Calciopoli, fischio finale della Cassazione: una preziosa bussola per operatori del settore e tifosi (Corte di Cassazione penale, sez. III, sentenza 09.09.2015, n. 36350).

La Cassazione, con la sentenza n. 36350 del 9 settembre 2015, ha definitivamente concluso la vicenda processuale che ha maggiormente infiammato gli animi dei tifosi di calcio nell’ultimo decennio, nota alle cronache con l’epiteto di “Calciopoli”, nell’ambito della quale si contestava ad alcuni dirigenti ed arbitri di voler alterare il Campionato di calcio di serie A attraverso intese volte a pilotare i sorteggi dei direttori di gara da assegnare alle varie partite.

La decisione in commento ha esaminato diversi profili di notevole interesse, ovvero la struttura del reato di frode sportiva, nonché le conseguenze patrimoniali per i soggetti lesi dal reato di frode sportiva.

Circa il reato di frode sportiva (art. 1 della L. 401 del 1989), la Cassazione oggi chiarisce che la fattispecie delittuosa in questione va ricondotta nel novero dei reati di pericolo astratto, a consumazione anticipata, a forma libera e caratterizzata dal dolo specifico.

Ne consegue che:

  • nel delitto di cui all’art. 1 della L. 401 del 1989 il pericolo di lesione del bene giuridico protetto – ovvero la lealtà e correttezza della attività sportiva – non deve essere accertato dal giudice caso per caso ma è implicito e presunto nella stessa condotta;
  • il delitto in questione si consuma nel momento in cui si realizza il compimento di atti che devono risultare idonei ad univocamente diretti all’alterazione della gara. E’ peraltro irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, l’effettiva alterazione del risultato della gara, perché si tratta di un evento estraneo alla fattispecie e non necessario all’integrazione della medesima;
  • trattandosi di reato a forma libera, non possono essere astrattamente predeterminati i limiti ed i requisiti della condotta tipica. Ciò vale, a maggior ragione, nell’ipotesi in cui la contestazione non si fondi su di una “corruzione sportiva”, tipizzata dalla prima parte della norma, ed equiparata dalla sentenza in commento al delitto di istigazione alla corruzione di cui all’art. 322 c.p.: dovrà essere perciò il giudice, volta per volta, a determinare se i comportamenti presi in considerazione possano costituire “atti fraudolenti” volti a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione agonistica;
  • la finalità del soggetto agente deve essere quella di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione,
  • l’autore del reato può essere “chiunque”, e dunque anche soggetti estranei all’ordinamento sportivo: diversamente legiferando, sottolineano i giudici di legittimità, si sarebbe corso il rischio di creare una “pericolosissima area di impunità”.

Conformemente ai principi di diritto sopraesposti, la Cassazione si è soffermata in particolar modo sul meccanismo della designazione degli arbitri – che i difensori dei ricorrenti sostenevano non costituire in sé prova dell’illecita combine, “rappresentando, al più, un segmento dell’azione sfornito della idoneità al perseguimento di uno scopo illecito (l’alterazione della gara) ed anzi, smentito dalla piena regolarità dell’operazione dei sorteggi (rientrante in una fase successiva alla formazione delle griglie) ed ancor più dalla condotta regolare dei singoli arbitri incaricati di dirigere le varie gare, comprovata dalla loro assoluzione per i delitti scopo” – chiarendo che “la formazione delle griglie (…) costituisce il punto di partenza dal quale trarre spunto per procedere ai sorteggi: ed anche ove questi non risultassero alterati (…) è innegabile che la formazione delle griglie risulta (…), quanto meno, funzionale ad agevolare la possibilità di nomina di un arbitro amico”.

Partendo da questo presupposto, continua il ragionamento della sentenza commentata, è compito del giudice di merito comprendere “se l’intesa che, al riguardo, venga a formarsi tra l’estraneo (ancorchè tesserato) e il soggetto legittimato alla formazione delle griglie arbitrali possa ritenersi fraudolenta, occorre verificare se essa si formi solo per un comune, condiviso e lecito obbiettivo di tutelare, per esempio, che una non adeguata ponderazione selettiva possa portare alla nomina di arbitri non all’altezza dei compiti; ovvero se si tratti di operazione volte a perseguire finalità opposte (stavolta illecite), nel qual caso la formazione delle griglie diventa un tassello di una più ampia condotta fraudolenta.”: nel caso in esame, concludono sul punto gli Ermellini, la sentenza emanata dalla Corte di Appello di Napoli è immune da censure avendo “ analizzato con particolare cura il fenomeno, traendo spunto da condotte concrete che hanno fornito una palese dimostrazione sia degli incontri tra soggetti di estrazione eterogenea (dirigenti della società e dirigenti arbitri arbitrali), sia soprattutto, delle finalità di tali incontri”.

Circa la tutela patrimoniale dei soggetti danneggiati dai reati di associazione per delinquere e frode sportiva, la Cassazione pone – saggiamente – dei punti fermi anche in relazione alle conseguenze civili verso le quali vanno incontro coloro che si rendono responsabili di alterazioni di competizioni sportive, censurando, su questo aspetto, la decisione della Corte di Appello di Napoli, in quanto “riduttiva nella analisi di un fenomeno di illiceità generale e diffusa che ovviamente ha generato, come conseguenza a cascata, danni di gravissima entità non solo all’immagine ma anche alle casse di quelle società costrette a retrocedere per un effetto indotto determinato dall’alterazione di numerose partite del campionato che hanno alla fine creato una classifica del tutto fittizia”.

I soggetti danneggiati non vanno identificati, di conseguenza, solamente negli enti istituzionali ma anche nelle società pregiudicate dai reati sportivi commessi in loro danno.

In tali casi, a seguito del giudicato penale, è la sede civile quella maggiormente indicata per determinare compiutamente l’ammontare e la natura dei danni. come correttamente ricorda dalla decisione in commento, che richiama un proprio consolidato orientamento, “ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera “declaratoria juris” da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione” (Cass. 9266/1994).

Ne deriva che il giudice penale, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno alla costituita parte civile, non deve necessariamente svolgere alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, potendo limitarsi all’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto illecito: il giudice civile, poi, svolgerà ogni approfondimento utile alla liquidazione ed entità del danno, ferma peraltro la possibilità di esclusione dell’esistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno.

In base a questi presupposti, appare allargarsi all’orizzonte una importante consapevolezza, da parte della giurisprudenza di legittimità, della necessità di colpire sotto il profilo patrimoniale coloro che si rendono responsabili di alterazioni di competizioni sportive, anche al fine di salvaguardare i diritti dei soggetti che subiscono rilevanti perdite in conseguenza delle condotte scorrette altrui.

Sentenza