L’aver mantenuto un rapporto di amicizia con un persona pregiudicata e coinvolta nel traffico di stupefacenti e affiliato ad un clan mafioso, anche se ritenute non sufficienti a dimostrare la responsabilità̀ in merito al reato di indebita detenzione di armi, ben possono essere inquadrate in termini di condotta gravemente colposa tale da ingenerare nell’autorità procedente l’erroneo convincimento circa il coinvolgimento del soggetto nell’attività criminale in questione.

(Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 31 gennaio 2017, n. 4723)

…, omissis …

Sentenza

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

nei confronti di:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

avverso l’ordinanza n. 43/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 18/03/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

(OMISSIS), per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione dal predetto subita in relazione a procedimento a suo carico per il reato di detenzione e porto abusivo di una pistola. Reato per il quale e’ stato assolto con sentenza di assoluzione perche’ il fatto non sussiste divenuta irrevocabile in data 6 dicembre 2013.

A sostegno del ricorso il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione.

Secondo la difesa la Corte di appello ha errato nel ritenere gravemente colposo e, quindi, idoneo ad escludere l’indennizzo il comportamento del (OMISSIS) consistito nell’aver mantenuto un rapporto di amicizia con (OMISSIS), persona pregiudicata e coinvolta nel traffico di stupefacenti e affiliato al clan mafioso di (OMISSIS).

Il difensore – pur dando conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le frequentazioni ambigue con pregiudicati o, comunque, con soggetti appartenenti al mondo della criminalita’ costituisce comportamento gravemente colposo tale da escludere l’indennizzo – osserva che il giudice della riparazione deve altresi’ fornire adeguata motivazione circa l’oggettiva idoneita’ delle predette frequentazioni ad essere valutate quali indizi di complicita’ a carico dell’indagato.

Cio’ facendo riferimento al tipo di rapporto con i malavitosi, alla durata ed intensita’ dello stesso. Si deve trattare di relazioni che consentano di ravvisare un nesso di causalita’ rispetto all’adozione del provvedimento restrittivo.

Tanto premesso – continua la difesa – la Corte di appello ha posto a fondamento del rigetto dell’istanza di riparazione una motivazione del tutto illogica introducendo elementi di fatto che nulla hanno a che vedere con la posizione del (OMISSIS).

In particolare, a detta del ricorrente, la Corte di appello si e’ soffermata unicamente sul contenuto dell’ordinanza cautelare omettendo di dare adeguato rilievo a tutti gli elementi di fatto e diritto favorevoli al (OMISSIS) come, ad esempio, quanto emerso dall’interrogatorio del predetto.

Soprattutto, evidenzia la difesa, la Corte territoriale ha travisato la natura della frequentazione tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) arrivando a ravvisare una collaborazione a pieno titolo del primo nell’ambito dell’attivita’ criminale del secondo. Invero, pero’, secondo la difesa non e’ stata assolutamente provata tale collaborazione: la stessa, infatti, e’ stata forzatamente ricavata dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche suscettibili di varie e diverse interpretazioni.

La colpa del (OMISSIS) sarebbe soltanto quella di aver trascorso parte del suo tempo con il (OMISSIS) pur essendo a conoscenza della sua appartenenza alla criminalita’ organizzata locale. La Corte di appello, pero’, non ha considerato che il ricorrente viene da un piccolissimo paese della Sicilia ove “vuoi o non vuoi” tutti si conoscono e sono amici.

Ancora, secondo la difesa, sono state valorizzate delle intercettazioni che invero non possono considerarsi affatto sintomatiche di una qualche complicita’ tra i due predetti soggetti (intercettazioni che la difesa riporta proponendo per ciascuna una diversa interpretazione).

Ritenuto in diritto

Il ricorso e’ infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la cognizione della Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimita’ del provvedimento impugnato – sotto il profilo della congruita’ e logicita’ della motivazione – e non estesa al merito.

Quanto alla verifica dei presupposti del diritto all’equa riparazione – assenza di dolo/colpa grave dell’istante nella produzione dell’evento restrittivo della libertà’ personale – le Sezioni Unite hanno piu’ volte precisato che la Corte territoriale deve procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale.

Dunque il giudice di merito, per valutare se chi ha patito la detenzione ingiusta vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, e’ incensurabile in sede di legittimità (SU 26.6.2002, De Benedictis, RV 222263).

In particolare, la Corte di appello deve fondare la propria delibazione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza, che quest’ultimo abbia avuto, dell’inizio dell’attività di indagine.

Cio’ al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri gli estremi del reato contestato, ma solo che abbia ingenerato – ancorche’ in presenza di errore dell’autorita’ procedente – la falsa apparenza della sua configurabilita’ come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto.

Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello di Ancona ha motivato il proprio convincimento in maniera del tutto congrua e condivisibile. La Corte territoriale, infatti, ha correttamente ritenuto integrati gli estremi della colpa grave ravvisandola in alcuni comportamenti del (OMISSIS) accertati anche nella sentenza di assoluzione.

Comportamenti che. anche se ritenuti non sufficienti a dimostrare la responsabilità in merito al reato di indebita detenzione di armi, ben possono essere inquadrati in termini di condotta gravemente colposa tale da ingenerare nell’autorità procedente l’erroneo convincimento circa il coinvolgimento del (OMISSIS) nell’attivita’ criminale in questione.

Trattasi infatti di incontri ed intercettazioni di conversazioni tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) – notoriamente vicino se non proprio affiliato al clan mafioso di (OMISSIS) dedito al traffico di stupefacenti ed alla commissione di reati inerenti le armi – tra le quali, in particolare una, concerne proprio la pistola per la quale il ricorrente e’ stato inquisito.

Peraltro, la Corte di appello ha giustamente evidenziato come da tali intercettazioni emerga chiaramente anche la consapevolezza in capo al (OMISSIS) dell’appartenenza della persona con la quale interloquiva assiduamente ad un contesto criminale di non poco conto.

Per tali ragioni si deve ritenere l’ordinanza impugnata del tutto aderente al principio piu’ volte espresso da questa Corte di legittimita’ per cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo. rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, puo’ essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purche’ il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneita’ ad essere interpretate come indizi di complicita’, in rapporto al tipo e alla qualita’ dei collegamenti con tali persone, cosi’ da essere poste quanto meno in una relazione di concausalita’ con il provvedimento restrittivo adottato (Cass. Sez. 4 n. 39199/2014 Rv. 260397).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla refusione delle spese sostenute dal Ministero resistente liquidate in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla refusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in 1.000,00 Euro.

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