REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –
Dott. TORNESI Daniela Rita – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REPETTO LORENZO nato a CASTELLETTO D’ORBA il xx/xx/xxxx;
avverso l’ordinanza del 31/05/2019 del TRIB. LIBERTA di TORINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DANIELA RITA TORNESI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRANCA ZACCO che conclude per il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato BORSALINO MASSIMILIANO del foro di ALESSANDRIA in difesa di REPETTO LORENZO in sostituzione dell’avvocato MERCURI FRANCESCO del foro di ALESSANDRIA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31 maggio 2019 il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, in accoglimento dell’appello presentato dal pubblico ministero del Tribunale di Alessandria, ha applicato, tra gli altri, a Repetto Lorenzo la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese ed uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il periodo di un anno in relazione al reato contestato di cui agli artt. 40 cpv., 110 e 603 bis, comma 1, nn. 2 e 4 cod. pen.
1.1. In particolare veniva contestato a Vittoria Dall’O, amministratore unico e legale rappresentante della società Tommasi s.r.I., avente ad oggetto sociale il commercio all’ingrosso di sottoprodotti metallici della lavorazione industriale e, quanto all’unità produttiva di Sale, la gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi: a Claudio Tommasi, amministratore di fatto della Tommasì s.r.l. (figlio della Dall’O), e a Repetto Lorenzo, quale co – gestore dell’unità produttiva di Sale. avere sottoposto i lavoratori Dascalu Gabriel, Cocrea Costantin, Catalin Bianchi Luca, e Pelfini Moreno a situazioni di sfruttamento consistenti nella reiterata corresponsione di retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro (lavoro straordinario non retribuito per una media di 15.720 ore a settimana, pagamento parziale della retribuzione e mancato pagamento del t.f.r, reiterata violazione della normativa sull’orario di lavoro e periodi di riposo/ violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (presenza di vermi, insetti, roditori e rifiuti organici in stato di avanzata decomposizione), approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori con carichi di famiglia e rimasti disoccupati a seguito del licenziamento in ragione della grave situazione di crisi occupazionale. Fatti commessi in Sale dal mese di ottobre 2017 al mese di marzo 2018.
2. Repetto Lorenzo ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio / motivazionale con riferimento al ruolo che gli è stato attribuito di co- gestore dell’unità produttiva di Sale e, conseguentemente, di amministratore di fatto.
2.2. Con il secondo motivo,lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato sotto il profilo sia dello sfruttamento che dello stato di bisogno dei lavoratori.
2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione per mancanza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma primo, lett c) cod. proc. pen. essendo venuta meno la situazione di fatto che ha reso possibile o agevolato la commissione del reato in quanto la società Tommasi è stata dichiarata fallita.
3. Con memoria difensiva/depositata in data 16 novembre 2019, Repetto Lorenzo, a mezzo del difensore di fiducia, ribadisce la sua assoluta estraneità all’attività gestoria che gli viene contestata negando la qualifica di socio occulto e ribadisce di avere svolto soltanto l’attività di mediatore e di procacciatore di affari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Si premette che, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 26988401; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Rv. 25217801; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Rv. 24199701).
Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dì merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Ed ancora, va precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1 bis della citata disposizione richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell’articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi.
Ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Rv. 269179).
3. Orbene, alla luce dei principi enunciati, l’ordinanza impugnata risulta correttamente argomentata, non rilevandosi gli errori di diritto e le incongruenze motivazionali evidenziate dalla difesa nel ricorso.
3.1. In particolare, quanto ai primi due motivi che vengono esaminati unitariamente perché strettamente connessi, si osserva che i fatti oggetto della provvisoria imputazione si inscrivono nell’ambito di un’indagine che trae origine da uno stralcio del procedimento penale per reati ambientali iscritto nei confronti della società Tommasi s.r.l. sita in Sale via Stramesi; nel corso di un sopralluogo all’impianto di rifiuti non pericolosi gestito dalla predetta società venivano riscontrate diverse violazioni in materia ambientale e della normativa antincendio e, contestualmente, era effettuato un accesso ispettivo dello Spresal di Alessandria che segnalava violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Risultava che i locali erano infestati da vermi, topi, blatte ed odori nauseabondi tanto che anche d’inverno venivano aperte le finestre e le porte per poter respirare, la pausa pranzo aveva luogo in un locale vicino alle macchinette del caffè ed era sporco ed inadeguato, mancava qualsiasi dispositivo di protezione, non venivano effettuate visite mediche.
In occasione di tali accessi venivano sentiti a s.i.t. i lavoratori dipendenti ji quali i fornendo versioni dei fatti concordanti, descrivevano un’allarmante situazione in relazione agli effettivi orari di lavoro, alle condizioni igieniche dei locali ove veniva esercitata l’attività lavorativa, alle contribuzioni che non venivano pagate, se non parzialmente, e non tenevano conto degli straordinari svolti e sistematicamente non pagati, oltre ad essere sproporzionate rispetto agli orari svolti e rappresentavano di essere obbligati a continuare a lavorare, pur in quelle condizioni così degradanti( in ragione delle loro precarie situazioni economiche, stante la necessità di mantenere le famiglie e di onorare i debiti contratti 1 i primi due anche in relazione al fatto che erano stranieri.
I Giudici della Cautela hanno enucleato dal complesso delle emergenze processuali le condotte integranti, ai sensi dell’art. 603 bis cod. pen., la condizione di effettivo e concreto sfruttamento dell’altrui attività lavorativa lesiva della dignità umana e la costante prevaricazione dei diritti dei lavoratori riscontrando, sul piano fattuale, che i predetti si trovavano altresì in uno stato di effettivo bisogno.
E’ stato evidenziato, a conferma della prospettazione accusatoria, che il Repetto ha svolto il ruolo di co-gestore dell’unità produttiva di Sale in quanto, oltre ad avere una evidente familiarità con i titolari della Tommasi s.r.I., era presente in azienda anche in loro assenza e, in particolare, il Rosso lo indicava come la persona nelle cui mani consegnava gli assegni a pagamento dei capannoni.
4. In relazione al secondo motivo è stata affermata, con argomentazioni logiche, la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma primo, lett.c) cod. proc. pen., in ragione del concreto ed attuale pericolo della reiterazione delle condotte/Sottolineando che il predetto indagato gravita nel mondo imprenditoriale e va, pertanto, evitato che si creino ulteriori occasioni per la commissione di reati della stessa specie.
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p.
Così deciso il 4/12/2019.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020.