Delitto di lesioni: la Cassazione chiarisce il concetto di malattia.

(Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza 2 febbraio 2016, n. 4339)

Ai fini del delitto di lesioni, lo stato di malattia consiste in una perturbazione funzionale di tipo dinamico, la quale conduca alla guarigione o alla stabilizzazione in una nuova situazione di benessere fisico degradato o alla morte, con la conseguenza che alterazioni anatomiche alle quali non si associ un’apprezzabile riduzione della funzionalità non possono considerarsi malattia.

Ai fini dell’integrazione del requisito della malattia, previsto quale elemento del reato di lesioni personali, non è necessario che la sintomatologia riferita dalla vittima sia corredata da segni esteriori.

In sede di legittimità è possibile dedurre il cosiddetto travisamento della prova, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione.

L’aver irrorato il proprio frutteto con prodotti chimici è costato caro all’imputato, condannato per lesioni colpose, in quanto le vittime, lavoratori impegnati nel fondo contiguo, hanno patito congiuntivite bilaterale e dermatite da contatto, ritenute consequenziali all’irrorazione.

La Cassazione, in particolare, ha vagliato la censura appuntata sul concetto di malattia, che, secondo il ricorrente, non sarebbe ravvisabile nella situazione lamentata dai querelanti.

L’arresto della Suprema Corte chiarisce anzitutto che la malattia consiste nella “perturbazione funzionale di tipo dinamico che, quindi, dopo un certo tempo, conduca alla guarigione, alla stabilizzazione in una nuova situazione di benessere fisico degradato o alla morte, con la conseguenza che alterazioni anatomiche alle quali non si associ un’apprezzabile riduzione della funzionalità non possono considerarsi malattia”.

Tutto sta – pare questo l’insegnamento – a verificare che l’impatto del fattore causale produttivo dello stato di malattia non sia del tutto irrilevante rispetto alle normali funzionalità dell’organo interessato; il che non esclude, ad avviso del Collegio, che le alterazioni possano impegnare anche marginalmente l’intero organismo.

Con l’occasione viene poi chiarito, sulla scorta di autorevoli precedenti, che «il concetto di “infermità” non è del tutto sovrapponibile a quello di “malattia”, risultando, rispetto a questo, più ampio (…) avvertendosi anche che “dal concetto di malattia sono esclusi i cosiddetti stati patologici, ossia quelle stazionarie condizioni di anormalità morfologica, o funzionale, ereditaria, congenita o acquisita, in cui non vi sono tessuti od organi in condizione di sofferenza e che sono compatibili con uno stato generale di buona salute” (…)» ed invece, richiedendo «il concetto clinico di malattia (…) il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte» (S.U., 25/1/2005, n. 9163, CED Cass Rv. 230317, la quale richiama, fra l’altro, Sez. V, n. 714/1999 e Sez. IV, n. 10643/1996).

Sul punto, del resto, basterebbe cogliere il dato sistematico – l’infermità ricorre in modo espresso nel campo dell’imputabilità – per avvertire l’esigenza di un’interpretazione differenziata dei due termini, o quanto meno per dare atto dell’imprescindibile attenzione ad una spiegazione degli stessi, da svolgersi comunque in termini di identità e/o non contraddizione. Il tema, tuttavia, travalica l’arresto in commento, per involgere questioni per così dire ultra moenia.

Il provvedimento all’indice, viceversa, si preoccupa di sondare da altra interessante prospettiva il risvolto applicativo del fatto di lesioni, indagando su quanto debba doversi accertare perché lo stato di malattia non sia rimesso a elementi probatori potenzialmente inconsistenti, quali possono essere le sintomatologie dolorose lamentate dalle “vittime” senza adeguato riscontro.

L’univocità delle risultanze probatorie – il dato rischia di essere pleonastico, ma la materia lo rende provvisto di una propria rilevanza – può e deve ritenersi particolarmente importante, senza per questo doversi richiedere la probatio diabolica della falsificazione dei sintomi accusati dai portatori dello stato di malattia. Tutto questo, nel merito, involge profili di sicuro non sindacabili in Cassazione, alla quale incombe unicamente l’onere di chiarire che la sintomatologia riferita non abbisogna indefettibilmente di segni esteriori.

Dinnanzi alla Suprema Corte – si legge conclusivamente in questo arresto – si può dedurre unicamente il cosiddetto travisamento della prova, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 24 novembre 2015 – 2 febbraio 2016, n. 4339

Ritenuto in fatto

1. II Giudice di pace di Lendinara, con sentenza del 3/7/2012, dichiarato M.R. colpevole del reato di lesioni colpose ai danni di N.G. e P.C.L., i quali, intenti a lavorare in un campo contiguo a quello del ricorrente avevano patito congiuntivite e dermatite, essendo rimasti interessati dall’anticrittogamico vaporizzato con un atomizzatore posto sopra un trattore, con il quale il M. aveva irrorato il proprio frutteto, condannava l’imputato alla pena stimata di giustizia, nonché al risarcimento dei danno da liquidarsi in separata sede, ponendo a carico del medesimo provvisionale di €.500,00, in favore di ciascuna delle parti civili costituite.

2. II Tribunale di Rovigo, al quale si era rivolto, per il giudizio d’appello, l’imputato, con sentenza dei 21/5/2013, confermava la sentenza di primo grado.

