Circolazione stradale: sanzioni in genere (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 1 marzo 2005, n. 4287).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOSAVIO Giovanni – Presidente

Dott. CAPPUCCIO Giammarco – rel. Consigliere

Dott. MAGNO Giuseppe – Consigliere

Dott. RORDORF Renato – Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che lo rappresenta, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Dott. Roberto Pinter, assessore sostituto del Presidente p.t. della G.P. di Trento, elettivamente domiciliato in Roma, via Del Viminale 43, presso l’Avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Trento, sezione di Tione n. 8 del 6/20.03.01.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre 2004 dal relatore Dr. G. Cappuccio;

udito l’avv. (OMISSIS) con delega, per il ricorrente e l’avv. (OMISSIS), con delega, per la resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cafiero Dario, che ha concluso per l’accoglimento.

Svolgimento del processo

Con sentenza 20 marzo 2001, il Tribunale di Trento, sezione di Tione, rigettava la opposizione proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di trento l’ agosto 2000 per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 210.300, avendo l’OMISSIS transitato con motoslitta su strada comunale, in zona Parco Adamello Brenta.

Rilevava il Tribunale che, quanto alla mancata contestazione immediata della contravvenzione, la giurisprudenza richiamata dall’OMISSIS si riferiva a fattispecie diversa non applicabili, al caso in esame, per la peculiarità del veicolo che rendeva difficoltosa la contestazione immediata; quanto alla illiceità del comportamento, discendeva dall’art. 3.1 (scilicet, 5.1.) del regolamento del Parco, norma speciale rispetto a quando disposto dall’art. 31.1.9.1 dello stesso regolamento quanto alla invocata buona fede, pur essendo errata la indicazione fornita all’OMISSIS dalla Direzione del Parco, non sussisteva perché la strada percorsa era chiusa al traffico per una ordinanza del Sindaco del Comune di Tione.

Ricorre, con atto notificato l’11 luglio 2001, l’OMISSIS, censurando la sentenza per ire, complessi motivi.

Resiste, con controricorso notificato il 3 ottobre 2001, la Provincia di Trento.

Motivi della decisione

Poichè la Provincia di trento si è costituita in giudizio in persona di “assessore sostituito del Presidente”, occorre controllare d’ufficio, la sussistenza della legittimazione.

Ai sensi dell’art. 1.2 lett. m del DPGP Trento n. 36/98, sono riservati alla giunta Provinciale la “promozione o resistenza alle liti avanti le autorità giurisdizionale compresa la nomina dei difensori e fermo restando il conferimento del mandato da parte del Presidente della Giunta Provinciale, quando la vertenza riguardi atti riservati alla competenza della Giunta Provinciale, del Presidente o degli Assessori, ovvero atti assunti in via principale da parte di organi collegiali, ovvero da parte di più organi dell’amministrazione, nonché conciliazioni e transazioni relative ai medesimi atti”; il terzo comma dello stesso articolo ribadisce che “resta comunque ferma in capo al Presidente la rappresentanza dell’amministrazione in giudizio”.

Risulta, da tale normativa, che alla Giunta spetta deliberare la resistenza in giudizio (nel caso delibera 1997 del 10.08.01) ed al Presidente della Giunta, od a chi nel momento lo sostituisce (nel caso, assessore Pinter), la rappresentanza in giudizio e, in particolare, il conferimento del mandato al difensore.

Il ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 14 l.s.;

689/81, vizio di motivazione e nullità assoluta del verbale di contestazione;

per violazione degli artt. 331.1 L.P. 18/88, in relazione agli artt. 5.1.21 e 31.1.9 del Piano Parco Adamello Brenta e per carenza assoluta di motivazione;

per mancato riconoscimento della buona fede, in violazione del principio della correlazione tra chiesto e pronunciato;

violazione del contraddittorio.

Il primo motivo è infondato.

Come esattamente rileva il Giudice a quo, la giurisprudenza richiamata, dal ricorrente, si è formata in relazione ad infrazioni alle norme di circolazione stradale ed alla disciplina specifica dettata da tale codice. Invece, nel caso in esame, trova applicazione la disciplina generale e l’art. 14 l.s. 689/81 consente la contestazione differita quando non vi sia stata possibilità, tale condizione dovendosi intendere in senso ampio, di contestazione immediata.

Tale maggiore ampiezza del disposto normativo, si traduce nella possibilità di indicare le ragioni del differimento anche in sede giudiziaria, ove l’opponente sollevi contestazione in proposito.

Nè ha rilevanza alcuna l’ulteriore censura che, in modo del tutto generico, il ricorrente solleva, sostenendo che nel p.v.c. si leggerebbe, contrariamente al vero, che copia dello stesso è stata consegnata al trasgressore il quale non ha rilasciato alcuna dichiarazione: sia perché la censura sarebbe apprezzabile solo se del verbale fosse riferito l’intero ed esatto contenuto e non l’interpretazione che ne da il ricorrente, sia perché nel giudizio di merito è stato considerato come dato acquisito che la contestazione della trasgressione fu differita (giustificando il Giudice a quo, con la difficoltà di arrestare un veicolo del tipo in esame) e quindi nessun pregiudizio è derivato al ricorrente dalla asserita imprecisione del verbale.

