Giudice di Pace: “un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare” (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 30 gennaio 2020, n. 4103).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS) ANTONIO nato a GENOVA il xx/xx/xxxx;

(OMISSIS) GAETANO nato a FERMO il xx/xx/xxxx;

avverso l’ordinanza del 25/06/2019 del TRIBUNALE di PESCARA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe SANTALUCIA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale Dott. Luigi Orsi che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di Antonio (OMISSIS) e Gaetano (OMISSIS), raggiunti da ordini di esecuzione per l’espiazione della sanzione della permanenza domiciliare ex art. 53, comma 2, d. Igs. n. 274 del 2000, di scomputo dalla espianda sanzione del periodo trascorso in restrizione cautelare, in ragione della non assimilabilità della permanenza domiciliare al regime detentivo

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Antonio (OMISSIS) e Gaetano (OMISSIS), che ha dedotto vizio di violazione di legge. Permanenza domiciliare, da un lato, e custodia carceraria e domiciliare, dall’altro, sono situazioni sovrapponibili e quindi non può essere negata la detrazione dalla pena della permanenza domiciliare del pre-sofferto cautelare.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. I ricorsi meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. L’art. 657 cod. proc. pen. con la disposizione d’esordio delimita l’ambito applicativo dell’istituto della fungibilità alla determinazione della pena detentiva da eseguire. Ciò non significa che la detrazione del cd. pre-offerto di tipo detentivo sia incompatibile con l’esecuzione di una misura sanzionatoria cd. paradetentiva, quale la permanenza domiciliare.

Se, da un lato, per espressa previsione di legge il condannato nei cui confronti è applicata la permanenza domiciliare “non è considerato in stato di detenzione” – art. 53, comma 2, d. Igs. n. 274 del 2002 -, dall’altro, l’art. 58 dello stesso decreto chiarisce che “per ogni effetto giuridico la pena dell’obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria”.

L’assimilazione a ogni effetto giuridico impedisce di ravvisare nell’indicazione fatta dall’art. 657 cod. proc. pen. alla esecuzione della pena detentiva un ostacolo alla detrazione anche dal periodo di permanenza domiciliare del pre-sofferto di custodia cautelare.

3. In tal modo si supera un rilievo di consistente irragionevolezza a cui sarebbe rimasta esposta la disciplina per la previsione, contenuta nel comma 3 dell’art. 657 cod. proc. pen., che il condannato può chiedere il computo dei periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata per la determinazione della pena pecuniaria, oltre che della sanzione sostitutiva, da eseguire.

L’espressa estensione della fungibilità all’esecuzione della pena pecuniaria, e delle sanzioni sostitutive, pur dopo la precisazione del comma 1 che il computo del cd. pre-sofferto attiene alla determinazione della pena detentiva, elimina ogni dubbio circa l’applicabilità dell’istituto della fungibilità alle sanzioni paradetentive, e quindi alla permanenza domiciliare, non potendo dubitarsi che la pena pecuniaria, peraltro considerata ex se e non come sanzione sostituiva, sia maggiormente eterogenea rispetto alla pena detentiva di quanto non lo sia la sanzione della permanenza domiciliare.

4. Il comma 3 dell’art. 657 cod. proc. pen. che, come appena si è detto, estende il computo all’esecuzione di pene di diversa natura rispetto alla detentiva opera l’assimilazione attraverso il meccanismo del ragguaglio.

Lo stesso meccanismo deve pertanto servire al computo del cd. pre-sofferto per la determinazione del periodo di permanenza domiciliare da espiare, dovendosi quindi tener conto del criterio posto dall’art. 58, comma 2, d. Igs. n. 274 del 2000, secondo cui “un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare”.

5. Per le ragioni esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pescara per un nuovo esame della richiesta da condursi alla luce dell’indicato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pescara.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.