Durante un controllo dei NAS, presso un Night Club, trovano un Carabiniere che giustifica la sua presenza quale socio: trasferito.

(TAR – Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sentenza 22.02.2012, n. 115)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2011, proposto da:

Omissis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anfrea Zini e Ascanio Ruschi, con domicilio eletto presso l’Avv. Fabio Fabbri, in Parma, piazza Garibaldi n. 17;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale sono ex lege domiciliati, in Bologna, via Guido Reni, n. 4;

per l’annullamento

del provvedimento del Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna – SM – Ufficio Personale del 9 novembre 2010 nr. 97/30-2-I, nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti, con i quali è stato disposto il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale dell’Appuntato scelto in s.p. Omissis dalla Squadra Motociclisti dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Parma, alla Stazione Carabinieri di Castel di Casio (BO) quale addetto senza alloggio di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nel corso di controlli effettuati in orari notturni all’interno dei locali del circolo privato “Baby Club” dai Carabinieri del N.A.S. di Parma in data 20 febbraio, 10 aprile e 30 maggio 2010, veniva rilevata la presenza del ricorrente, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, che spontaneamente si presentava agli operanti qualificandosi come socio.

Il medesimo, in detti contesti, assumeva un contegno ritenuto suscettibile di essere percepito quale espressione di un ruolo o di una responsabilità all’interno dell’esercizio tanto che, in una occasione (precisamente al termine delle operazioni di controllo del 10 aprile 2010), in qualità di socio, apponeva la propria firma sul verbale di accertamento redatto dai colleghi.

La descritta condotta determinava l’avvio di un procedimento disciplinare che si concludeva, in data 3 agosto 2010, con l’adozione, a carico del ricorrente, della sanzione disciplinare del “RIMPROVERO” in quanto, l’Appuntato, “socio onorario di circolo privato del tipo Night Club ubicato in giurisdizione di altra Compagnia, libero dal servizio,in occasione di più controlli effettuati da militari dell’Arma presso il citato circolo, qualificandosi come Carabiniere, attraverso propri comportamenti si mostrava soggetto cui ricondurre, seppur apparentemente, responsabilità relative a quella attività, palesando una condotta pregiudizievole della posizione di terzietà dell’Amministrazione nei confronti di attività sottoposta a controlli di pubblica sicurezza, omettendo altresì di comunicare con tempestività al proprio superiore gerarchico l’apposizione di firma autografa su atto di polizia amministrativa, redatto da militari operanti in occasione di uno dei controlli di cui trattasi”. (atto estraneo al presente giudizio)

Con successiva determinazione del 9 novembre 2010, il Comandante della Regione Carabinieri “Emilia Romagna”, disponeva il trasferimento “d’autorità” del ricorrente per incompatibilità ambientale dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Parma, presso il quale prestava servizio, alla Stazione Carabinieri di Castel di Casio (BO).

Il ricorrente, con il presente ricorso impugnava la determinazione da ultimo citata deducendo la violazione degli artt. 3 e ss. e 7 e ss. della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere sotto più profili.

L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 9 marzo 2011, con ordinanza n. 76/2011, veniva respinta l’istanza di sospensione e, all’esito della pubblica udienza del 22 febbraio 2012, la causa veniva trattenuta in decisione.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990 in virtù dell’intervenuta adozione del provvedimento di trasferimento in assenza di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento e senza specificazione alcuna delle ragioni di urgenza che ne avevano determinato l’omissione.

L’Ammistrazione si difende sul punto richiamando la natura di “ordine di servizio” del trasferimento per incompatibilità ambientale che, in quanto tale, renderebbe ininfluente la partecipazione dell’interessato.

La censura è infondata.

L’art. 7 della L. n. 241/1990, nel prescrivere l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento “ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”, fa salva l’ipotesi in cui “sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”.

Tali ragioni appaiono nel caso di specie evidenti avuto riguardo alle motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato (censurate con il secondo motivo di ricorso, al cui scrutinio si rimanda per la loro illustrazione) adottato dall’Amministrazione per rimuovere tempestivamente una situazione, non solo fortemente pregiudizievole per il prestigio dell’Istituzione, ma suscettibile di incidere negativamente sul regolare svolgimento dell’attività istituzionale

Lo spessore delle ragioni poste a fondamento della misura in questa sede contestata rendono ininfluente l’eventuale apporto difensivo del ricorrente determinando l’applicazione del principio di cui all’art. 21 octies, comma 2, a norma del quale “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell’impugnato trasferimento che si pretenderebbe fondato su circostanze non provate o irrilevanti.

L’Amministrazione, si sostiene, si sarebbe limitata ad enunciare che l’appuntato Crescini si troverebbe “al centro di episodi che ne rendono inopportuna e sconsigliabile l’ulteriore permanenza” senza esplicitare le reali motivazioni poste alla base del disposto allontanamento dalla sede di Parma rimaste, pertanto, sconosciute.

