Gres porcellanato spacciato per piastrelle di prima scelta quelle che, in realtà, erano piastrelle di qualità inferiore. Risarcito (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 1 ottobre 2020, n. 20977).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28103-2018 proposto da:

JONICA CEMENTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LEONARDO DE LUCA;

– ricorrente –

contro

MARAZZI GROUP SRL A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VITALI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO BERGOMI;

– controricorrente –

contro

ZANGARO GIUSEPPE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 247/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Rilevato che:

Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2004 Giuseppe Zangaro conveniva davanti al Tribunale di Rossano Jonica Cementi S.r.l. perché fosse condannata a risarcirgli i danni che avrebbe subito per una fornitura di mq 100 di gres porcellanato destinata alla pavimentazione della propria abitazione, e che dopo la posa in opera aveva manifestato di non essere “di prima scelta” come era stato invece garantito dalla convenuta quale venditrice.

Ionica Cementi si costituiva, resistendo e ottenendo l’autorizzazione a chiamare in causa Marazzi Gruppo Ceramiche S.p.A. quale esclusiva responsabile di quanto lamentato.

Quest’ultima si costituiva, resistendo e tra l’altro adducendo che il materiale venduto a ionica Cementi non era di prima scelta, bensì un’occasione.

Il Tribunale, con sentenza del 14 febbraio 2012, condannava la convenuta a risarcire l’attore nella misura di C 26.503,57 e rigettava ogni sua domanda nei confronti della chiamata. ionica Cementi proponeva appello, cui resistevano le controparti.

Con sentenza del 7 febbraio 2018 la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame.

Ionica Cementi ha proposto ricorso, basato su un unico motivo.

Si è difesa soltanto la parte chiamata, nelle more divenuta Marazzi Group S.r.l., con controricorso, illustrato poi anche con memoria.

Considerato che:

L’unico motivo del ricorso denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché omesso esame di un fatto decisivo e discusso.

Lamenta la ricorrente che entrambi i giudici di merito siano giunti alla conclusione che l’acquirente Zangaro sarebbe stato tratto in inganno da ionica Cementi, la quale avrebbe spacciato per piastrelle di prima scelta quelle che, in realtà, erano piastrelle di qualità inferiore.

Ciò costituirebbe “frutto solo di presunzioni non giustificate da alcun dato fattuale”; ed entrambe le sentenze, pur avendo “chiaramente citati” quelli che sarebbero “elementi di fatto decisivi”, li avrebbero “bypassati”.

Il motivo, a questo punto, procede articolandosi in tre censure ictu oculi direttamente fattuali: “sulla occasionalità del prezzo” delle piastrelle – che non contrasterebbe con la qualità di prima scelta delle piastrelle, la quale non potrebbe escludersi nel caso appunto di un prezzo occasionale: evidente valutazione di merito -, “sul simbolo prima scelta apposti sulla confezione delle piastrelle” – in ordine al fatto che le piastrelle, secondo quanto rilevato dal consulente tecnico d’ufficio, sarebbero state contenute in una confezione con sopra impresso il simbolo di prima scelta (in realtà il giudice d’appello ha ampiamente motivato sugli elementi probatori nel senso della qualità di seconda scelta delle piastrelle) – e sul “riscontro della Marazzi s.p.a. alle lamentele del consumatore” (che peraltro, secondo la stessa doglianza in esame, non hanno incluso “nessun riferimento alla qualità del prodotto” e “alcun accoglimento delle contestazioni”) -.

Tali censure costituiscono con somma evidenza una critica alla valutazione fattuale operata dalla Corte d’appello, perseguendo il ricorso, tramite la diversa valutazione prospettata, e richiesta in sostanza al giudice di legittimità, un vero e proprio terzo grado di merito, non confacente alla giurisdizione di questa Suprema Corte.

Tale conformazione conduce il ricorso alla inammissibilità, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi C 3500, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 1° ottobre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.