Avuto l’autorizzazione dal PM per l’acquisizione della copia di registrazioni telefoniche, non ne seguiva più l’iter per tale rilascio (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 18 aprile 2018, n. 17424).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. MENICHETTI Car – Rel. Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 20/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di BARI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Menichetti Carla;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott.ssa Fodaroni Maria Giuseppina che conclude per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 20 novembre 2017, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza emessa in data 30 ottobre 2017 dal G.I.P. del Tribunale di Trani, di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli articoli 110 e 81 cpv. c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1, 1 bis e 4, con l’aggravante della recidiva reiterata specifica.

2. Ha proposto ricorso l’ (OMISSIS), tramite il difensore di fiducia, lamentando, con unico motivo, violazione di norme processuali e vizio motivazionale in relazione all’articolo 268 c.p.p..

Deduce che era stato autorizzato dal P.M. ad ottenere copia su supporto dvd delle conversazioni in ambientale relative alla sua posizione, specificamente indicate, ma che tale richiesta era rimasta inevasa perche’ recatosi il (OMISSIS) presso i Carabinieri di (OMISSIS) aveva appreso che supporti informatici con le registrazioni delle intercettazioni erano materialmente altrove, essendo state trasmesse alla Procura di Trani fin dal mese di febbraio.

Contrariamente a quanto ritenuto nella impugnata ordinanza, si era verificata una nullita’ per violazione del diritto di difesa, secondo quanto chiaramente statuito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 336/2008, e dalla Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n.20300 del 22 aprile 2010.

Di qui la richiesta di annullamento dell’impugnato provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non e’ fondato.

2. Prima di esaminare il caso di specie, giova ripercorrere i principi affermati da questa Corte Suprema sul tema che interessa.

Come e’ noto, la Corte Costituzionale, con sentenza in dell’8-10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.

Il diritto “costituzionalmente protetto della difesa…di conoscere le registrazioni poste a base del provvedimento eseguito”, con conseguente possibilita’ di ottenere copia della traccia fonica, si atteggia cosi’ a “diritto incondizionato”, il cui esercizio e’ preordinato “allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali”.

L’intervento della Corte Costituzionale, pur avendo riguardato solo l’articolo 268 c.p.p., in tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ha assunto decisiva rilevanza anche nell’assetto normativo dell’articolo 309 c.p.p., in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, in cui occorre valutare la sussistenza o meno dei presupposti geneticamente legittimanti la imposta misura cautelare.

Gli ulteriori aspetti dell’esercizio del diritto di accesso sono stati esaminati ed approfonditi della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20300 del 22/4/2010, in procedimento Lasala (richiamata sia dall’odierno ricorrente, sia nella impugnata ordinanza).

Hanno ribadito le Sezioni Unite – in linea con la pronuncia del giudice delle leggi che il diritto all’acquisizione della copia puo’ concernere unicamente le intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta di emissione del provvedimento cautelare e che tale diritto e’ esercitabile dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ma non necessariamente prima della richiesta di riesame, non essendo ravvisabile al riguardo alcun termine perentorio ai sensi dell’articolo 173 c.p.p..

Alla natura “incondizionata” del diritto del difensore di accedere alle registrazioni, tratteggiata dalla Consulta, corrisponde per il pubblico ministero, destinatario della richiesta, l’obbligo di assicurarlo per consentire in maniera efficace l’esperimento di tutti i rimedi previsti dal codice di rito.

Se questo e’ lo scopo, e’ evidente che, pur mancando l’indicazione espressa di un termine entro il quale il P.M. debba provvedere sulla richiesta di copia, essa debba essere rilasciata in termini ristretti, in tempo utile per consentirne la disamina in vista del riesame, cosi’ come e’ del pari necessario che anche la richiesta difensiva venga avanzata in tempo utile rispetto alle cadenze temporali indicate, per quanto nella specie rileva, dall’articolo 309 c.p.p., comma 9, anche in considerazione della complessita’ o meno delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del loro numero, della facilita’ o meno di essere estrapolate da un piu’ ampio materiale investigativo.

Ove il pubblico ministero non ottemperi tempestivamente alla richiesta di accesso alle registrazioni e di trasposizione su nastro magnetico delle conversazioni o comunicazioni captate – osservano ancora le Sezioni Unite – perche’ la circostanza possa rilevare nel procedimento incidentale de libertate, la parte ha l’onere di specifica allegazione e documentazione al riguardo, in quella sede.

Se tanto non venga specificamente dedotto, il difensore rinuncia del tutto alla possibilità di contestare la “presunzione di esistenza e di conformità” del contenuto del “brogliacci” a quello delle conversazioni o comunicazioni captate, il tribunale del riesame nessun accertamento e’ tenuto ad eseguire al riguardo, e il rilievo non puo’ essere formulato per la prima volta in sede di legittimità.

3. Le Sezioni semplici di questa Corte, uniformandosi a tali due importanti arresti giurisprudenziali, hanno quindi affermato, in singoli casi, una serie di principi cui occorre tenere conto nella risoluzione della questione a giudizio.

E precisamente i seguenti.