La rilevata omissione contrasterebbe con l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 3 della L. n. 241/1990 configgendo, altresì, con i principi di difesa e di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione di cui agli artt. 24 e 113 Cost..

La censura trova evidente smentita in atti.

Il provvedimento impugnato, infatti, per quanto attiene ai contegni del militare ritenuti ostativi alla sua permanenza, motiva per relationem richiamando la proposta di trasferimento avanzata dal Comando Provinciale di Parma specificandone gli estremi.

Con riferimento alle ragioni per le quali i descritti contegni consigliavano un tempestivo trasferimento del ricorrente ad altra sede, il provvedimento impugnato menziona:

– il venir meno dell’indispensabile rapporto di fiducia tra l’interessato, i commilitoni ed i superiori gerarchici;

– il nocumento apportato all’immagine dell’Istituzione in conseguenza della diffusa conoscenza dei fatti anche all’esterno dell’ambiente professionale;

– i potenziali negativi riflessi sul regolare andamento del servizio e sull’armonia interna del Reparto;

– il venir meno, in capo al ricorrente, delle condizioni di equilibrio, imparzialità e autorevolezza necessarie per il corretto espletamento del proprio servizio.

La puntualità e completezza dell’illustrato supporto motivazionale è tale da consentire un’agevole ricostruzione dell’iter logico che ha condotto all’adozione del trasferimento del ricorrente risultando pertanto conforme al dettato normativo che si pretenderebbe violato.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, sotto plurimi profili, l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione omettendo una compiuta verifica in sede istruttoria della propria posizione e contesta, in particolare, i presupposti di fatto posti a base della sanzione disciplinare riportata precedentemente al trasferimento.

Il motivo é inammissibile in quanto diretto a contestare il fondamento di un diverso provvedimento non oggetto del presente giudizio nel tentativo di accreditare la tesi di un rapporto di stretta consequenzialità, fra la sanzione ed il trasferimento.

La censura in ogni caso non coglie nel segno stante l’autonomia dei due provvedimenti.

Diversa è, infatti, la natura del provvedimento disciplinare, che si limita a sanzionare una condotta non conforme ai doveri imposti dall’ordinamento speciale cui soggiace il militare, da quella propria del trasferimento per incompatibilità ambientale che si fonda su di un autonomo giudizio di opportunità circa la permanenza dell’interessato in una determinata sede di servizio fondato sugli effetti di un contegno tenuto dall’interessato indipendentemente dalla sua rilevanza in sede disciplinare.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce che l’Amministrazione non avrebbe operato alcuna ponderazione degli interessi privati intersecati dall’agire amministrativo e lo avrebbe trasferito a notevole distanza dai propri affetti ed interessi rendendogli difficoltoso adempiere ai propri obblighi di assistenza morale e materiale in favore dei figli e dell’attuale convivente.

A tal proposito allega che attualmente intrattiene una relazione sentimentale stabile con una donna con la quale convive a Parma, città dove vivono la figlia avuta dall’ex moglie ed un figlio di 6 anni, frutto di una relazione successiva allo scioglimento del matrimonio.

La sede di nuova assegnazione, evidenzia ulteriormente, dista circa 150 Km da Parma ed è raggiungibile sottoponendosi ad un viaggio di oltre due ore.

La censura è fondata.

Il provvedimento impugnato si limita ad esaminare la situazione organica delle articolazioni dipendenti dalla Legione evidenziando le carenze organiche del Reparto acquirente disconoscendo ogni forma di tutela ai dedotti interessi familiari nonostante la rilevanza loro riconosciuta dall’ordinamento.

Nonostante, infatti, le illustrate ragioni di interesse pubblico possano legittimare l’adozione di provvedimenti fortemente lesivi delle posizioni giuridico soggettive del singolo amministrato, esigenze di congruità, ragionevolezza e proporzionalità dell’agire amministrativo, impongono che la misura necessitata non si palesi ridondante rispetto all’interesse che con la medesima si tutela ponendo a carico del singolo un sacrificio che non trova piena giustificazione, determinando in tal guisa un effetto affittivo estraneo alle finalità proprie del provvedimento di trasferimento.

Il provvedimento impugnato, quanto all’evidenziato profilo, non contiene alcuna valutazione della posizione personale del trasferito né espone le ragioni per le quali l’interesse perseguito non potesse essere soddisfatto mediante il trasferimento ad una sede di servizio più facilmente raggiungibile.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto nella parte in cui tende a porre nel nulla il trasferimento ad altra sede per rilevate ragioni di incompatibilità ambientale che devono ritenersi adeguatamente comprovate, mentre è da accogliere quanto ai dedotti vizi di motivazione ed istruttoria riferiti alla determinazione della destinazione individuata con conseguente riesame di tale ultimo profilo, da parte dell’Amministrazione, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente