La statuizione su una questione di rito dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 ottobre – 16 dicembre 2014, n. 26377).

E.M. nel 2000 proponeva domanda per il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale nei confronti di V.B., Vacton Impex s.r.l., J.P. nonché dell’UCI Ufficio centrale Italiano.

Il Giudice di Pace di Roma dichiarava improponibile la domanda del M. non avendo l’attore rispettato lo spatium deliberandi di sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata contenente la richiesta di risarcimento dei danni, accordato all’assicurazione dall’art. 22 della legge n. 990 del 1969.

Nel 2005 il M. iniziava una nuova causa per il risarcimento dello stesso danno, convenendo in giudizio V.B., la Vacton Impex s.r.l., l’Ufficio Centrale Italiano e la Asirom Assicurazioni, ed il giudice di pace adito rigettava nel merito la domanda.

L’appello del M. veniva dichiarato inammissibile con la sentenza n. 8410\2010 del Tribunale di Roma, qui impugnata, in accoglimento della eccezione di giudicato riproposta dall’UCI, ritenendo che si fosse formato il giudicato sulla improponibilità della domanda.

Il M. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio centrale italiano.

Le parti costituite non hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il M. denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidenziando che il tribunale non avrebbe colto il fatto che lui abbia proposto un secondo giudizio nuovo e del tutto autonomo rispetto al primo, e non costituente la continuazione o prosecuzione del precedente, una volta maturata la condizione di proponibilità che aveva paralizzato l’esperibilità dell’azione risarcitoria nel primo giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c., avendo il tribunale affermato, erroneamente, che il giudicato si possa formare non soltanto sui presupposti di fatto o di diritto della fattispecie, ma anche sulle condizioni di proponibilità dell’azione, quale è il rispetto da parte del danneggiato dello spati ím deliberandi assicurato dalla legge alle compagnie di assicurazione per l’eventuale liquidazione dell’indennizzo senza far luogo alla domanda giudiziale.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Il giudicato su questione processuale, e tale è una questione che abbia investito esclusivamente l’esistenza o meno di una condizione di proponibilità della domanda, è tale solo all’interno dello stesso processo e non estende la sua autorità anche ad un nuovo ed autonomo processo.

E’ ben vero che l’autorità del giudicato, oltre ad investire ciò che forma l’oggetto e la causa giuridica del giudizio, si estende a tutte le statuizioni, anche implicite, che della decisione finale costituiscono dei punti obbligati di passaggio, rappresentandone il presupposto logico indispensabile. In tale ambito tuttavia mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nello ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato formale), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio ( tra le altre, v. da ultimo Cass. n.15383 del 2014, Cass. n. 7303 del 2012).

Né tanto meno la decisione su una questione di proponibilità della domanda impedisce la riproposizione della domanda di merito in un diverso ad autonomo giudizio qualora in esso non si ponga più la questione processuale preliminare che ha impedito l’esame da parte del giudice del merito della causa perché superata (dallo scorrere del tempo o dal comportamento di una o di entrambe le parti, o dal verificarsi di un determinato accadimento).

Nella fattispecie in esame, con la seconda citazione la parte non ha proceduto alla riassunzione del primo giudizio, ma ha proposto un autonomo secondo giudizio riproponendo la domanda di merito ( avente ad oggetto il risarcimento dei danni da incidente stradale), non impedita dal giudicato processuale di improponibilità della domanda attinente esclusivamente al primo giudizio ed all’interno del quale la questione preliminare di proponibilità della domanda non é stata riproposta perché nel frattempo la condizione di proponibilità si è verificata, essendosi ampiamente consumato nel periodo di tempo precedente la notifica del secondo atto di citazione lo spatium deliberandi in favore dell’assicurazione.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione che deciderà anche sul merito della causa attenendosi al seguente principio di diritto : ” La statuizione su una questione di rito (nella specie, sulla questione di proponibilità della domanda costituita dal rispetto dello spatium deliberandi previsto dall’art. 22 della legge n. 990 del 1969), dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito e emanata e, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio “.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.