REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21952-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA (OMISSIS), MANUELA (OMISSIS), CLEMENTINA (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) RICCARDO, in qualità di procuratore generale della sig.ra Maddalena (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. (OMISSIS) 18/20 presso lo studio dell’avvocato GUIDO (OMISSIS), (Ufficio ACLI), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 299/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Torino, pronunciando sul gravame proposto da Riccardo (OMISSIS), nella qualità di procuratore generale di Maddalena (OMISSIS), nei confronti dell’INPS, ha condannato l’Istituto a pagare, in favore del primo, nella qualità specificata, l’assegno mensile di assistenza, ex articolo 13 della legge nr. 118 del 1971, a decorrere dall’i gennaio 2014 e con interessi legali dal 26 agosto 2017;
per quanto rileva in questa sede, la Corte di appello ha ritenuto di individuare la decorrenza della prestazione dalla data in cui era sopraggiunto il requisito reddituale (anno 2014), prima invece insussistente e, perciò, ragione di reiezione della domanda in sede amministrativa (con provvedimento del 9.8.2007); ha, invece, fissato la decorrenza degli interessi legali nel momento in cui l’interessato comunicava (con istanza di riesame) all’Istituto la sopravvenienza del requisito medesimo (2017);
avverso la decisione, ha proposto ricorso in cassazione l’Inps con un motivo, cui ha resistito, con controricorso, la parte indicata in epigrafe;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
CONSIDERATO CHE:
con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – l’Inps deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 della legge nr. 533 del 1973 nonché degli articoli 11, 12 e 13 della legge nr. 118 del 1971, dell’art. 2697 cod.civ., dell’art.12, comma 3, della legge nr. 412 del 1991, per avere la Corte di appello di Torino disatteso l’eccezione dell’Inps in punto di decorrenza del beneficio, da individuarsi nel primo giorno del mese successivo alla domanda (tale da intendersi l’istanza di riesame) del 9 ottobre 2017;
il motivo è fondato;
opportuno premettere nuovamente i fatti di causa;
la parte privata presentava domanda per il riconoscimento del beneficio economico dell’assegno mensile di assistenza, in data 29.8.2007. Accertato il requisito sanitario, l’istanza era, tuttavia, respinta dall’INPS, per «superamento del limite di reddito»;
in data 27.4.2017, l’interessato presentava all’INPS «istanza di riesame dell’originaria domanda amministrativa» poiché, dal 2014, variava la situazione reddituale e risultava integrato (anche) il requisito economico;
la Corte di appello ha riconosciuto il diritto alla prestazione dal 2014, cioè dal momento in cui tutti gli elementi costitutivi, rispetto alla domanda del 2007, erano venuti ad esistenza;
osserva il Collegio che la resa decisione viola i principi regolatori della materia ed incorre negli errori di diritto denunciati dall’INPS;
la questione controversa in causa riguarda la necessità o meno per il soggetto invalido -al quale nel passato sia stata negata la prestazione per difetto del requisito socio-economico- di presentare una «nuova» domanda amministrativa, quando tutti i requisiti prescritti maturino in data successiva;
non vi è dubbio che al quesito debba darsi risposta affermativa, giacché, in tale ipotesi, viene in rilievo una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella precedentemente valutata, che richiede un atto di impulso in sede amministrativa, condizione, poi, di proponibilità dell’eventuale azione in sede giudiziaria;
diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la domanda presentata nel 2017 non può essere una richiesta di «riesame» di quella proposta nel 2007, trattandosi di istituto («il riesame») ignoto all’ordinamento di riferimento che, a decorrere dall’1.1.2005, consente solo all’interessato la proposizione di una domanda giudiziale «[…] entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione […] del provvedimento emanato in sede amministrativa» (art. 42 D.L. nr. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge nr. 326 del 2003);
trattandosi, dunque, di una nuova domanda volta ad ottenere l’assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge nr. 118 del 1971, il beneficio assistenziale, ricorrendo tutti i presupposti costitutivi, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e l’istanza medesima vale, al pari delle altre condizioni richieste dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione (v., per tutte, Cass. nr. 24896 del 2019, in motiv., § 7);
da tali principi si è, invece, discostata la pronuncia impugnata che va, dunque, cassata e rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Torino che, in diversa composizione, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, nell’adunanza camerale del 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021.