale sentenza, gli imputati (OMISSIS) Pietro e (OMISSIS) Antonino, hanno proposto ricorso per cassazione per il tramite del proprio avvocato di fiducia Avv. Stefano (OMISSIS), articolato nei seguenti motivi:

1) Manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 515 cod. pen e 27 Cost., nonché violazione di legge, in quanto la Corte ha risposto in maniera illogica al motivo di appello con cui si evidenziava il tempo trascorso tra l’acquisto e le querele, tutti di identico tenore, presentate dagli acquirenti, affermando che le persone erano state convinte che l’apparecchio avesse effetti di carattere terapeutico, tali da giustificare il prezzo elevato.

In verità il Kirby era presentato solo come un aspirapolvere particolarmente potente, in grado di assicurare una profonda pulizia che avrebbe tutelato chi soffriva di allergie, ma nessuno degli agenti aveva mai decantato caratteristiche terapeutiche, proprie degli apparecchi elettromedicali e dei presidi medico- chirurgici.

Tali metodologie di vendita erano consigliate negli incontri che la casa americana produttrice organizzava per la formazione degli agenti di vendita, ma del tutto illogicamente la Corte di appello ha ritenuto tale circostanza irrilevante.

I ricorrenti contestano anche l’inclusione tra i danneggiati della signora Piera (OMISSIS) che risulta avere acquistato il Kirby da un’altra ditta rivenditrice.

Sviluppano infine una dettagliata doglianza in ordine ai profili del dolo contrattuale che, nel caso, si sarebbe potuto ravvisare qualora si fosse analizzato l’eventuale superamento del “dolus bonus” nelle trattative, considerato pratica lecita;

2) Mancanza di motivazione e violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. relativamente alla violazione del principio del giudice precostituito per legge e in riferimento all’art. 20 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).

I fatti come ricostruiti sono da ricondurre, semmai, all’illecito amministrativo per pratica commerciale scorretta, come avvenuto in casi analoghi da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

3) Inosservanza della legge penale art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per mancata applicazione della disposizione di cui all’art. 131 bis cod. pen., espressamente chiesta nelle conclusioni orali, non potendo essere menzionata nell’atto di appello in quanto la norma fu introdotta in epoca successiva alla loro presentazione, in considerazione dell’esiguità del danno provocato alle singole persone offese;

4) Mancata motivazione in ordine all’entità della pena, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e comunque per la possibilità di applicare unicamente la pena pecuniaria;

5) Mancanza di motivazione circa l’estraneità ai fatti di (OMISSIS) Antonino, che si occupava della gestione di una ditta diversa da quella coinvolta nei fatti per cui è processo, come del resto attestato dalle dichiarazioni testimoniali indicate specificamente nel ricorso.

3. Avverso tale sentenza, anche l’imputato (OMISSIS) Sebastiano, ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore di fiducia avv. Giacomo (OMISSIS), affidato a cinque motivi, quattro dei quali di contenuto identico a quello descritto in riferimento ai ricorsi di (OMISSIS) Pietro e (OMISSIS) Antonino e quanto al quinto motivo di ricorso, deduce mancata motivazione circa l’estraneità o, comunque, il difetto di elemento soggettivo in capo all’imputato (OMISSIS), il quale si occupava della parte finanziaria ed amministrativa e nulla conosceva in relazione al settore commerciale, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali specificamente richiamate nel ricorso.

4. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso, per il tramite del loro difensore fiduciario Avv. Danilo (OMISSIS), le imputate (OMISSIS) Lidia e (OMISSIS) Katia, deducendo tre motivi di ricorso:

1) Mancanza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla violazione degli artt.192 cod. proc. pen. e 515 cod. pen., considerato che non c’è stata nessuna consegna di aliud pro alio, ma si è trattato di utilizzazione di tecniche persuasive di vendita c.d. dolus bonus, come del resto già riconosciuto nella sentenza di primo grado; del resto risulta evidente che nessun acquirente possa aver ritenuto di comprare anziché l’aspirapolvere potente che gli è stato mostrato in funzione su un tappeto, un apparecchio elettromedicale, che notoriamente si usa sul corpo umano da parte di un medico;

2) Mancanza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell’art.48 cod. pen., che è stata giudicata pertinente nel caso di specie ma in assenza di qualunque motivazione sul punto; peraltro i contraenti hanno presentato querela per truffa e quindi non è comprensibile come si possa ritenere sussistente l’ipotesi di frode in commercio;

