Bluff a regola d’arte: niente responsabilità della banca per l’assegno pagato all’illegittimo prenditore (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 14 maggio 2021, n. 13148).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Giuseppe Umberto L. C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6243-2018 proposto da:

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. (OMISSIS) 145 presso lo studio dell’ avv.to PAOLO (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21439/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Aldo Angelo DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. UnipolSai ha convenuto avanti al giudice di pace di Roma la s.p.a. Poste Italiane, per chiedere l’accertamento della responsabilità di questa, quale banca negoziatrice, nell’attività di individuazione del soggetto destinatario della prestazione di cui al presentato assegno bancario non trasferibile, con condanna alla restituzione delle somme così versate a soggetto non legittimato e al risarcimento del danno in via ulteriore patito.

Con sentenza pubblicata nel gennaio 2015, il giudice ha respinto la domanda attorea.

2.- UnipolSai ha presentato appello avanti al Tribunale di Roma che lo ha respinto con sentenza depositata il 15 novembre 2017.

3.- Il Tribunale romano ha rilevato, prima di tutto, che la «banca trattaria, cui sia stato presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti ulteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente l’attività bancaria».

Sulla base di questa premessa, il giudice ha poi riscontrato che le «alterazioni rilevate sono state eseguite in maniera magistrale al punto che solo con le apparecchiature idonee è stato possibile evidenziarle».

E ha concluso che «a fronte di siffatte perspicue risultanze non può essere richiesto all’operatore postale (il quale ha identificato il prenditore del titolo a mezzo della carta di identità e del codice fiscale) di avere una preparazione eccedente quella del bonus argentarius».

4.- Avverso questo provvedimento ricorre per cassazione UnipolSai, svolgendo due motivi.

5.- Poste Italiane non si è costituita nel presente grado del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- Col primo motivo di ricorso, si assume la violazione della norma dell’art. 43 legge assegni, «laddove il Tribunale in appello ha ritenuto la banca esente da responsabilità, nonostante avesse pagato un assegno non trasferibile all’illegittimo prenditore».

Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 1176 comma 2 cod. civ. e dell’art. 1992 comma 2 cod. civ., nella parte in cui non è stata accertata la responsabilità dell’istituto negoziatore.

I due motivi sono suscettibili di un esame unitario, essendo stati svolti in termini sostanzialmente promiscui.

7.- Sostiene dunque la ricorrente che, «una volta provato che l’assegno emesso a favore di (OMISSIS) Valentina è stato invece pagato alla signora (OMISSIS) Sebastiana, sorge la responsabilità della banca girataria, per avere pagato l’assegno munito di intrasferibilità a terzi».

Con distinto rilievo, aggiunge poi che comunque il Tribunale ha errato perché si è limitato ad «affermare come non possa configurarsi alcuna colpa in merito al comportamento della banca, tenuto conto che i documenti riportavano il medesimo nominativo dell’intestatario del titolo»: in realtà, la norma dell’art. 43 legge assegni prevede una «responsabilità dell’istituto indipendente da colpa».

8.- I due motivi non possono essere accolti.

Secondo quanto accertato dalla sentenza di Cass., Sezioni Unite, 25 maggio 2018, n. 12477, «ai sensi dell’art. 43 comma 2 legge assegni, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nella identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di intrasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 comma 2 cod. civ.».

9.- Il ricorso va quindi respinto.

10.- Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione di Poste Italiane.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, addì 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.