Detenuto prospetta di aver contratto il virus Covid-19 e chiede gli arresti domiciliari. Negato (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 14 maggio 2021, n. 19122).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente –

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere –

Dott. RICCIARELLI Massimo – Rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Filippo, nato a (OMISSIS) il 01/04/19xx;

avverso l’ordinanza del 08/02/2021 del Tribunale di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 8 febbraio 2021 il Tribunale di Palermo ha confermato in sede di appello cautelare quella del G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 3 gennaio 2021, con la quale è stata respinta una richiesta presentata da Filippo (OMISSIS), volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in ragione delle condizioni di salute.

2. Ha proposto ricorso il (OMISSIS) tramite il suo difensore.

2.1. Deduce violazione delle norme che presiedono all’applicazione di misure meno afflittive in relazione alle condizioni di salute. Non era stata prospettata la totale incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria, ma era stata dedotta la necessità della sostituzione della misura in ragione della pandemia in corso, in considerazione delle ulteriori patologie del ricorrente.

Il Tribunale non aveva considerato che il predetto aveva contratto il Covid-19 all’interno dell’istituto penitenziario e aveva dunque formulato valutazioni erronee.

Era stato dimostrato che il ricorrente era risultato positivo al virus, salvo risultare negativo al tampone faringeo in prosieguo di tempo.

Inoltre era stato dato conto del peggioramento delle sue condizioni di salute per effetto delle conseguenze del Covid-19.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l’intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato e comunque manifestamente infondato.

2. Il ricorrente ha prospettato di aver contratto il Covid-19 all’interno dell’istituto penitenziario, ma non ha concretamente dedotto l’attuale incompatibilità delle sue condizioni di salute con lo stato detentivo.

Il Tribunale ha peraltro sottolineato come attualmente il ricorrente sia risultato negativo e come dunque non rilevi la pregressa positività, dovendosi al contrario ritenere che il predetto possa fruire di un periodo di immunità tale da ridurre consistentemente ogni tipo di pericolo legato alla pandemia.

3. Deve aggiungersi che il motivo di ricorso segnala alcuni problemi di respirazione del ricorrente, conseguenti agli effetti del Covid-19, ma non prospetta una situazione attuale di incompatibilità con la restrizione carceraria, non essendo dedotto che il predetto non possa essere utilmente sottoposto alle terapie di cui necessita e non assumendo per il resto concreta rilevanza nell’attualità, quanto al (OMISSIS), la situazione di crisi pandemica.

4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 21/4/2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.