Estinzione del reato per l’intervenuto decesso dell’imputato (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 29 dicembre 2020, n. 37578).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) LUCIANO (deceduto) nato a CINTO CAOMAGGIORE il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

svolta la relazione dal Consigliere Dott.ssa GABRIELLA CAPPELLO;

lette le conclusioni, rassegnate a norma dell’art. 23, c. 8, decreto legge n. 137 del 2020, con le quali il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott.ssa Lucia ODELLO, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Udine, con la quale (OMISSIS) (OMISSIS) Luciano era stato condannato nella qualità di datore di lavoro – presidente del C.d.A. della FLAVIA s.r.l. che gestiva un albergo sito in Lignano, per i reati di cui all’art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. e art. 64 c. 1 lett. d), d. Igs. 81/2008 ai danni della lavoratrice dipendente (OMISSIS) Zuzana, dichiarando l’estinzione della contravvenzione per intervenuta prescrizione e confermando nel resto (in Lignano Sabbiadoro il 13/7/2012).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato con difensore formulando due motivi, con entrambi i quali ha contestato la contraddittorietà della motivazione, sia con riferimento alla condotta omissiva ascritta (non avere previsto, né attuato, prima dell’inizio della stagione turistica, la disinfenzione dell’impianto idrico con cloro ad elevata concentrazione o con alternativi metodi a comprovata efficacia come previsto dalle Linee Guida per il contenimento del rischio legionellosi); sia la posizione di garanzia ritenuta in campo all’imputato in qualità di datore di lavoro della persona offesa.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, c.8, decreto legge n. 137 del 2020, con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

4. In data 7 dicembre 2020 è pervenuto certificato di morte dell’imputato.

Considerato in diritto

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.

2. Dal certificato pervenuto in cancelleria il 7 dicembre 2020, risulta infatti che (OMISSIS) (OMISSIS) Luciano, nato il xx/xx/19xx, è deceduto il 20 aprile 2020.

3. Ne consegue l’estinzione del reato ascrittogli ai sensi dell’art. 150 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato.

Deciso il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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art. 150 Codice Penale

In base a tale norma, la morte determina un effetto estintivo del reato dato dall’impossibilità di pervenire all’accertamento in merito alla colpevolezza del soggetto, nonché di applicare eventuali pene principali ed accessorie.

Per contro, le obbligazioni civili nascenti dal reato continueranno a sussistere e graveranno sul patrimonio del colpevole e quindi sugli eredi.