Divieto di collocazione sulla sede stradale sulle sue pertinenze o in prossimità di essa di insegne cartelli manifesti impianti di pubblicità (Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza 7 novembre 2017, n. 26346).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11374/2013 proposto da:

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANCONA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –

e contro

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1230/2012 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 19/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI;

letta la memoria depositata dal PG Gianfranco Servello, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16 giugno 2008 davanti al Giudice di Pace di Ancona la (OMISSIS) srl proponeva opposizione avverso cinque verbali di contestazione elevati dalla Polizia Municipale di Ancona tra il 25 ed il 29 marzo 2008, chiedendone l’annullamento.

Il Comune di Ancona si costituiva e domandava il rigetto dell’opposizione.

Il Giudice di Pace di Ancona, con sentenza n. 1374/2008, rigettava l’opposizione.

La (OMISSIS) srl proponeva appello che, nel contraddittorio delle parti, era respinto dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 1230/2012.

La (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Comune di Ancona ha resistito con controricorso.

Il PG della Corte di Cassazione ha presentato memorie, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con un unico motivo la (OMISSIS) srl lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 C.d.S., poiche’

il Tribunale di Ancona avrebbe errato nel ritenere che le locandine pubblicitarie da essa posizionate sui pali della luce di due vie cittadine di pubblico accesso e transito in assenza di autorizzazioni fossero idonee, nonostante le loro ridotte dimensioni, a disturbare l’attenzione dei conducenti, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

In particolare, ad avviso di parte ricorrente, non sarebbe stata necessaria, nella specie, alla luce delle caratteristiche delle suddette locandine, alcuna autorizzazione, questa essendo prevista solo per i manifesti idonei a distrarre i guidatori.

La doglianza e’ infondata.

Infatti, l’articolo 23 C.d.S., comma 1, che vieta la collocazione sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, o in prossimità di essa, di “insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sul le strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”, mira ad impedire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, cosi’ come sugli spazi a questi adiacenti, fonti di captazione o disturbo dell’attenzione dei conducenti dei veicoli. In ragione di tale ratio, il successivo comma 4, affida all’ente proprietario della strada la valutazione del maggiore o minore impatto di ogni messaggio pubblicitario sull’attenzione dei conducenti e, in funzione di tale valutazione, subordina ad autorizzazione la “collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari” lungo le strade o in vista di esse.

Dal complessivo sistema normativo si evince, pertanto, che l’impatto visivo e le potenzialita’ di disturbo delle insegne, in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosita’, intermittenza, rifrangenza, ecc.) e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori od assenza di esse, ecc.) devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione (Cass., Sez. 2, n. 4683 del 26 febbraio 2009, Rv. 606766-01).

Nel caso in esame, non risulta che la necessaria autorizzazione sia stata domandata, per cui il ricorso va respinto.

2. Il ricorso va, quindi, rigettato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo fra la societa’ ricorrente e il Comune di Ancona.

4. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dell’obbligo di versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si e’ perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018-01).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore di quella controricorrente, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.