Carabiniere chiamato in ufficio dove gli viene consegnata una busta chiusa contenente un rimprovero. Il militare la prende e la getta nel cestino. 3 giorni di consegna.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), sentenza 14.01.2016, n. 112)

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2015, proposto da:

Antonello Carnevale Gallucci, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Sangiorgi, con domicilio eletto presso Vittorio Russi, in Bari, corso V. Emanuele n. 60;

contro

Comando 11° Battaglione Carabinieri “Puglia” di Bari, Ministero della Difesa – Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Battaglione Carabinieri “Puglia” di Bari’, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale di Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;

per l’annullamento,

previa sospensiva,

– del provvedimento Prot. n. 418/3 del 21/9/2015, con cui il Comandante dell’11° Battaglione Carabinieri Puglia di Bari ha rigettato il ricorso gerarchico presentato, ai sensi degli artt. 1363, 1364 e 1366 del d.lgs. 15/3/2010, n. 66, dal ricorrente in data 26/6/2015;

– del provvedimento n. 136/5-2015 dell’1/6/2015 con cui il Comandante della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Battaglione Carabinieri Puglia di Bari, a conclusione del procedimento disciplinare di Corpo, avviato con avviso di avvio del procedimento n.136/3- 2015 del 31/3/2015, irrogava al Sig. Carnevale la sanzione di n. 3 giorni di consegna sulla scorta della seguente motivazione: “Carabiniere Scelto addetto alla Compagnia di Intervento Operativo, esortato a tenere un aspetto consono al proprio status con lettera consegnatagli in busta chiusa negli uffici della squadra comando da luogotenente addetto all’ufficio, dopo averne visionato il contenuto, la accartocciava unitamente alla busta gettandola nel cestino, esternando sorrisi ironici. Evento avvenuto alla presenza di un altro luogotenente comandante della squadra comando. Con tale comportamento, contravveniva ai doveri generali dei militari, nonché quelli attinenti al grado, alla dipendenza gerarchica, al senso di responsabilità e al contegno (Mancanza commessa in Bari il 24 marzo 2015 nel grado di Carabiniere Scelto)”;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso il citato provvedimento sanzionatorio n. 136/5-2015 del 1/6/2015 adottato dal Comandante della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Battaglione CarabinieriPuglia di Bari, nonché il rapporto disciplinare del 24/03/2015 a firma dei Luogotenenti C.C. S.P. Sebastiano Calò e Nicola Coletta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando 11° Battaglione Carabinieri “Puglia” di Bari e del Ministero della Difesa – Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Battaglione Carabinieri “Puglia” di Bari’;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori Luigi Sangiorgi e Giovanni Cassano;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Constatata la regolare costituzione del contraddittorio e il decorso di oltre venti giorni dall’ultima notifica del ricorso, il Collegio, all’udienza camerale del 14.1.2016, ha dato avviso alle parti della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata.

Non avendo le parti espresso riserva di ulteriori gravami la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.

Sono impugnati gli atti di un procedimento disciplinare culminato con l’irrogazione della sanzione della consegna per tre giorni, per avere il ricorrente tenuto un comportamento contrario ai doveri di servizio, e il rigetto opposto al ricorso gerarchico da questi presentato.

La motivazione del rigetto, censurata dal ricorrente come generica e apodittica perché si limiterebbe a richiamare norme e doveri dei militari, senza esaminare i motivi di ricorso, né indicare le ragioni per le quali sarebbero stati ritenuti non meritevoli di accoglimento, assolve invece appieno all’onere prescritto dall’art. 3 l. 41/1990, in quanto richiama per relationem i fatti concreti contestati al ricorrente, posti a fondamento della sanzione, e le disposizioni alle quali sono stati ricondotti come altrettante mancanze disciplinari.

Per lo stesso motivo non può dirsi omessa la valutazione dei motivi illustrati a sostegno del ricorso gerarchico perché essi riproducono sostanzialmente le giustificazioni addotte nel procedimento disciplinare puntualmente riscontrate dal responsabile del procedimento nel provvedimento sanzionatorio.

Venendo all’esame del provvedimento disciplinare occorre premettere, in linea di principio, che, come affermato dal ricorrente, le sanzioni disciplinari sono irrogate all’esito di scelte ampiamente discrezionali, censurabili solo se manifestamente illogiche, irragionevoli o fondate su presupposti di fatto inesistenti o non provati (Cons. Stato Sez. IV 27 gennaio 2014 n. 357; Cons. Stato Sez. IV 4 giugno 2010 n.5877).

