Dipendente pubblico effettua donazioni di sangue presso la Asl in realtà mai avvenuti (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 28 gennaio 2020, n. 3439).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente –

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Pietro – Consigliere –

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Rel. Consigliere –

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PALUMBO ROBERTO n. a Taranto il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza resa in data 10/10/2018 dalla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita nell’udienza pubblica del 27/11/2019 la relazione del Cons. Dott.ssa Anna Maria De Santis;

udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott.Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, Avv. Emanuela Provenzano, che si è riportato ai motivi, chiedendone l’accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Tempo Pausania in data 19/1/2017 e in accoglimento dell’appello del Procuratore Generale, dichiarava il prevenuto colpevole “anche” del delitto di falsità materiale in certificati amministrativi ex artt. 477, 482 cod. pen., così riqualificato il capo A) della rubrica, e determinava la pena nella misura complessiva di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Si ascrive al prevenuto, dipendente della Sovrintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici e storico-artistici delle Province di Sassari e Nuoro, di aver fruito di permessi retribuiti relativi a più giornate lavorative nelle quali avrebbe effettuato donazioni di sangue presso la Asl n. 2 di Olbia, attestate da certificazioni rilasciate da due sanitari risultate integralmente false.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Emanuela Provenzano, deducendo:

2.1 la nullità della sentenza per violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., avendo i giudici d’appello omesso di esplicitare le fonti di prova sulla base delle quali è stato ritenuto sussistente il reato di truffa aggravata e di condurre un’approfondita analisi degli elementi costitutivi del medesimo, con particolare riguardo alla sussistenza dell’ingiusto danno per l’ente pubblico;

2.2 la violazione di legge per aver omesso qualsiasi statuizione in ordine al reato di cui all’art. 640, comma 2 cod.pen., contestato al capo B) della rubrica, mancando nella sentenza impugnata qualsiasi richiamo a detta violazione, sia in motivazione che nel dispositivo, con conseguente nullità della decisione ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen., non essendo l’omissione suscettibile di correzione mediante la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen.;

2.3 la violazione di legge con riguardo agli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. per avere i giudici territoriali omesso qualsiasi statuizione in ordine all’ipotesi di reato di cui all’art. 494 cod. pen. contestata al capo A);

2.4 la violazione dell’art. 133 cod. pen. in quanto, alla luce delle lacune decisionali denunziate, la Corte territoriale non ha chiarito quale criterio abbia adottato per il computo della pena, determinata in misura eccessiva e sproporzionata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L’analisi dei primi tre motivi del ricorso in tema di assoluto difetto di determinazioni e mancanza di motivazione con riguardo alle contestazioni di truffa aggravata e sostituzione di persona conduce ad esiti di complessiva infondatezza.

Invero, la Corte territoriale – a pag. 6 – ha scrutinato il gravame difensivo in punto di sussistenza del delitto di truffa, negando pregio alle lamentate carenze probatorie in ordine alla possibile effettuazione di donazioni da sangue da parte del prevenuto presso l’Avis.

Ha, in particolare, evidenziato la natura del tutto generica delle doglianze e l’inconferenza degli approfondimenti istruttori richiesti dal momento che lo stesso imputato ha conferito al datore di lavoro certificazioni mediche, risultate materialmente false, attestanti le donazioni di sangue presso la ASL n. 2 di Olbia.

Alcun gravame la difesa aveva, invece, interposto con riguardo all’art. 494 cod.pen., contestato in continuazione al capo A), sicché la sentenza impugnata non era tenuta a rendere motivazione al riguardo.

3.1 Quanto al dispositivo, i giudici d’appello hanno ivi testualmente affermato che il giudizio di responsabilità del prevenuto, in esito all’accoglimento dell’impugnazione del Pg., concerne “anche” il delitto ex artt. 477/482 cod.pen., così riformando la pronunzia assolutoria intervenuta in primo grado per la fattispecie di cui all’art. 485 cod.pen. originariamente ascritta.

