Oltre al risarcimento del danno per le lesioni riportate, alla vittima del sinistro che ha subito il c.d. “colpo di frusta” vanno corrisposti anche gli interessi per mancato guadagno per il periodo intercorrente tra la data del sinistro fino al pagamento.
Se l’infortunato prova che l’incidente è stato provocato da un altro veicolo rimasto sconosciuto, potrà proporre l’azione tesa al pagamento direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, senza indicare che la stessa è designata dal Fondo di garanzia.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, dodicesima sezione, nella sentenza n. 12540/2015, in accoglimento del ricorso di un automobilista.
L’uomo stava percorrendo una strada consolare, ma, a causa di una vettura che intralciava di traverso la carreggiata, era costretto a rallentare fino a fermarsi.
Nonostante avesse segnalato lo stop con l’accensione delle quattro frecce, veniva tamponato violentemente da un veicolo che sopraggiungeva ad alta velocità alle sue spalle.
L’auto del ricorrente veniva sbalzata in avanti a seguito dell’impatto, ribaltandosi più volte, mentre l’investitore si allontanava di fretta dal luogo dell’incidente.
Per tali ragioni l’uomo conveniva in giudizio direttamente la compagnia assicurativa per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti.
Tuttavia l’assicurazione, costituitasi in giudizio, eccepiva la nullità della notifica per non aver il ricorrente indicato che la stessa era stata convenuta quale impresa designata dal Fondo di garanzia e, in aggiunta, sosteneva la totale infondatezza della richiesta risarcitoria.
Tuttavia, per il Tribunale è la domanda del ricorrente a meritare accoglimento: precisano i giudici che la vittima del sinistro stradale provocato da un veicolo sconosciuto può promuovere azione diretta contro l’assicurazione incaricata, senza all’uopo essere necessaria l’indicazione della designazione operata dal Fondo di garanzia.
Nel caso di specie l’automobilista ha diritto non solo al risarcimento del danno per il colpo di frusta patito, ma anche di una maggiorazione degli interessi per il mancato guadagno dalla data del sinistro fino al giorno della liquidazione.