Il secondo motivo è ugualmente infondato.

Secondo la legge delega (l.s. 22.03.01, n. 85 art. 2) “i decreti legislativi con cui il Governo provvede alla revisione del nuovo codice della strada, dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie” sulla base di principi e criteri direttivi che, per quanto qui interessa, vengono indicati alla lett. cc dello stesso art. 2 nel “regolamentare l’uso delle motoslitte, prevedendo l’obbligo del contrassegno identificativo, dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione”.

Effettivamente, la posizione delle motoslitte nel vigente Cod. Strad., presenta qualche difficoltà: non sono comprese nell’elencazione dei mezzi a motore (artt. 52, 58) e, pur trovando le slitte una propria disciplina negli artt. da 60 a 70, il termine vale pur sempre ad individuare un veicolo munito di pattini ma a trazione animale (artt. 50.2. e 51 CdS) giustificando quindi l’interrogazione parlamentare  (in Atti parlamentari. Camera deputati, seduta 17.01.01, all. B ai resoconti, p. 35662) sulla lacuna, che, nonostante la delega, il Governo non ha provveduto a colmare.

Quale sia la ragione dell’assenza di disciplina , si deve osservare, in primo luogo, che non ne può discendere la libera circolazione del mezzo sulle pubbliche strade, perché l’art. 59 CdS, prevedendo un apposito decreto ministeriale per la disciplina dei veicoli atipici, ovverosia per i veicoli che non rientrano tra quelli definiti dagli artt. da 52 e 58 CdS rende evidente che, in mancanza di tale provvedimento, la circolazione delle motoslitte sulle pubbliche strade (finché il legislatore non provvede ad apposita disciplina) non è consentita.

In secondo luogo, quando l’art. 33 della l.p. Trento n. 18/88 dispone che la “circolazione dei veicoli a motore” nei parchi è regolamentata dal piano e quando il Piano del Parco dell’Adamello e del Brenta a sua volta prevede, all’art. 31, dedicato alla “sentieristica e viabilità” che 31.9.1 .

Le strade Statali, provinciali e Comunali e Vicinali aperte al traffico veicolare, di cui alla Tav. 38, possono essere usate da tutti i mezzi di locomozione quindi non v’è ragione di ritenere che tali norme si riferiscono anche alle motoslitte, consentendone la circolazione in deroga a quanto dispone il codice della strada.

In particolare, l’impiego, nel Piano del Parco, del termine “mezzo di locomozione” (che giustifica perchè il riferimento è comprensivo della circolazione sentieristica a piedi, cavallo e bici) va letto con riferimento alle strade “aperte al traffico veicolare” e quindi proprio a quelle strade precluse alla motoslitta.

Se tale è il significato della richiamata disciplina legislativa, il contrasto tra le norme del Parco che il ricorrente denunzia, è solo apparente, perchè l’unica norma del piano Parco che si riferisce alle motoslitte è l’art. 5.1.21 che vieta lo “impiego di motoslitte e di gatti delle nevi al di fuori delle piste e delle aree innevate necessarie per l’esercizio sportivo dello sci, salvo permessi rilasciati dal Direttore del Parco previo assenso dei proprietari, per necessità di studio, di ricerca o di servizio del Parco. Nonché dal Sindaco per esigenze delle Amministrazioni Pubbliche”.

Il Tribunale, dopo aver riconosciuto che la risposta della presidenza del parco al quesito proposto dall’OMISSIS era tale da indurre in errore sul contenuto precettivo delle norme del Piano del Parco, ha però escluso la buona fede o, più esattamente, ha ritenuto non sussistere Terrore scusabile perchè comunque sussisteva un divieto alla circolazione veicolare sulla strada in questione, per disposizione del Sindaco di Tione.

Tale argomentazione è censurata dal ricorrente che sostiene che il Giudice a quo, non ha considerato che la stessa attività (nel caso, circolazione su strada in motoslitta) può concretare la trasgressione a vari precetti e che la buona fede va valutata in relazione al precetto violato, non potendosi presumere che, dalla colposa violazione di una ordinanza del Sindaco, derivi anche il carattere colposo della violazione della normativa del Parco.

La questione, in conformità con l’impostazione di questa sentenza, trova soluzione nel rilievo che i mezzi che possono circolare sulle strade aperte al pubblico transito sono individuati dalla normativa statale e non da quella provinciale e che quindi non è neppure ipotizzarle che gli organi del parco possono esprimere, per le strade comprese nel parco, una disciplina (sempre riguardo ai mezzi ammessi alla pubblica circolazione) che deroghi a quelle statale: è quindi lo stesso presupposto dell’errore scusabile, che a determinarlo, si stata l’autorità competente, a non ricorrere nella vicenda in esame.

Le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese che liquida in E. 680,00 di cui E. 100,00 per le spese, oltre alle spese generali e accessorie ex lege.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.

Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2005.