La richiesta del difensore volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, deve essere tempestivamente proposta in relazione alla udienza del tribunale del riesame ed alle cadenze temporali indicate dall’articolo 309 c.p.p., comma 9, tenuto conto del grado di complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per la verifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari e quelli risultanti dall’ascolto diretto, nonché del momento di deposito della richiesta di riesame (Sez. 6, n. 32571 del 24/6/2010, Rv. 248548).

Tale richiesta di accesso puo’ essere presentata anche prima della proposizione del riesame, essendo funzionale allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali (Sez. 1, n. 20547 del 17/1/2011, Rv. 250223).

Costituisce poi onere della difesa specificare al P.M. che l’istanza di accesso alle registrazioni di conversazioni telefoniche intercettate e’ finalizzata alla presentazione della richiesta di riesame, essendo tale precisazione necessaria per consentire al pubblico ministero il tempestivo adempimento dell’obbligo di rilascio delle copie delle conversazioni utilizzate per l’adozione dell’ordinanza cautelare (Sez. 4, n. 29645 del 20/4/2016, Rv. 267749; Sez. 4, n. 24866 del 28/5/2015, Rv. 263729).

Non grava invece sul P.M. alcun obbligo di comunicazione al difensore dell’indagato del provvedimento con cui ha deciso sull’istanza di accesso alla registrazione delle intercettazioni telefoniche utilizzate per l’adozione di una misura cautelare, essendo onere dello stesso difensore informarsi dell’eventuale accoglimento ovvero del rigetto della suddetta istanza o anche solo della sua mancata considerazione, ma sta al difensore l’onere di dimostrare di essersi attivato per prendere cognizione della sorte dell’istanza formulata (Sez. 6, n. 29848 del 24/4/2012, Rv. 253252; Sez. 6, n. 38673 del 7/10/2011, Rv. 250848).

Ne deriva che costituisce causa di nullita’ dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare il rifiuto o l’ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire l’accesso alla registrazione delle conversazioni telefoniche o ambientali o anche di riprese audiovisive utilizzate ai fini dell’applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell’interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente e diligentemente per la richiesta e l’esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilita’ di completare la propria attivita’, il rinvio dell’udienza di riesame ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 9 bis (Sez. 2, n. 54721 del 1/12/2016, Rv. 268916).

4. Il Tribunale del Riesame di Bari, nella ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi.

In primo luogo ha esposto analiticamente i vari momenti dell’iter seguito dal difensore dell’ (OMISSIS), che possono essere brevemente cosi’ riassunti, alla luce degli atti a disposizioni di questo Collegio, esaminabili perche’ relativi alla violazione di un diritto di difesa asseritamente conseguito ad una nullita’ di ordine processuale: il giorno 8 novembre 2017 il difensore depositava richiesta di accesso, senza specificare che era volta alla presentazione di un’istanza di riesame, istanza depositata il successivo 9 novembre; gli atti pervenivano al Tribunale il 10 novembre, giorno di inizio di decorrenza del termine di dieci giorni per provvedere, ex articolo 309 c.p.p., comma 9; il P.M. in data 11 novembre autorizzava il rilascio di copie a cura della P.G. operante; il 15 novembre la difesa depositava presso la Procura della Repubblica di Trani una nota di sollecito, anche in questo caso senza specificare che la richiesta di accesso era preordinata alla discussione che si sarebbe tenuta davanti al Tribunale del Riesame il giorno 16 e, la mattina stessa della udienza, mezz’ora prima dell’orario fissato, una seconda nota di sollecito; all’udienza del 16 novembre non veniva richiesto rinvio, nonostante vi fossero per il Tribunale ancora quattro giorni utili entro i quali adottare la decisione.

Ha quindi rilevato il Tribunale una serie di negligenze difensive, in particolare che nella richiesta di accesso non era specificata la finalita’ e che, di fronte ad una risposta tempestiva del P.M., il difensore non si era attivato presso i Carabinieri di (OMISSIS), lasciando inutilmente decorrere cinque giorni utili, e nessuna richiesta di rinvio aveva poi formulato dinanzi al Tribunale di Trani all’udienza del 16 novembre, nonostante il termine per la decisione scadesse il 20 novembre.

Anche la circostanza oggi dedotta dal ricorrente di una comunicazione telefonica, da parte dei Carabinieri di (OMISSIS), che informava il difensore aver ricevuto solo il giorno 15 novembre la delega per l’esecuzione della copia, oltre ad essere apodittica, a ragione non e’ stato considerata dal Tribunale, poiche’ spettava al difensore, nell’adempimento diligente del proprio mandato professionale, una volta presentata la richiesta di accesso, seguirne l’iter con la dovuta attenzione.

Nel ricorso in esame nulla si aggiunge rispetto a tale motivata risposta dei giudici di merito, e nulla si specifica in relazione alla non conformita’ delle registrazioni captate rispetto a quanto risulta dall’ordinanza applicativa della misura.

Le prospettate censure sono percio’ destituite di fondamento.

5. Per tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Segue la comunicazione ex articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.