2.1. Avverso quest’ultima statuizione l’imputato proponeva ricorso per cassazione sorretto da tre motivi di censura.

2.2. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge, il ricorrente assume essere stata erroneamente affermata la sussistenza di una malattia, della quale mancavano i segni, sulla base della sola sintomatologia riferita.

2.3. Con il secondo ed il terzo motivo viene denunziato vizio motivazionale in questa sede rilavabile a riguardo del percorso inferenziale che aveva portato all’affermazione di penale responsabilità, a parere dei ricorrente, illogico e contraddittorio, in quanto aveva riposto fiducia ingiustificata sulla veridicità delle dichiarazioni interessate delle persone offese, senza tener conto della bassissima tossicità dei prodotto spruzzato e dell’impossibilità che lo stesso potesse raggiungere i denunzianti. Proprio questa impossibilità, resa certa dalle condizioni atmosferiche (assenza di vento confermata dall’esperto citato in giudizio), d’altro canto faceva apparire infondata l’accusa di aver tenuto condotta colposa omissiva o commissiva.

Considerato in diritto

3. li ricorso è nel suo insieme infondato.

3.1. Quanto al primo motivo il Giudice dell’appello ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati in sede di legittimità a riguardo della nozione di malattia.

L’orientamento giurisprudenziale che prevale da ultimo, più in sintonia con la dominante dottrina, richiede, perché si configuri stato di malattia, una perturbazione funzionale di tipo dinamico che, quindi, dopo un certo tempo, conduca alla guarigione, alla stabilizzazione in una nuova situazione di benessere fisico degradato o alla morte, con la conseguenza che alterazioni anatomiche alle quali non si associ un’apprezzabile riduzione della funzionalità non possono considerarsi malattia (Sez. IV, 14/11/1996, in Cass. Pen., 1998, 481; Sez. V, 15/10/1998, Cass. Pen., 2000, 384). Alterazioni, le quali, tuttavia, ben possono impegnare in misura anche di scarso rilievo l’intiero organismo (Sez. V, 19/1/2010, Rv. 246158, la quale ha preso in considerazione l’alterazione cutanea da contatto con sostanza urticante; si veda pure, sempre della stessa sezione, la sentenza n. 43763 del 29/9/2010, in Cass. Pen., 2011, 10, 3462, a proposito di escoriazioni).

Si è rilevato che «il concetto di “infermità” non è del tutto sovrapponibile a quello di “malattia”, risultando, rispetto a questo, più ampio (…) avvertendosi anche che “dal concetto di malattia sono esclusi i cosiddetti stati patologici, ossia quelle stazionarie condizioni di anormalità morfologica, o funzionale, ereditaria, congenita o acquisita, in cui non vi sono tessuti od organi in condizione di sofferenza e che sono compatibili con uno stato generale di buona salute” (…)» ed invece, richiedendo «il concetto clinico di malattia (…) il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte» (S.U., 25/1/2005, n. 9163, CED Cass Rv. 230317, la quale richiama, fra l’altro, Sez. V, n. 714/1999 e Sez. IV, n. 10643/1996).

Per restare al caso di specie, la diagnosi di congiuntivite bilaterale e dermatite da contatto è certamente di malattia ed investe, in ogni caso, organi di primario rilievo funzionale; dovendosi, peraltro, escludere che tutte le malattie debbano recare, sempre e comunque, al momento della visita, segni esteriori che convalidino quanto il paziente riferisce.

Ove, poi, la censura debba intendersi volta, come pure parrebbe, a contestare la credibilità delle persone offese deve precisarsi che il giudizio espresso dal Tribunale trova conforto in una pluralità di elementi di prova convergenti, che confermano la veridicità delle affezioni patite. Ma di ciò si dirà immediatamente dopo.

3.2. AI contrario di quanto asserito in ricorso il Giudice non è incorso nel denunziato grave vizio motivazionale.
La sentenza riepiloga, con efficace sintesi, l’univoco materiale probatorio, che corrobora le dichiarazioni delle parti civili: P.M., che si trovava insieme alle persone offese, avvertì gli stessi disturbi, in quanto investita dalla nube tossica; M.R. (teste della difesa) precisò l’esigua distanza tra il luogo ove si trovavano le persone offese e il filare di piante più esterno dell’imputato; l’esperto in meteorologia, chiamato dal M., indicò la presenza di un vento non forte, ma superiore, tuttavia, alla media; il commerciante che ebbe a vendere l’antiparassitario, pur confermando che quel prodotto si caratterizzava per la bassa tossicità, ebbe a chiarire che lo stesso andava somministrato con le protezioni individuali (mascherina e guanti) e in assenza di vento; il proprietario dei fondo sul quale si trovavano le parti civili, e al quale costoro avevano lamentato di essere stati bagnati dal fitofarmaco, fu egli stesso sfiorato dalla nube vaporizzata e senza ottenere risultato aveva chiesto all’imputato d’interrompere l’irrorazione, che a causa del vento si riversava sulla proprietà contigua.

In ogni caso in questa sede non è consentito sostituire la motivazione dei giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità.

Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I. 20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto.

In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione d,( procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione dei contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Il “novum” normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione.

4. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.