3) Mancanza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell’art.110 cod. pen., quanto alla partecipazione delle imputate nel reato, atteso che la mera integrazione nella struttura aziendale non è sufficiente a far ritenere una loro condotta nella fattispecie ascritta, né appare sufficiente menzionare non meglio specificate “informazioni telefoniche” che sarebbero state fornite agli acquirenti, essendo evidente che la colpevolezza delle ricorrenti è stata presunta senza che risulti dimostrata alcuna effettiva rilevanza causale di tali condotte; le ricorrenti erano due segretarie subordinate, che svolgevano i loro compiti all’interno del loro ufficio, senza alcun ingerenza nelle trattative di vendita del prodotto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che questa Corte di legittimità ha stabilito la differenza tra la truffa contrattuale ed il reato di frode in commercio, precisando che la truffa si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa è stato determinante per la conclusione del contratto, mentre la frode in commercio si perfeziona sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici, qualora venga poi consegnata una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita (cfr. Sez. 3, n. 40271 del 16/07/2015, Manconi, Rv. 265163), o anche quando, pur essendoci identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita e tale divergenza qualitativa deve riguardare caratteristiche non essenziali del prodotto, relative alla sua utilizzabilità, al suo pregio qualitativo o al grado di conservazione (cfr. Sez. 3, n. 44274 del 15/11/2005, P.G. in proc. Borile, Rv. 233203), essendo il bene giuridico tutelato il leale esercizio dell’attività di commercio, per cui la condotta tipica consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto (in tal senso, Sez. 2, n. 48026 del 4/11/2014, P.C., Puccia, Rv. 261325).

2. Orbene, la sentenza impugnata non si è confrontata con le doglianze già proposte in appello quanto alla qualificazione giuridica del fatto, posto che tutti i ricorrenti hanno sostenuto che gli apparecchi aspirapolvere consegnati erano quelli mostrati nelle sedute dimostrative, la cui potenza era sottolineata per i migliori risultati di pulizia e quindi di salubrità dell’ambiente domestico, per cui non sussisterebbe nessuna frode nell’oggetto consegnato all’acquirente, che si identificava appunto in quello mostrato.

I giudici fiorentini si sono limitati ad osservare che non erano pertinenti le argomentazioni proposte dalle difese circa la mancata induzione in errore sulle qualità del prodotto, perché non era contestata la truffa, senza tenere conto delle linee tracciate dalla ricordata giurisprudenza di legittimità e senza fornire risposta agli specifici punti sollevati con gli atti di appello, tra i quali, la tardività delle querele presentate dagli acquirenti e le ipotizzate tecniche dì vendita ascrivibili al c.d. dolus bonus.

3. Risultano altresì fondate le doglianze proposte in ordine alla mancata motivazione circa il ruolo di ciascun imputato rispetto al reato contestato.

Non sono stati per nulla chiariti, né si evincono neppure dalla lettura della parte motiva della sentenza di primo grado, le specifiche condotte poste in essere da ciascun ricorrente, che non sono state delineate laddove si analizza la struttura della “Kirby Italia”, né successivamente, essendo la parte motiva del primo grado principalmente dedicata alla ricostruzione fattuale mediante il riassunto dei contenuti testimoniali degli acquirenti, senza che risulti spiegata la efficacia causale delle condotte riconducibili ai (OMISSIS), all'(OMISSIS) ed alle segretarie (OMISSIS) e (OMISSIS), rispetto sia alla conclusione della vendita, che alla consegna degli apparecchi di aspirapolvere di cui all’imputazione.

4. Le carenze motivazionali sulla sussistenza del reato contestato e sul contributo oggettivo e soggettivo ascrivibile a ciascuno dei ricorrenti – dovendosi conseguentemente ritenere assorbite le doglianze sulla pena comminata, avanzate dai soli (OMISSIS) Pietro, (OMISSIS) Antonino ed (OMISSIS) Sebastiano – imporrebbero una pronuncia di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, pronuncia che, in considerazione dello spirare dei termini di prescrizione del residuo segmento delle condotte del reato contestato, va stabilita, per quanto attiene agli effetti penali, nella declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, mentre per quanto attiene agli interessi civili, dei quali sono portatrici le parti civili costituite, l’annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, giudice al quale va altresì devoluto il regolamento delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata – limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo gradi di legittimità.

Così deciso il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria l’11 giugno 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.