Colpevole l’automobilista che investe un pedone sul viadotto autostradale (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 4 maggio 2021, n. 16851).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente –

Dott. GAI Emanuela – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Rel. Consigliere –

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere –

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Antonio, nato a (OMISSIS) il 02/07/19xx;

avverso la sentenza del 13/12/2019 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia Di Nardo che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

lette per le parti civili le conclusioni scritte presentate dal difensore avv. Baldassarre (OMISSIS), che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dell’imputato alla refusione delle spese, come da nota spese allegata;

lette le conclusioni scritte per l’imputato presentate dall’avv. Dario (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/12/2019, la Corte di appello di Roma – pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 10/01/2019 – in riforma della sentenza del 12/02/2015 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con la quale (OMISSIS) Antonio era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 113 C.d.S. e 589, commi primo e secondo e condannato alla pena ritenuta di giustizia, riduceva la pena inflitta all’imputato a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, riduceva la sanzione amministrativa ex art. 222, comma 2, d.lgs n. 285/1992 ad analoga durata, revocava le statuizioni civili relative al responsabile civile e confermava nel resto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) Antonio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 140 e 141 Cds e correlato vizio di motivazione.

Argomenta che nell’atto di appello la difesa escludeva la responsabilità del (OMISSIS) invocando il principio dell’affidamento, esponendo sia le circostanze del fatto (la vittima camminava all’interno della corsia di marcia di un viadotto autostradale dove a norma dell’art. 75, comma 6 Cds è fatto divieto di camminare, in un tratto completamente privi di illuminazione, vestito di scuro e privo di giubbotto catarifrangente) che le considerazioni effettuate dallo stesso consulente del pubblico ministero; la Corte di appello aveva affermato che il principio dell’affidamento non spiegava effetti in quanto, nella specie, la condotta negligente della vittima era prevedibile ed evitabile, senza spiegare in base a quali criteri era giunta a tali considerazioni.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 140 e 141 Cds , esponendo che uno dei punti fondamentali della pronuncia di colpevolezza si basava sull’affermazione che l’imputato potesse vedere la vittima grazie alla visibilità garantita dai fari anabbaglianti; tale affermazione si basava sulle risultanze della consulenza espletata dall’ing. (OMISSIS), il quale aveva valutato che i fari anabbaglianti potevano garantire al conducente un campo di visibilità di circa 70 metri, richiamando le norme tecniche contenute nel Regolamento europeo UN7ECE 48 al punto 6.2.6.12; le predette norme, non erano riferite alla distanza di proiezione del fascio luminoso dei fari anabbaglianti, ma alla loro inclinazione verso il basso.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla impossibilità di attraversamento pedonale, lamentando che la Corte di appello aveva escluso un attraversamento repentino della corsia di marcia da parte della vittima, con motivazione carente ed illogica, facendo riferimento solo alla presenza del guardarail e non considerando le risultanze della consulenza di parte che valorizzavano la posizione degli urti dell’autovettura dell’imputato.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna al risarcimento del danno, lamentando che la Corte di appello aveva confermato la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore dei prossimi congiunti della vittima, senza che fosse emersa prova circa il rapporto tra la vittima e le costituite parti civili.

Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della provvisionale, essendosi la Corte di appello limitata a confermare tale statuizione senza rispondere alla censura difensiva che ne lamentava l’eccessività.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi di ricorso, tutti afferenti all’affermazione di responsabilità, sono infondati.

2. La Corte di appello, nel rispetto dei principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento, ha colmato le lacune motivazionali rivalutando, nel senso auspicato dalla Corte di Cassazione, le precedenti acquisizioni istruttorie; a seguito, quindi, di una valutazione globale del quadro probatorio, i Giudici di appello hanno confermato l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, evidenziando come la accertata condotta gravemente imprudente del pedone (che procedeva su strada extraurbana e al di fuori della banchina, in orario notturno e con abiti scuri) non potesse ritenersi idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta colposa dell’imputato e l’evento morte del (OMISSIS) Pietro, in quanto il comportamento imprudente della vittima doveva valutarsi come prevedibile ed evitabile da parte dell’imputato.

In particolare, la Corte territoriale, rimarcando la condotta negligente dell’imputato, che non aveva prestato la dovuta attenzione che l’orario notturno gli imponeva nell’ispezione costante della strada ove procedeva così violando la regola fondamentale dell’obbligo di attenzione, ha spiegato che plurime circostanze fattuali, complessivamente considerate, comprovavano la possibilità di un tempestivo avvistamento del pedone da parte dell’imputato (l’andamento rettilineo del tratto di strada teatro dell’evento, le condizioni di visibilità del luogo in relazione al campo di visibilità di circa 70 metri garantito dai fari anabbaglianti, la posizione del pedone, che camminava all’interno della corsia destra e nella stessa direzione di marcia del veicolo condotto dall’imputato).

La motivazione è congrua e logica e si sottrae al sindacato di legittimità, nonché conforme al principio di diritto, secondo il quale, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente.

Il conducente ha l’obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende (Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Rv. 255288 – 01; Sez. 4, n. 44651 del 12/10/2005, Rv.232618 – 01).

Il ricorrente, peraltro, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.

3. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Costituisce principio consolidato che, ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera “declaratoria juris” da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Sez.6,n.14377 del 26/02/2009,Rv.243310 – 01; Sez. 6, n. 12199 del 11/03/2005 Rv. 231044 – 01; ); tale principio trova applicazione anche ove la condanna generica sia seguita da liquidazione di provvisionale, avendo questa Corte affermato che al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall’art. 539 cod. proc pen., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall’art. 651 cod. proc. pen. quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all’affermazione che l’imputato l’ha commesso, escludendosi, perciò, l’estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall’imputato (Sez. 4, n. 1045 del 16/12/1998, dep.26/01/1999, Rv.212284 – 01).

La doglianza difensiva, che neppure si confronta criticamente con tale consolidata giurisprudenza, è, pertanto, destituita di fondamento.

4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

L’assegnazione delle somme a titolo di provvisionale si connota quale statuizione inoppugnabile, dunque sottratta al sindacato di legittimità, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015 – dep. 06/05/2015, D. G., Rv. 263486).

5. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

6. Il ricorrente va, inoltre, condannato, in base al disposto dell’art. 541 cod.proc.pen, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili che, avuto riguardo ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate sulla base del DM n. 37/2018, all’impegno profuso, all’oggetto e alla natura del processo, si ritiene di dover liquidare, tenuto conto dell’art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014 come aggiornato, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 03/02/2021.

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.