Carabinieri e diritto all’unità della famiglia.

(T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, sentenza 2 ottobre 2014, n. 10151)

L’art. 17 comma 1, l. n. 266 del 1999, come modificato dall’art. 7, d.lg. 15 marzo 2010 n. 66, ha portata precettiva e non derogabile, per cui il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, ha diritto, all’atto del trasferimento d’autorità del militare ad altra sede di servizio, ad essere posto in posizione di comando o di distacco presso altre Amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

La predetta previsione di legge, avendo come finalità il ricongiungimento familiare, è diretta a rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183 del 30 maggio 2008, ha ritenuto che il legislatore abbia operato un corretto bilanciamento tra l’art. 29 e l’art. 97 Cost., per cui se è vero che l’istituto del ricongiungimento familiare sottrae un dipendente ad una Amministrazione, è vero altresì che esso attenua i disagi provocati dalla mobilità del dipendente di un’altra Amministrazione.