L’uso della particella aggiuntiva, che assolve alla funzione di riferire un concetto a quanto già affermato o sottinteso, rende palese che la Corte territoriale ha inteso estendere la responsabilità al delitto di falso, affiancandola alle analoghe statuizioni già rese dal primo giudice in relazione agli altri addebiti contestati.

Orbene, se è innegabile che la Corte d’Appello ha trascurato di confermare le residue statuizioni adottate dal Tribunale a seguito della parziale riforma della decisione è, altresì, certo che si verta in ipotesi di un mero errore materiale emendabile ex art. 130 cod.proc.pen., non incidendo la denunziata omissione sul portato della pronunzia, alla luce della motivazione resa e dello stesso tenore implicito della parte dispositiva.

Questa Corte ha precisato che l’omessa esplicita conferma della sentenza di primo grado, nell’ipotesi di riforma parziale, non comporta la nullità della sentenza d’appello quando, interpretando il dispositivo in correlazione con la motivazione che ne costituisce la premessa, sia possibile ricostruire le complete statuizioni del giudice nel caso concreto e ha ritenuto la legittimità del ricorso alla procedura di correzione di errore materiale in relazione alla conferma nella restante parte (Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, P.G. e altri in proc. Cursale e altri, Rv. 270657; nello stesso senso Sez. 2, n. 40611 del 11/07/2012, Arzu e altri, Rv. 254343 secondo cui il dispositivo – che nella sua essenza rappresenta l’applicazione del comando della legge al caso concreto-è incompleto e determina la nullità della sentenza soltanto quando manchino gli elementi idonei a identificare la statuizione del giudice;conforme Sez. 1, n. 6848 del 12/03/1991, P.m. e Bonetti, Rv. 187647).

4. A diversi esiti deve pervenirsi con riguardo al conclusivo motivo che lamenta la mancanza di un logico e coerente percorso giustificativo a sostegno della determinazione della pena.

Premesso che, a seguito della ritenuta sussistenza del delitto di falso in certificati, la Corte era legittimata alla rimodulazione della pena, fermo restando il divieto di reformatio in pejus in relazione alle componenti non investite da impugnazione della pubblica accusa, e che in detto ambito era, altresì, investita dei poteri officiosi riconosciuti dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., la sentenza impugnata:

– ha determinato la pena base recependo quella determinata dal Tribunale, senza rilevare l’omesso giudizio di bilanciamento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. con l’aggravante dell’art. 640, comma 2, cod. pen.;

– con riguardo al delitto di cui all’art. 494 cod. pen., con errore, tuttavia, non sanabile in assenza di ricorso del P.g., ha omesso di operare l’aumento a titolo di continuazione;

– con riguardo al delitto di falso ha quantificato l’aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. in maniera erronea, assoggettandolo a diminuzione ex art. 62 bis cod. pen. e, in successione, decurtandolo a norma dell’art. 442 cod. proc. pen.

Questa Corte ha chiarito che, ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione e solo alla fine ridotta globalmente per il rito (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017 – dep. 2018, Ahlal e altri, Rv. 272211).

Infatti, la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va computata all’esito della determinazione del trattamento sanzionatorio in concreto irrogabile, atteso che tale riduzione, per il suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento concernente il “reato” oppure il “reo”, non può essere ricondotta ne’ alla categoria delle circostanze attenuanti ne’ a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico (Sez. 5, n. 55807 del 03/10/2018, Piras, Rv. 274622).

5. La pluralità dei vizi rilevati in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio impone, corretto l’errore materiale di cui al dispositivo e rigettate le residue doglianze, l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio alla Corte d’Appello dì Cagliari per nuovo giudizio sul punto, previa dichiarazione d’irrevocabilità del giudizio di responsabilità del prevenuto per gli addebiti ritenuti a suo carico.

P.Q.M.

Ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata e dispone che successivamente alle parole “.. delle spese del presente grado di giudizio” siano aggiunte le parole ” conferma nel resto la impugnata sentenza”.

Manda al Cancelliere per gli incombenti di legge..

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari per nuovo giudizio sul punto.

Rigetta nel resto e dichiara irrevocabile l’affermazione della penale responsabilità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.