1. Con sentenza del 26 luglio 2011 il Giudice di pace di Mussomeli ha dichiarato A.G. colpevole del delitto di lesioni personali in danno di B.S., mentre ha assolto dal medesimo delitto Z.G., nonchè I.M. dai delitti di lesioni personali ed ingiurie in danno della stessa suindicata persona offesa.
2. Con la sentenza impugnata in questa sete il giudice monocratico del Tribunale di Caltanissetta, in parziale riforma della citata sentenza del giudice di pace (e in conseguenza dell’appello proposto da A. e dalla parte civile), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.G., essendo il reato ascrittogli estinto per remissione di querela, mentre ha condannato I.M. al risarcimento in favore della parte civile B.S. dei danni conseguenti al reato di ingiuria, rimettendo le parti dinanzi al competente giudice civile per la relativa liquidazione. Ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado.
3. Propone ricorso I.M., con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo i seguenti tre motivi.
3.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 51 e 594 c.p..
Il giudice di merito sarebbe incorso nell’errore di ritenere sussistente l’esercizio del diritto di critica politica nella condotta tenuta da B.S., il quale, in qualità di capogruppo consiliare di minoranza, aveva pronunciato nel corso di una seduta molto affollata, nei confronti del presidente del consiglio comunale I., l’espressione “non sei cosa di fare il presidente, sei cosa di vendere patate e mortadella”. Quindi, sostiene il ricorrente, è stato lui ad essere ingiuriato per primo dal B. nel corso del consiglio comunale.
3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge con riferimento all’art. 599 c.p.. Il giudice d’appello non ha ritenuto esistente in capo all’imputato la scriminante della provocazione prevista dall’art. 599. Invece, secondo il ricorrente, il caso in esame rientra appieno nella formulazione dell’esimente sopra indicata. Le frasi pronunziate dall’ I. in danno del B. rappresentano un’immediata e diretta risposta – sebbene scomposta – alle ingiurie ricevute. Peraltro, ai fini dell’integrazione dell’art. 599 non è richiesta la proporzione tra la reazione e il fatto ingiusto altrui, essendo sufficiente che sussista un nesso di causalità determinante tra fatto provocante e fatto provocato.
3.3. Con il terzo ed ultimo motivo si deduce il vizio di motivazione, che viene censurata perchè non risponderebbe ai requisiti di rigore, correttezza e illogicità. Il giudice, infatti, ha scisso le condotte dei soggetti principali della controversia, così incorrendo in un errore giuridico di non poco conto, che finisce per influenzare negativamente la motivazione. Rappresenta il ricorrente che il giudice ha errato nel momento in cui ha ritenuto la prima offesa (quella del B.) scriminata e la reazione a quell’ingiuria come offensiva del valore morale sociale di una persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, di conseguenza, meritevole di rigetto.
1. In fatto si evince dalle sentenze di merito che, durante un consiglio comunale, B.S., capogruppo dell’opposizione, ebbe a pronunciare nei confronti del presidente del consiglio, l’ I., la seguente frase: “non sei cosa di fare il presidente, sei cosa di vendere patate e mortadella”.
L’ I. rispose apostrofando il suo interlocutore nei seguenti termini: “sei un porco, un bastardo”.
2. I tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perchè censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto scriminata la condotta dell’ I. ex art. 599 c.p., avendo di contro ritenuto che la frase pronunziata dal suo interlocutore rientrasse nel diritto di critica ex art. 51 c.p..
Ritiene questo collegio che il giudice d’appello abbia correttamente riformato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato non punibile l’ I. per il delitto di ingiuria ritenendo operante la causa di non punibilità della reciprocità delle offese.
Difetta infatti il presupposto stesso per l’operatività della predetta causa di non punibilità, ossia quello delle offese reciproche. Peraltro, in tema di ingiuria, il riconoscimento della causa di non punibilità fondata sul carattere reciproco delle offese (art. 599 c.p., comma 1) è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice, il quale, peraltro, qualora vengano allegati gli estremi della stessa, è tenuto a giustificare il mancato esercizio del proprio potere (Sez. 5, n. 46317 del 11/11/2004 – dep. 30/11/2004, Scuderi ed altro, Rv. 230459). Il giudice d’appello, nel caso in esame, ha motivato in maniera esaustiva e coerente sulla inoperatività dell’art. 599 e, in particolare, sulla insussistenza della reciprocità delle offese. Infatti, la frase pronunziata dal B. non può ritenersi penalmente rilevante, perchè, per quanto sia pungente, è espressiva del diritto di critica politica.
Essa è stata pronunziata in una seduta del consiglio comunale da un avversario politico dell’ I., durante una discussione accesa nella quale il B. ha espresso un giudizio di inadeguatezza dello stesso I. allo svolgimento delle funzioni di presidente, facendo peraltro specifico riferimento alla sua attività lavorativa di titolare di un supermercato.
Il giudice d’appello ha correttamente evidenziato che il B., attraverso l’espressione sopra riportata, intese formulare un giudizio negativo nei confronti del suo interlocutore quale titolare della carica di presidente del consiglio comunale, assumendo quale termine di raffronto l’attività lavorativa dallo stesso effettivamente svolta.
In materia questa Corte ha avuto modo di affermare che l’esercizio del diritto di critica politica può rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi di per sè ingiuriosi, tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, mentre non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per l’esposizione a critica del personaggio stesso (Sez. 5, n. 14459 del 02/02/2011 – dep. 11/04/2011, Contrisciani, Rv. 249935; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004 – dep. 26/05/2004 Boldrini, Rv. 228900).
Altrettanto correttamente il giudice d’appello ha affermato che la frase pronunciata dall’ I. è connotata da un significato offensivo eccedente l’esercizio del diritto di critica politica. Lo stesso, infatti, pronunziò parole, quali “sei un porco, un bastardo”, che, lungi dal limitarsi a qualificare negativamente il suo interlocutore come uomo politico, offesero certamente il complesso delle qualità che determinano il valore morale sociale di una persona e quindi l’onore il decoro.
E, a tal proposito, va rammentato che non costituisce esercizio del diritto di critica politica, con effetto scriminante della condotta ingiuriosa, l’espressione che ecceda il limite della continenza, consistendo non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale della persona che, anche nel contesto di vivace polemica di un confronto politico, resta penalmente rilevante (Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009 – dep. 28/07/2009, Spartà e altro, Rv. 244811).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in Euro 1500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015.