Detenzione di un’arma senza denuncia, coltello: arma propria o impropria?

(Corte di Cassazione penale, sentenza del 23 aprile 2015, n. 17013)

Quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione di un coltello, alla stregua della varia tipologia, il discrimen tra l’arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l’arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 23.4.2015, n. 17013

…omissis…

Con sentenza dell’11/6/2014, il Tribunale di Cosenza dichiarava XX colpevole della contravvenzione di cui all’art. 697 c.p. contestata per la detenzione senza denuncia di quattro cartucce cal. 12 a panettoni e di un pugnale e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 200 di ammenda.

Le munizioni e il pugnale erano stati rinvenuti dai Carabinieri nell’abitazione di XX, dove si erano recati per notificargli il decreto emesso dal Prefetto di Cosenza che gli vietava di detenere armi.

Secondo il Giudice, il pugnale rientrava nella categoria delle armi proprie, essendo la sua destinazione naturale l’offesa alle persona;

quanto alla detenzione delle munizioni, era ininfluente la contestuale detenzione di un fucile da caccia, che permetteva la detenzione di munizioni a pallini, e non a palla come quelle sequestrate.

Ricorre per cassazione XX, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.

Il pugnale non poteva essere considerato arma propria, atteso che si trattava di attrezzo monolama, in parte seghettato: non si trattava, quindi, di pugnale, ma di coltello. In effetti, sono armi proprie solo i pugnali che presentano il doppio filo tagliente.

La definizione delle munizioni come “a panettoni”, poi, era stata formulata al di fuori di ogni definizione normativa. Tali munizioni non si distinguono da quelle a pallini se non per il diametro dei pallini in piombo: si tratta, quindi, di munizioni spezzate da caccia a pallini per le quali non vi era obbligo di denuncia, non superando le mille unità.

Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è fondato e determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.

1. Il pugnale sequestrato all’imputato non può essere considerato arma propria ai sensi dell’art. 697 c.p..

In numerose sentenze, relative alla qualificazione del coltello a scatto o a molla come arma propria, questa Corte suprema di cassazione non ha mancato di correlare la qualificazione del coltello come arma propria alla attitudine del corpo del reato ad “assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto” (Sez. 6A, n. 617 del 13/03/1969 – dep. 28/05/1969, Giuliano, Rv. 111595; Sez. 6A, n. 4143 del 10/12/1974 – dep. 15/04/1975, Castellano, Rv. 129779; Sez. 1A, n. 1757 del 17/11/1978 – dep. 16/02/1979, De Risi, Rv. 141187; Sez. 5A, n. 576 del 23/10/1979 – dep. 18/01/1980, Settimo, Rv. 143974; Sez. 1A, n. 4785 del 12/02/1985 – dep. 16/05/1985, Borelli, Rv. 169231; Sez. 1A, n. 3121 del 24/09/1986 – dep. 14/03/1987, Bartoli, Rv. 175347; Sez. 2A, n. 1022 del 05/11/1985 – dep. 25/01/1986, Cherin, Rv. 171715; Sez. 1A, n. 8852 del 19/05/1993 – dep. 28/09/1993, P.M. in proc. Casali, Rv. 197008; Sez. 1A, n. 14 del 03/11/1993 – dep. 05/01/1994, P.G. in proc. Toselli, Rv. 198231; Sez. 1A, n. 7471 del 27/04/1994 – dep. 01/07/1994, P.M. in proc. Bombace, Rv. 198362; Sez. 1A, n. 9372 del 08/06/1994 – dep. 31/08/1994, Natilla, Rv. 200135; Sez. 1A, n. 10894 del 20/06/1994 – dep. 31/10/1994, P.G. in proc. Albani, Rv. 200177; Sez. 1A, n. 5509 del 17/11/1994 – dep. 17/01/1995, P.M. in proc. Munari, Rv. 200637; Sez. 1A, n. 2388 del 05/12/1994 – dep. 11/03/1995, Balsemin, Rv. 200468; Sez. 1, n. 4514 del 20/03/1995 – dep. 26/04/1995, P.M. e Di Renzo, Rv. 201136; Sez. 1A, n. 563 del 30/01/1995 – dep. 19/04/1995, P.M. in proc. Caruso, Rv. 200927; Sez. 1A, n. 4938 del 04/10/1996 – dep. 07/12/1996, P.M. in proc. Giuliani, Rv. 207720).

Sicchè, in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del “coltello”, alla stregua della varia tipologia, il discrimen tra l’arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l’arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli.

Nel caso di specie, sembra pacifico che il pugnale rinvenuto nell’abitazione dell’imputato avesse una lama tagliente solo da un lato.

Quanto, invece, alle quattro cartucce, erroneamente il giudice non le ha ritenute munizioni da caccia.

In effetti, le cartucce caricate a panettoni rientrano nella categoria delle munizioni spezzate per cui, ai fini della contravvenzione di cui all’art. 697 c.p., la denuncia della loro detenzione non è dovuta sempreché essa non ecceda il numero di mille (Sez. 1, n. 1465 del 03/12/1985 – dep. 14/02/1986, Fazio, Rv. 171915, Sez. 1, n. 8835 del 06/06/1983 – dep. 26/10/1983, Gallelli, Rv. 160850): ciò in base al disposto della L. n. 110 del 1975, art. 26; d’altro canto, è emerso pacificamente che si trattava di munizioni destinate al fucile da caccia che l’imputato deteneva regolarmente.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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