Invece, il fatto materiale addebitato al ricorrente – l’aver questi accartocciato e cestinato la lettera e la busta a lui indirizzata alla presenza di altri militari – non è contestato, anzi è stato ammesso dall’incolpato anche in sede procedimentale.

Ne consegue che l’aver ritenuto un tale contegno contrario ai doveri del militare (punti d), e), f), g), h) del provvedimento disciplinare) appare certamente non irragionevole, né illogico, tenuto conto altresì che, più che le modalità del gesto (violenza, derisione), pur riferite concordemente da coloro che vi hanno assistito, è stato evidentemente perseguito, quale infrazione dei doveri propri del militare, il gesto materiale del ricorrente di volersi liberare sbrigativamente di una comunicazione formale proveniente dal superiore livello gerarchico, gettandola in un contenitore destinato ai rifiuti, come risulta chiaramente dal secondo alinea del punto e) del provvedimento disciplinare, ove si dà rilievo al fatto che il militare, pur potendo “disfarsi” altrimenti ed altrove della lettera, abbia deciso di farlo nel modo descritto davanti ad altri militari.

Non risulta pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel terzo motivo di ricorso, né travisamento dei fatti, né violazione delle disposizioni richiamate nel provvedimento sanzionatorio – che descrivono in generale comportamenti contrari ai doveri di servizio e condotte vincolanti – alle quali, con giudizio esente da vizi manifesti, la resistente ha ricondotto il fatto addebitato al ricorrente.

Neppure appare violato il principio di proporzionalità della consegna per tre giorni irrogata al ricorrente, che per quanto detto, in difetto di contrarie e specifiche allegazioni sulla tipologia e gradualità delle sanzioni disciplinari, deve presumersi adeguata alla mancanza disciplinare contestata.

Anzi, ai fini della determinazione edittale della sanzione il provvedimento gravato ha tenuto conto dello stato di servizio del ricorrente, apprezzandolo favorevolmente per il rendimento profuso, contrariamente a quanto sostenuto nel quarto motivo di ricorso.

Infondata è pure la tesi sostenuta nel secondo motivo di ricorso, secondo la quale il procedimento disciplinare sarebbe illegittimo perché, nell’immediatezza del fatto, i due militari superiori in grado del ricorrente, che vi avevano assistito, avrebbero omesso di far constatare la mancanza al trasgressore.

Il Collegio non ignora l’orientamento favorevole alla tesi del ricorrente accolto dal Consiglio di Stato con parere n. 973/2013, dal quale tuttavia dissente, non ravvisando alcun collegamento o nesso di presupposizione fra l’atto di constatazione e il procedimento disciplinare il quale si articola in cinque fasi, compiutamente descritte dall’art. 1398 d.lg. 66/2010, senza alcun riferimento all’obbligo di far constatare la mancanza al trasgressore.

La ratio della “constatazione” è, infatti, diversa da quella che presiede al perseguimento della stessa infrazione in sede disciplinare e tanto induce ad escludere che la mancanza della prima possa viziare, in via derivata, la sanzione disciplinare.

Infatti, il comportamento disciplinarmente rilevante del graduato, diversamente da quanto accade nei contesti lavorativi non organizzati gerarchicamente, reca agli interessi perseguiti dal Corpo di appartenenza non solo una lesione attuale, sicché eventuali mancanze vanno represse in sede disciplinare, ma lo espone altresì ad un pregiudizio potenziale derivante dallo spirito di emulazione, che l’esempio del superiore potrebbe suscitare nei sottoposti, che in via immediata la constatazione mira a prevenire.

Più specificamente, far constatare al militare che il comportamento tenuto è contrario ai sui doveri, non ha valenza di addebito, ma risponde all’esigenza, per fini di prevenzione generale, di evitare che questo sia reiterato o emulato da coloro per i quali il comportamento del superiore in grado costituisce, per espressa disposizione di legge (comma 3 dell’art. 713 d.lg. 66/2010) un esempio che agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione.

Ne consegue che l’aver omesso di far constatare la mancanza al ricorrente, essendo una circostanza del tutto neutra rispetto al suo diritto di conoscere i relativi addebiti dai quali potersi difendere, non ha alcuna rilevanza nel procedimento disciplinare.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Il diverso orientamento accolto dal Collegio, rispetto al precedente giurisprudenziale riferito in motivazione, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Desirèe Zonno, Presidente FF