REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRICCHETTI Renato Giuseppe – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Rel. Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. TORNESI Daniela – Consigliere
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;
avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO Sezione Distaccata di BOLZANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Carla MENICHETTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Giuseppina CASELLA che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
nessun difensore è presente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17 maggio 2019 la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, confermava la condanna resa dal Tribunale cittadino nei confronti di (OMISSIS), quale responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, prospettando con un unico motivo, ampiamente articolato, violazione di legge, vizio di motivazione e violazione di norme processuali.
Osserva che, nonostante l’opposizione del difensore, il Tribunale aveva acquisito al fascicolo del dibattimento il referto e le prove del sangue effettuate presso l’Ospedale di Bolzano, sul presupposto che si trattava di accertamenti urgenti ed indifferibili, confondendo l’attività di prelievo, sicuramente urgente, con la successiva analisi (certamente non urgente e ripetibile).
Nonostante l’inutilizzabilità dell’accertamento ripetibile, era stata disattesa la richiesta di escussione del tecnico di laboratorio che aveva effettuato le analisi e rigettata la richiesta di perizia per verificare il metodo utilizzato per l’accertamento del tasso alcolemico e la validità dello stesso.
Con un motivo aggiunto richiama, esibendone copia, la sentenza resa da questa Sezione in ordine alla deducibilità fino alla deliberazione della sentenza di primo grado dell’eccezione riguardante la violazione dell’art.114 disp. att. cod. proc. pen. nel giudizio di opposizione a decreto penale di condanna e contesta dunque la sentenza impugnata nella parte in cui l’aveva invece ritenuta tardiva, siccome non proposta con l’atto di opposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.
2. Per quanto attiene alla inutilizzabilità del referto dell’Ospedale di Bolzano contenente i risultati degli esami di sangue ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, – documento acquisito al fascicolo del dibattimento nonostante l’opposizione del difensore e sul presupposto che si trattasse di un atto non ripetibile ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. – si osserva che l’erroneo inserimento di atti nel fascicolo per il dibattimento non ne determina automaticamente la inutilizzabilità, ma occorre che la parte interessata proponga tempestiva eccezione entro il limite fissato dall’art. 491, comma secondo, cod. proc. pen., termine rispettato dal difensore del (OMISSIS).
Il richiamo agli artt. 192 e 526 cod. proc. pen., contenuto nell’odierno ricorso, in cui si sostiene che il giudice non può utilizzare, per la deliberazione, prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e che siffatta inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del dibattimento, non è perciò corretto in diritto, trattandosi nel caso di specie, proprio in presenza di un termine per la deducibilità dell’eccezione di parte, di una inutilizzabilità non “patologica” e dunque sanabile.
Ne consegue che l’eccezione doveva essere reiterata nell’atto di appello, costituendo altrimenti motivo di ricorso inammissibile ex art.606, comma 3, cod.proc.pen.
Nel gravame avverso la sentenza di primo grado l’eccezione di inutilizzabilità sotto questo aspetto non è contenuta, avendo il difensore insistito nel dedurre il mancato avviso al difensore ex art.114 e la inattendibilità del test per il metodo seguito.
Trattasi pertanto di motivo non deducibile in questa sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
2. Una volta acquisito il referto delle analisi ospedaliere appare ineccepibile la motivazione della Corte di Bolzano nella parte in cui disattende la richiesta di perizia, posto che la difesa si era limitata ad ipotizzare dubbi sull’esito delle analisi – ipotizzando una sostituzione di provette, un’analisi eseguita solo sul plasma che non avrebbe dato risultati attendibili, ovvero un errore metodologico da parte dei sanitari dell’ospedale – senza fornire a supporto alcun dato concreto né tanto meno scientifico, e dunque chiedendo una sorta di perizia “esplorativa” dell’affidabilità del risultato relativo al grado di concentrazione di alcol riscontrato nell’imputato.
A fronte di tali mere perplessità, i giudici di appello hanno invece rimarcato la piena validità scientifica della gascromatografia, quale diffusa tecnica di chimica analitica dotata di attendibilità e specificità: anche sotto questo profilo pertanto il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
3. Quanto, ancora, all’intervallo di tempo tra il momento effettivo della guida e l’accertamento sanitario, si osserva che l’impugnata sentenza fa sul punto corretta applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui “In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (Sez.4, n.50973 del 5/7/2017, Rv.271532; Sez.4, n.24206 del 4/3/2015, Rv.263725).
4. Nel motivo aggiunto, infine, il ricorrente menziona la recente sentenza n. 33795 resa da questa Sezione in data 17 maggio 2019 con la quale – in difformità rispetto al precedente orientamento interpretativo della nota decisione delle Sezioni Unite “Bianchi” (S.U., n.5396 del 29/01/2015, Rv. 263032) – si è affermato che anche in caso di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna il termine ultimo per la deducibilità dell’eccezione di nullità dell’accertamento del tasso alcolemico, ai sensi degli artt. 356 cod, proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., va individuato nel momento della deliberazione della sentenza di primo grado.
Trattasi di motivo nuovo, del tutto autonomo rispetto agli originari motivi di ricorso, e come tale inammissibile.
Nel caso di specie, peraltro, la Corte di Bolzano, pur aderendo all’orientamento interpretativo superato dalla menzionata pronuncia del 2019, ha comunque rilevato che l’onere del preventivo avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia era stato adempiuto dagli operanti, come emerso chiaramente dalla deposizione del verbalizzante (OMISSIS) Fabio, il quale aveva ricordato che il (OMISSIS) aveva detto che “si poteva procedere” al prelievo.
Del resto “L’avviso del diritto all’assistenza del difensore deve essere dato senza necessità di pronuncia o attestazione di alcuna formula sacramentale, purché sia idoneo al raggiungimento dello scopo” (Sez. 3, n. 23697 del 1/3/2016, Rv. 266825).
Il motivo perciò si connota anche di manifesta infondatezza.
5. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente’ condannato al pagamento delle spese processuali, e della sanzione pecuniaria di duemila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020.