La Cassazione nega il risarcimento al paziente che, per l’effetto dell’intervento di altri medici, non è riuscito a ricostruire il nesso di causalità (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 31 maggio 2021, n. 15108).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8029-2019 proposto da:

(OMISSIS) ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato BENITO (OMISSIS) in ROMA, VIA (OMISSIS) 38, pec: 3xx

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) BOBBIE, UGF ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2444/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/09/2018;

udita la reazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott.ssa ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. Roberto (OMISSIS), con atto di citazione del 19/5/2008, propose opposizione ad un decreto ingiuntivo intimatogli dal Tribunale di Vicenza in favore del dott. Bobbie (OMISSIS), per l’importo di €. 6.330, a titolo di pagamento di prestazioni odontoiatriche.

Rappresentò che dette prestazioni non erano state eseguite a regola d’arte al punto, che egli aveva accusato fastidiosi scricchiolii alla mandibola, acufeni e vertigini e, rivoltosi ad altro professionista, aveva appreso che il dott. (OMISSIS), nell’esecuzione di un impianto, non aveva provveduto ad applicare, prima dei definitivi denti in porcellana, dei denti in resina più elastici che avrebbero garantito il buon esito della prestazione professionale.

Oltre ad opporsi al decreto ingiuntivo chiese la condanna del (OMISSIS) al risarcimento dei danni.

Il convenuto si costituì, difendendo il proprio operato; ed assunse che la prestazione non era stata ultimata perché il paziente non si era presentato alle visite; citò in giudizio la propria compagnia di assicurazioni UGF per essere, nell’ipotesi di condanna, da essa manlevato.

Il Tribunale adito, assunse prove orali ed espletata una CTU, ritenne che le prove acquisite avessero confermato la prospettazione difensiva del convenuto e rigettò l’opposizione.

2. La Corte d’Appello di Venezia, adita dal (OMISSIS), con sentenza n. 2444 del 2018, ha rigettato l’appello, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, mancante la prova della non corretta esecuzione della prestazione da parte del professionista, specie con riguardo alla pretesa mancata esecuzione dell’impianto in resina ritenuta inattendibile e l’assenza del nesso causale tra la prestazione eseguita ed i disturbi di acufene e di vertigini lamentati dal paziente, anche in ragione del fatto che sull’impianto erano intervenuti, dopo il (OMISSIS), altri professionisti.

Avverso la sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Nessuno ha resistito al ricorso.

3. La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 c.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 260, co. 1 n. 3 c.p.c.

– il ricorrente assume che, a seguito dell’eccezione di inadempimento da lui sollevata nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice avrebbe dovuto verificare, sul piano della prova, che la prestazione fosse stata eseguita a regola d’arte, incombendo sul professionista l’onere della relativa prova.

2. Con il secondo motivo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. ed art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

– assume che la sentenza avrebbe una motivazione apodittica nella parte in cui esclude la fondatezza delle censure relative al comportamento non diligente del (OMISSIS) laddove la giurisprudenza di questa Corte porrebbe a carico del professionista la prova della diligente esecuzione della prestazione professionale.

1-2 I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi afferenti al regime probatorio della diligenza qualificata del professionista e sono entrambi inammissibili perché non si confrontano con l’autonoma ratio decidendi dell’impugnata sentenza relativa al nesso causale.

La Corte d’Appello infatti neppure ha esaminato i profili soggettivi della eventuale responsabilità del professionista, perché ha escluso la configurabilità del nesso causale tra la prestazione posta in essere dal medesimo ed i disturbi accusati dal (OMISSIS) in ragione del fatto che il quadro clinico risultava alterato dagli interventi successivi di altri professionisti.

Ciò rendeva infatti impossibile comprendere quali danni potessero essere ricondotti alla prestazione originaria del (OMISSIS).

E’ evidente che, essendosi la sentenza fermata prima, per dir così, dell’accertamento della colpa, il ricorrente anziché soffermarsi sulla pretesa violazione delle regole di riparto dell’onere della prova sulla diligenza professionale, avrebbe dovuto impugnare la statuizione che ha escluso la possibilità di accertamento del nesso causale tra la prestazione professionale e il danno e non avendolo fatto la sua impugnazione non può che essere ritenuta inammissibile, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., 1, n. 17182 del 14/8/2020; Cass., 3 n. 13880 del 6 17/2020, Cass. 1, n. 18641 del 27/7/2017).

3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione dell’art. 132 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c nullità del procedimento. Motivazione apparente o contraddittoria.

Omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.

– il ricorrente lamenta la motivazione apparente della impugnata sentenza nella parte in cui, da un lato, escluderebbe la sussistenza del nesso causale dall’altro richiamerebbe passaggi della CTU che sembrerebbero, invece, deporre per la sussistenza del medesimo.

3.1 II motivo è infondato in quanto la sentenza ha valutato congiuntamente tutti gli elementi raccolti in giudizio per escludere, da un lato, la prova dell’infondatezza dell’addebito relativo alla mancata esecuzione di un impianto in resina, dall’altro l’irresponsabilità, per il CTU, di apprezzare attualmente la presenza di acufeni e vertigini, così dando luogo ad una motivazione complessa ed esaustiva circa l’assenza di elementi certi per la sussistenza del nesso di causalità tra la prestazione professionale ed il danno.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5. Non occorre provvedere sulle spese perché le parti intimate non hanno svolto difese.

6. Si dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Si dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norna del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26/01/2021.

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.